Sentenza n. 29/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 48/2025, pubblicata in data 5.02.2025 nel giudizio R.G. n. 268/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 48/2025, relativa al pagamento dell'indennità da reiterazione del vincolo espropriativo e delle somme accessorie
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo avere ottenuto dalla Corte di Appello di Campobasso la condanna del Comune al pagamento di € 33.984,00, oltre interessi legali dal 1° febbraio 2018, delle spese legali, del compenso del CTU posto definitivamente a carico dell'ente e delle ulteriori somme dovute in conseguenza della pronuncia. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 21 febbraio 2025 ed era passata in giudicato l'11 luglio 2025. Il Comune, dopo la proposizione del ricorso, ha adottato gli atti contabili necessari e ha effettuato un pagamento complessivo di € 45.684,31. Il ricorrente ha tuttavia dedotto che il pagamento era solo parziale, residuando € 1.323,44, oltre interessi, per il compenso del CTU da lui anticipato, nonché € 1.126,92 per le spese di registrazione della sentenza e per i bolli relativi all'attestazione di passaggio in giudicato, purché documentalmente sostenuti. Ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una somma coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, essendo comprovati la notifica della sentenza in forma esecutiva e il suo passaggio in giudicato. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle somme già corrisposte dal Comune in pendenza del giudizio. Per il residuo ha accolto il ricorso, rilevando che non era stato adempiuto il pagamento di € 1.323,44, già anticipato dal ricorrente per il CTU e non contestato dal Comune, con interessi dal giorno del dovuto fino al soddisfo. Ha inoltre riconosciuto dovute le spese di registrazione dei provvedimenti giudiziari e i bolli per l'attestazione del passaggio in giudicato, ove documentalmente sostenuti. Ha ordinato al Comune di provvedere ai pagamenti residui entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Contabilità del Comune, da attivarsi su istanza del ricorrente e con ulteriore termine di 30 giorni. Ha escluso, allo stato, l'applicazione della somma coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione con il commissario. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori, rimborso spese generali e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 327/2001
La sentenza presupposta aveva riconosciuto l'indennità dovuta per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza; consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione di una somma coercitiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma di denaro per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione non è stata riconosciuta allo stato, ferma la possibilità di una successiva valutazione in caso di perdurante mancata collaborazione dell'amministrazione.
art. 193 d.lgs. 267/2000
È stato richiamato dal Comune con riferimento alle variazioni di bilancio e al riconoscimento del debito fuori bilancio necessari per procedere al pagamento.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e la previa notificazione della stessa in forma esecutiva all'amministrazione obbligata.
- Il pagamento parziale del dovuto da parte della pubblica amministrazione in pendenza del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme già corrisposte, mentre il giudizio prosegue per le voci residue.
- Nel giudizio di ottemperanza devono essere riconosciute, se documentalmente sostenute e funzionali all'esecuzione della pronuncia, le somme accessorie poste a carico dell'amministrazione dal giudicato, comprese le spese anticipate dalla parte per il CTU, le spese di registrazione della sentenza e i bolli per l'attestazione del passaggio in giudicato.
- In presenza di un residuo inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine ultimativo per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendone l'attivazione su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine.
- La somma coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata allo stato quando la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a fronteggiare l'eventuale persistente inadempimento, con possibilità di rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →