Cassazione Penale, Sentenza n. 26236/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (riesame del 07/11/2023) che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP per il delitto di omicidio pluriaggravato commesso l'1/9/2001 nei confronti di Salvatore Di Cicco. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione dei gravi indizi, sostenendo che il quadro indiziario si fondava esclusivamente su dichiarazioni di collaboratori (Ciro Nigro e Nicola Acri) affette da contraddizioni, astio e smentite da elementi testimoniali e dal traffico telefonico; (2) violazione nella valutazione delle esigenze cautelari e del criterio di scelta della misura, perché il lungo decorso del tempo (oltre 20 anni) e l'assenza di condotte recenti non giustificavano la persistenza della presunzione di pericolosità e la custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulla sussistenza dei gravi indizi a carico di Spagnolo, fondandosi su dichiarazioni di più collaboratori ritenute credibili, convergenti e corroborate da riscontri oggettivi (es.: vicenda storica della vittima, luoghi coincidenti con la ricostruzione, esistenza di intercettazioni e la presenza di timori espressi dai sodali). Ha confermato che, in sede cautelare, basta un "giudizio di qualificata probabilità" e che le chiamate in reità possono costituire grave indizio se soddisfano i criteri giurisprudenziali e sono confortate da riscontri estrinseci. Quanto alla presunzione di perdurante pericolosità, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che, pur considerando il tempo trascorso, non ha ritenuto superata la presunzione in assenza di elementi concreti di dissociazione dell'indagato dagli ambienti mafiosi e avendo riguardo alla gravità e alla biografia criminale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la proposta di riesame della misura cautelare; qui è il fondamento procedurale della richiesta iniziale al Tribunale del riesame.
artt. 110, 112 comma 1 n.1, 575, 577 comma 1 nn.3 e 4, 61 primo comma n.1 cod. pen.
Norme penali richiamate per il quadro dell'imputazione (concorso, omicidio, aggravanti e circostanze aggravanti).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione degli atti nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato riprodotto nei limiti di questa norma.
art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), invocata dal ricorrente per censurare la valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari.
art. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Art.273 (indizi e fonti), art.274 (valutazione delle prove indirette) e art.275 (presunzione di perdurante pericolosità): applicate per valutare le dichiarazioni dei collaboratori, i riscontri e la presunzione di pericolosità in relazione al tempo trascorso.
art. 192 comma 2 e comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai criteri di verifica delle dichiarazioni di "fonte indiretta" (necessità di riscontri estrinseci e criteri di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare (misure personali) il giudizio sugli indizi richiede un "giudizio di qualificata probabilità": gli standard probatori sono più bassi rispetto al giudizio di merito, perciò elementi convergenti anche se basati su dichiarazioni di collaboratori possono essere sufficienti se adeguatamente corroborati.
- Le "chiamate in reità" di coimputati o soggetti connessi possono costituire grave indizio se valutate singolarmente per credibilità e specificità, e se presentano riscontri esterni, individualizzanti e indipendenti tra loro.
- La mera esistenza di contraddizioni o elementi a favore dell'imputato non costringe automaticamente alla revoca della misura: occorre che la parte opponente evidenzi in modo specifico e convincente come tali elementi travolgano il quadro indiziario, non semplicemente prospettare una valutazione alternativa.
- Il tempo trascorso dai fatti è un elemento rilevante per valutare la persistenza delle esigenze cautelari, ma non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di perdurante pericolosità: è necessario documentare la dissociazione concreta e stabile dell'indagato dagli ambienti criminali o fatti nuovi che dimostrino l'assenza di rischio di reiterazione.
- In cassazione il controllo è limitato all'adeguatezza e congruenza della motivazione del giudice di merito rispetto ai canoni logici e giuridici: non è possibile ottenere la cassazione chiedendo semplicemente una diversa valutazione probatoria senza dimostrare un vizio logico-giuridico nella motivazione.
- Se si vuol impugnare una misura cautelare confermata dal riesame, è strategico produrre elementi oggettivi e specifici che smentiscano i riscontri esterni addotti a corroborazione delle dichiarazioni dei collaboratori (es.: dati investigativi contrari, alibi verificabili, prove che dimostrino dissociazione).
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