Sentenza del 11/01/2022 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Natura perentoria - Sussistenza - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ammissione in appello di documenti originariamente prodotti in modo 'irrituale' o non secondo le formalità previste per la produzione documentale in primo grado; questione circa la possibilità di riprodurre tali documenti in grado di appello e il valore della loro immissione nel fascicolo di parte di primo grado quando il fascicolo viene depositato al momento della costituzione in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il documento prodotto in modo irrituale in primo grado può essere riproposto in appello nel rispetto delle modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 (e, per analogia, dell'art. 87 disp. att. c.p.c.). Tuttavia, se il documento è già inserito nel fascicolo di parte di primo grado e tale fascicolo viene depositato al momento della costituzione in appello unitamente al fascicolo di secondo grado, la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte (garantire il diritto di difesa) viene raggiunta: in tal caso le irregolarità formali nelle modalità di produzione sono sanate e il documento può essere utilizzato in appello.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
non presente nel testo fornito
L'art. 32 disciplina la produzione di nuovi documenti in appello e fissa termini e modalità; il termine previsto è di natura perentoria, ma l'obiettivo della norma è garantire la disponibilità del documento alla controparte per il diritto di difesa; se tale disponibilità è effettivamente raggiunta mediante il deposito del fascicolo di primo grado al momento della costituzione in appello, l'inosservanza formale delle modalità può considerarsi sanata.
Art. 87 disp. att. c.p.c.
non presente nel testo fornito
Per analogia, le regole sulle modalità di produzione documentale richiamano principi simili a quelli del codice di procedura civile; anche qui l'importante è l'effettiva messa a disposizione del documento alla controparte.
Massime di principio
- La regola fondamentale è garantire che il documento sia effettivamente messo a disposizione della controparte: la forma è importante, ma può essere superata se la finalità (diritto di difesa) è raggiunta.
- Un documento prodotto in modo irregolare in primo grado può essere ammesso in appello se è depositato nel fascicolo di parte di primo grado e quel fascicolo viene depositato al momento della costituzione in appello, perché ciò rende il documento conoscibile dalla controparte.
- Gli avvocati dovrebbero comunque rispettare i termini e le modalità formali previsti dall'art. 32 D.Lgs. 546/1992 per evitare contestazioni: la sanatoria opera solo se è dimostrabile che la controparte ha avuto effettiva disponibilità del documento.
- Il termine previsto per la produzione documentale in appello è perentorio; quindi, salvo il caso di deposito che renda conoscibile il documento, la mancata osservanza del termine può comportare l'inammissibilità della prova documentale.
- In caso di contestazione, documentare il deposito tempestivo del fascicolo di primo grado (ricevute, protocolli, comunicazioni alla controparte) è determinante per ottenere l'ammissione del documento in appello.
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