Cassazione Penale, Sentenza n. 09772/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare la decisione della Corte di appello che, pur escludendo la recidiva e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha negato l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe dato argomentazioni contraddittorie in relazione al rilievo dato al comportamento successivo del ricorrente, e non avrebbe considerato tutti gli elementi rilevanti (breve durata e distanza dell'allontanamento, rinvenimento con la moglie dopo avere riaccompagnato i figli, comportamento collaborativo, ammissione e resipiscenza), già valorizzati per escludere la recidiva e per riconoscere attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di appello ha motivato in modo in parte apparente e in parte contraddittorio l'esclusione dell'art. 131-bis, avendo considerato solo la violazione della prescrizione (evasione) senza valutare compiutamente gli ulteriori indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. (durata, distanza, danno, colpevolezza e comportamento successivo). In conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicabile anche ai giudizi pendenti alla data della modifica normativa (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e utile a valutare anche la condotta successiva al fatto, sebbene quest'ultima non possa da sola trasformare in tenue un'offesa non tenue al momento del fatto; l'applicazione richiede una valutazione complessiva secondo i parametri di cui all'art.133.
art. 133, comma 1, cod. pen.
Fornisce i parametri per la valutazione dell'entità dell'offesa (condotta, danno, colpevolezza, durata, modalità, finalità, ecc.) da utilizzare per stabilire se sussista la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis.
art. 385 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di evasione, identificando la fattispecie di reato contestata; l'art.131-bis può essere applicato anche a questa fattispecie se, in concreto, l'offensività risulta minima.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Novellazione dell'art.131-bis; per la sua natura sostanziale, le modifiche trovano applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore rispetto a reati commessi anteriormente, e hanno ampliato la possibilità di considerare la condotta successiva dell'imputato nella valutazione della tenuità.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la trattazione scritta in Cassazione; nel caso il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data della riforma se la valutazione complessiva ex art.133 evidenzia offensività minima.
- Nella valutazione della particolare tenuità si possono considerare elementi successivi al fatto (ad es. ammissione, collaborazione, resipiscenza), ma tali elementi non possono da soli trasformare in tenue un fatto che al momento della commissione aveva offensività non minima.
- Per il reato di evasione l'art.131-bis può operare solo dopo una valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza: elementi come breve durata e breve distanza dall'allontanamento, assenza di danno concreto e comportamento successivo positivo sono rilevanti.
- La Corte di merito deve motivare in modo coerente e completo: non è ammissibile valorizzare elementi per riconoscere attenuanti o escludere la recidiva e poi ometterli nella valutazione della tenuità; contraddizioni possono determinare annullamento e rinvio.
- Il difensore dovrebbe documentare e sottolineare elementi fattuali e post-fatto (breve durata, limitata distanza, scarsa offensività, collaborazione, assenza di precedenti specifici) per sostenere l'applicabilità dell'art.131-bis.
- In caso di decisione motivata in modo contraddittorio o parziale, la Corte di cassazione può annullare e rinviare la decisione ad altra sezione per un nuovo esame della questione sostanziale.
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