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Sentenza

Sentenza n. 8523/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250027943, rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 18 novembre 2025 e notificato personalmente in data 26 novembre 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, e per la condanna del Consolato Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..

Giustizia amministrativa202601034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per potersi immatricolare e frequentare un corso di laurea triennale presso l’Università degli Studi di Torino nell’anno accademico 2025-2026. Il diniego era motivato dall’insufficienza dei mezzi economici, considerando il saldo di due conti correnti, il reddito pensionistico modesto del padre e i costi alloggiativi dichiarati. Con un unico motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 44-bis del d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il ricorrente ha sostenuto di avere dimostrato disponibilità finanziarie complessive pari a circa 32.000 euro, superiori alla soglia prevista dalla Tabella A della direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000, e ha spiegato che le somme versate dallo zio provenivano dalla liquidità dell’impresa familiare, detenuta dal padre e dallo zio. Ha inoltre dedotto che il padre disponeva, oltre alla pensione, di redditi e partecipazioni societarie rilevanti e che la sistemazione alberghiera indicata era soltanto provvisoria. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale, asseritamente priva di apostille.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la procura era stata conferita con atto pubblico formato da un notaio turco e debitamente apostillata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ravvisando un deficit istruttorio e un correlato vizio motivazionale nel diniego. L’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato la disponibilità bancaria complessiva di circa 32.000 euro, superiore alla soglia indicata dalla Tabella A della direttiva del 1° marzo 2000, né aveva motivato sulla rilevanza di tale dato. Non era inoltre ragionevole escludere automaticamente la rilevanza del conto alimentato dallo zio, in particolare in relazione alla giovane età del richiedente e alla spiegazione fornita circa l’origine familiare delle somme. Anche la sistemazione alberghiera, in quanto provvisoria, non consentiva di ritenere di per sé dimostrata l’incapienza finanziaria. Il successivo riesame disposto in sede cautelare aveva peraltro evidenziato una buona situazione patrimoniale familiare, confermando la necessità di una rivalutazione. Il giudice ha annullato il diniego e ordinato al Ministero di riesaminare definitivamente l’istanza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo e dei principi di buona fede e correttezza, così da consentire l’immatricolazione in tempo utile per l’anno accademico. Non è stata accolta la domanda di condanna diretta al rilascio del visto, poiché l’Amministrazione doveva ancora esercitare il proprio potere valutativo e non emergeva l’assenza di ulteriori fattori ostativi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale parametro legislativo in materia di ingresso e soggiorno per motivi di studio; la decisione impone una valutazione effettiva e completa dei mezzi di sostentamento dichiarati dal richiedente.

  • art. 44-bis d.P.R. n. 394/1999

    Richiamato quale disciplina attuativa dei procedimenti relativi ai visti per studio.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    Indicato quale base normativa della richiesta di visto di ingresso per motivi di studio.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Individuato come fondamento della direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000 recante la Tabella A sui mezzi economici necessari.

  • art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011

    Richiamato quale parametro della valutazione dei requisiti per il visto per studio.

  • Allegato A, punto 15, decreto interministeriale n. 850/2011

    Indicato dal ricorrente quale disciplina specifica dei requisiti economici e documentali per il visto di studio.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Invocato per la domanda di condanna dell’Amministrazione al rilascio del visto; la domanda non è stata accolta perché residuava discrezionalità amministrativa da esercitare.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Ha precluso la condanna diretta al rilascio del visto, imponendo al giudice di non sostituirsi all’Amministrazione quando è necessario il riesercizio del potere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    Ritenuta applicabile alla procura speciale notarile formata in Turchia e debitamente apostillata.

  • Direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000, Tabella A

    Utilizzata come parametro per valutare la disponibilità economica minima del richiedente; il giudice ha rilevato che i depositi documentati superavano la soglia prevista.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, la valutazione dei mezzi di sostentamento deve considerare complessivamente e concretamente la documentazione finanziaria prodotta, senza svalutare automaticamente somme presenti su un conto del richiedente solo perché versate da un familiare diverso dal genitore garante.
  • Il diniego di visto per insufficienza dei mezzi economici è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando omette di confrontarsi con una disponibilità bancaria documentata superiore alla soglia normativa di riferimento e non spiega perché tale disponibilità non sia idonea a garantire il soggiorno.
  • La giovane età del richiedente e l’assenza di redditi autonomi possono rendere fisiologico il ricorso al sostegno economico familiare; l’Amministrazione deve quindi valutare la provenienza e l’effettiva disponibilità delle risorse nel contesto familiare complessivo, anziché applicare criteri meramente formali.
  • La previsione di una sistemazione alberghiera temporanea non dimostra, di per sé, l’incapacità economica del richiedente, se la documentazione finanziaria consente una valutazione favorevole della capacità di sostenere le spese e la provvisorietà dell’alloggio è stata adeguatamente spiegata.
  • Quando l’annullamento del diniego evidenzia un deficit istruttorio e residua la necessità di una nuova valutazione amministrativa, il giudice può ordinare il riesame entro un termine, ma non può condannare direttamente l’Amministrazione al rilascio del visto in assenza di una situazione integralmente vincolata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PA

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