Cassazione Penale, Sentenza n. 43692/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che ha esteso la misura cautelare al reato di cui all'art. 416-bis c.p., contestando: 1) l'ammissione dell'appello del Pubblico Ministero per "a-specificità"; 2) la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso (mancanza della forza intimidatrice e dell'affectio societatis); 3) la sussistenza di un ruolo partecipativo stabile del Russo nell'associazione, osservando che i suoi contatti potrebbero rappresentare solo rapporti familiari o una partecipazione limitata al traffico di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero e congrua la motivazione del Tribunale del riesame che, mediante valutazione complessiva degli indizi, ha accertato: la persistenza e la vitalità del clan "Puntina-Pillera" come articolazione di una "mafia storica"; il collegamento organico tra i congiunti (Francesco e Dario Ieni) e il capoclan Giacomo Maurizio Ieni; la partecipazione stabile e consapevole di Giuseppe Russo alla struttura mafiosa, desunta da incontri, funzioni di "messaggero", partecipazione a riunioni riservate e coinvolgimento in episodi estorsivi. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (controllo sulla motivazione e assenza di illogicità evidenti, non revisione del merito fattuale) e ha affermato che l'insieme degli elementi probatori giustifica l'estensione del titolo cautelare ai sensi dell'art. 416-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte conferma che è applicabile anche ad articolazioni territoriali che si avvalgano di una "forza di intimidazione intrinseca" collegata alla casa-madre, anche senza esteriorizzazioni eclatanti del metodo mafioso
artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990
Norme sui reati inerenti agli stupefacenti (detenzione, traffico) citate come reati contestati come "reati fine" in capo a taluni indagati; la Corte distingue la partecipazione all'associazione mafiosa dalla partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando i comportamenti vanno valutati nel loro contesto complessivo
art. 581 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al vizio di "a-specificità" dell'appello del Pubblico Ministero; la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente compendiato i motivi d'appello e motivato l'ammissibilità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali della motivazione del ricorso in cassazione; il ricorrente ha rispettato i limiti di enunciazione dei motivi ma la Corte sottolinea l'insufficienza di censure generiche prive di critica argomentata
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede gli accertamenti di fatto: il controllo si limita alla verifica della presenza di motivazione giuridicamente significativa e dell'assenza di illogicità evidenti nel provvedimento impugnato
- L'art. 416-bis cod. pen. può essere applicato a ramificazioni locali di un clan "storico" anche se non vi sono manifestazioni plateali della forza intimidatrice, purché emerga il collegamento con la casa-madre e la riproduzione del modulo organizzativo
- La partecipazione mafiosa (affectio societatis) può essere desunta da elementi di comportamento (ruoli di collegamento, funzioni di messaggero, partecipazione a riunioni riservate, contributi stabili alle attività del gruppo, coinvolgimento in reati-fine) e non richiede una ritualità formale
- Nella valutazione indiziaria è necessario adottare un approccio unitario: ogni indizio va esaminato singolarmente per valutarne qualità e precisione e poi integrato in una valutazione complessiva che può superarne i limiti isolati
- Per contestare con efficacia un provvedimento di riesame in sede di legittimità è necessario formulare censure precise e argomentate che mettano in luce aporie logico-giuridiche della motivazione, non rilievi generici
- Quando si sostiene la diversa natura della partecipazione (es. narcotraffico vs. associazione mafiosa), occorre dimostrare, con argomentazione puntuale, perché gli elementi probatori siano più coerenti con l'ipotesi alternativa e non contrari alla ricostruzione di organica appartenenza al clan
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43369/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43371/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43376/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43377/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43378/2024 del 28/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →