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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25302/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda due imputati condannati in primo e secondo grado per avere, in concorso, posto in vendita due pistole comuni da sparo. Uno dei ricorrenti ha sostenuto che non fosse provata né la natura delle armi né la loro effettiva disponibilità, che le conversazioni intercettate descrivessero solo trattative non penalmente rilevanti e che, in ogni caso, il fatto andasse riqualificato come contravvenzione di cui all'art. 35 T.U.L.P.S. per cessione occasionale tra privati; ha inoltre contestato la mancata verifica della clandestinità delle armi e della mancanza di titolo degli acquirenti. L'altro ricorrente ha dedotto carenza di prova grave, precisa e concordante, lamentando che la Corte d'appello avesse fondato la responsabilità su intercettazioni e non avesse valorizzato il mancato rinvenimento delle armi; ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Il Pubblico ministero in Cassazione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità penale fossero manifestamente infondate perché non si confrontavano con la motivazione della Corte d'appello, limitandosi a riproporre doglianze già esaminate o a formulare contestazioni generiche. La Corte ha inoltre affermato che, per il reato di cui agli artt. 1 e 7 della legge n. 895 del 1967, la condotta di "porre in vendita" comprende anche trattative serie e affidabili, senza che sia necessario il rinvenimento delle armi o la loro immediata disponibilità materiale. Ha escluso la riqualificazione nel diverso illecito contravvenzionale dell'art. 35 T.U.L.P.S., osservando che tale norma presuppone una vendita occasionale e lecita tra soggetti identificati e autorizzati, mentre nel caso concreto emergeva una trattativa illecita e non controllabile con interlocutori non identificati. Ha infine ritenuto inammissibile anche il motivo sulle attenuanti generiche, perché privo di specificità. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nella condotta contestata

  • artt. 1 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895

    disciplinano e sanzionano la condotta di porre in vendita o cedere armi da guerra o tipo guerra senza licenza; la nozione di "porre in vendita" comprende anche trattative serie e affidabili, non solo la consegna materiale

  • art. 35 T.U.L.P.S.

    fattispecie contravvenzionale ritenuta non applicabile quando la vendita non sia occasionale e lecita tra privati identificati e autorizzati

  • art. 9 l. n. 497 del 1974

    richiamato dalla difesa come disciplina ritenuta dalla Corte applicabile in via errata

  • art. 14 l. n. 497 del 1974

    richiamato dalla difesa come disciplina ritenuta dalla Corte applicabile in via errata

  • art. 11 l. n. 110 del 1975

    richiamato per il tema delle armi clandestine o non immediatamente riconoscibili per alterazione dei dati identificativi

  • art. 23 l. n. 110 del 1975

    menzionato in relazione al diverso profilo dell'imputazione delle armi clandestine, non contestato nel caso concreto

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione di merito

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato per sostenere l'insufficienza della prova ai fini della condanna; la Corte ha respinto la doglianza perché non specifica

  • art. 546, comma 1, lett. e), n. 1 c.p.p.

    richiamato per censurare l'apparente motivazione della sentenza di appello

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivo dichiarato inammissibile per difetto di specificità

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la quantificazione della pena; la censura è stata ritenuta non specifica

Massime di principio

  • Nel reato di illecita vendita di armi previsto dagli artt. 1 e 7 della legge n. 895 del 1967, la condotta di "porre in vendita" non richiede la materiale consegna dell'arma né la sua immediata disponibilità: possono integrare il reato anche trattative preliminari, purché serie, affidabili e concretamente orientate alla conclusione dell'affare.
  • Il mancato rinvenimento delle armi all'esito di perquisizioni o ricerche non esclude, di per sé, la configurabilità del delitto quando altri elementi probatori, come intercettazioni e riscontri dichiarativi, attestino l'effettività della trattativa e la sua serietà.
  • La contravvenzione di cui all'art. 35 T.U.L.P.S. è configurabile solo in presenza di una cessione occasionale e lecita tra privati identificati, normalmente con soggetti muniti di titolo abilitativo; non si applica quando l'operazione avvenga in un contesto illecito o fuori da ogni controllo dell'autorità.
  • La nozione di vendita o messa in circolazione di armi rilevante ai fini del delitto non presuppone che le armi siano clandestine: ciò che rileva è l'esigenza di controllo della circolazione e dell'identità dei possessori.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi di appello già disattesi, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata e senza formulare censure specifiche.
  • Il motivo di ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se non contiene elementi concreti e specifici idonei a sorreggere la richiesta, non essendo sufficiente una generica doglianza sulla severità della pena o sul mancato richiamo ai parametri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi

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