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Sentenza

Sentenza del 15/01/2019 n. 54 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi all'IMU degli anni 2012, 2013 e 2014, contestandone la carenza di motivazione. La CTP di Lucca aveva accolto il ricorso ritenendo che gli atti non indicassero adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Il Comune ha appellato sostenendo che gli avvisi contenessero tutti gli elementi necessari, tra cui gli immobili interessati, i dati catastali, il titolo di proprietà, il periodo di possesso, la rendita, il valore imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta.

La decisione

Il giudice ha respinto le eccezioni preliminari della società, ritenendo ammissibile sia l'appello notificato telematicamente, sebbene il primo grado si fosse svolto in forma cartacea, sia la produzione in appello degli avvisi di accertamento completi. Nel merito, ha ritenuto che dagli avvisi risultassero tutti gli elementi richiesti dalla legge e che fosse chiaramente comprensibile il ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della pretesa IMU, tale da consentire alla società un pieno esercizio del diritto di difesa. L'appello del Comune è stato quindi accolto, con riforma della sentenza di primo grado. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Gli atti dell'amministrazione tributaria devono essere motivati e devono consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso concreto, gli avvisi sono stati ritenuti sufficientemente dettagliati.

  • Art. 3 della legge n. 241/1990

    Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Il Comune ha sostenuto, con successo, che gli avvisi indicassero gli elementi necessari per comprendere la richiesta tributaria.

  • Art. 2, comma 3, del D.M. n. 163/2013

    L'obbligo di utilizzare le modalità telematiche nel grado successivo sussiste per la parte che abbia già scelto tali modalità nel primo grado. Se il primo grado si è svolto in forma cartacea, l'appellante può scegliere la modalità telematica.

  • Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    "È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"

    Nel processo tributario d'appello è generalmente consentita la produzione di nuovi documenti, anche se già disponibili in precedenza, purché siano rispettati i termini processuali e il diritto di difesa e di contraddittorio della controparte.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    In appello non possono essere introdotte domande, eccezioni o questioni nuove che amplino l'oggetto del giudizio. La produzione di nuovi documenti è invece ammissibile quando sostiene pretese già dedotte.

  • Artt. 22, 23, 24, 32 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le disposizioni, coordinate tra loro, impongono che la produzione documentale avvenga nel rispetto dei termini per consentire alla controparte di esaminare i documenti e replicare adeguatamente.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando identifica con precisione il bene o il rapporto tributario, indica i dati rilevanti per il calcolo dell'imposta e rende comprensibili le ragioni della pretesa, anche mediante il richiamo a regolamenti e delibere applicabili.
  • La contestazione della motivazione non può basarsi soltanto su una valutazione generica: occorre dimostrare concretamente che l'atto non consenta al contribuente di comprendere il calcolo o di predisporre una difesa effettiva.
  • Nel processo tributario d'appello, la produzione di documenti nuovi è normalmente ammessa, purché non introduca una pretesa o una questione completamente nuova e sia effettuata in tempo utile per garantire il contraddittorio.
  • Il passaggio dalla modalità cartacea a quella telematica in appello non determina automaticamente l'inammissibilità quando il primo grado si sia svolto in forma cartacea.
  • Anche se il contribuente sostiene di avere ricevuto una documentazione incompleta, il giudice può valutare gli atti completi prodotti in appello, purché la produzione sia processualmente ammissibile e la controparte abbia avuto la possibilità di contestarla.
  • La soccombenza non comporta necessariamente la condanna alle spese: in presenza di ragioni particolari, come precedenti giurisprudenziali non uniformi o questioni processuali controverse, le spese possono essere compensate.

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