Sentenza n. 6962/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del silenzio sull’istanza presentata all'AIFA il 17/11/2025 intesa ad ottenere l'inserimento della comunicazione di nuova commercializzazione e variazione in aumento del prezzo della specialità medicinale Yasminelle classificata in fascia C, nella confezione “3mg + 0,02 mg compresse rivestite con film” 21 compresse in blister PVC/AL, sull'applicativo web all'uopo messo a disposizione dall'AIFA per l'aggiornamento prezzi dei farmaci classificati in fascia C.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza volta a ottenere l'attivazione, oltre il termine legislativo, della procedura per comunicare l'aumento del prezzo di un medicinale classificato in fascia C
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale Yasminelle, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da AIFA sull'istanza del 17 novembre 2025. L'istanza mirava a ottenere l'inserimento nell'applicativo web dell'Agenzia della comunicazione di nuova commercializzazione e di variazione in aumento del prezzo, nonostante il termine del 31 gennaio 2025 fosse ormai scaduto. La società ha dedotto, da un lato, la violazione della disciplina sulla classificazione in fascia C, degli artt. 1, 3 e 10-bis l. 241/1990, dei principi di correttezza, collaborazione e buona fede e dell'art. 97 Cost.; dall'altro, la violazione degli artt. 2, 2-bis e 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria e ingiustizia manifesta, sostenendo che AIFA avrebbe dovuto consentire l'aggiornamento del prezzo anche dopo la scadenza del termine, in ragione del ritardo con cui aveva concluso il precedente procedimento di classificazione del medicinale in fascia C.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di 1.500 euro oltre oneri di legge. Il Collegio ha distinto il procedimento di classificazione del medicinale in fascia C da quello di variazione in aumento del prezzo, ritenendoli autonomi, sebbene connessi, e soggetti a tempistiche proprie. Le doglianze relative al ritardo nella classificazione sono state quindi ritenute inconferenti rispetto al silenzio contestato sull'istanza del 17 novembre 2025. Quanto a tale istanza, il giudice ha rilevato che essa non sollecitava l'esercizio di un'attività provvedimentale, ma chiedeva un supporto tecnico per utilizzare l'applicativo web oltre il termine normativo: non si trattava pertanto di un'istanza idonea ad avviare un procedimento amministrativo e non era configurabile alcun silenzio-inadempimento. Inoltre, la richiesta era contra legem, poiché mirava a eludere la previsione secondo cui l'aumento del prezzo dei farmaci classificati in fascia C può essere effettuato soltanto nel mese di gennaio degli anni dispari. Il rimedio avverso il silenzio, disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., non è esperibile per omissioni prive di contenuto provvedimentale o per attività meramente materiale o tecnica.
Norme richiamate
art. 8, comma 10, l. 537/1993
classi di cui alle lettere c) e c-bis)
Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi indicate è stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
art. 1, comma 3, d.l. 87/2005, conv. in l. 149/2005
può essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico. Variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento
La variazione in aumento del prezzo dei farmaci classificati in fascia C è consentita esclusivamente nel mese di gennaio di ogni anno dispari.
art. 2 l. 241/1990
Il silenzio-inadempimento presuppone un'istanza volta a sollecitare l'esercizio di un'attività provvedimentale implicante l'esercizio di pubblici poteri; una mera richiesta di supporto tecnico non integra un'istanza di avvio del procedimento.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il rimedio contro il silenzio è esperibile quando l'amministrazione omette di esercitare un'attività provvedimentale, non per qualsiasi omissione né per obblighi il cui adempimento richieda un'attività meramente materiale o tecnica.
Massime di principio
- Il giudizio avverso il silenzio-inadempimento è esperibile solo quando l'istanza del privato sollecita l'esercizio di un'attività provvedimentale implicante l'esercizio di pubblici poteri; non è sufficiente una richiesta di supporto tecnico o di attività meramente materiale.
- La mera connessione funzionale tra due procedimenti amministrativi non ne elimina l'autonomia: il procedimento di classificazione di un medicinale e quello di variazione in aumento del relativo prezzo restano distinti e soggetti a termini propri.
- Quando la legge consente una variazione in aumento del prezzo di un medicinale esclusivamente entro una determinata finestra temporale, l'amministrazione non può essere obbligata, mediante il rimedio avverso il silenzio, ad attivare strumenti tecnici che consentano di eludere tale termine.
- Il rimedio contro il silenzio non è utilizzabile per ottenere dall'amministrazione una condotta contra legem, anche se la richiesta è motivata da ritardi intervenuti in un distinto procedimento amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 845/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 849/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →