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Sentenza

Sentenza del 15/01/2019 n. 90 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - omessa notifica di processo verbale - omesso rispetto del termine di 60 giorni - nullità dell'atto - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto nullo l'atto di accertamento. La mancata redazione o notificazione del processo verbale e il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni integrano una violazione insanabile del diritto di difesa. Tale violazione non può essere sanata o compensata nel successivo giudizio tributario, poiché il contribuente deve poter partecipare preventivamente al procedimento e formulare le proprie osservazioni.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento perché, dopo un'attività istruttoria, non era stato redatto e notificato un processo verbale di constatazione né era stato concesso il termine di 60 giorni previsto per presentare osservazioni e precisazioni. L'accertamento era stato quindi emesso ante tempus, in violazione del diritto di difesa e dell'art. 12 della legge n. 212/2000.

Norme richiamate

  • Art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Quando l'accertamento segue un'attività istruttoria formalizzata mediante processo verbale, il contribuente deve ricevere il verbale e disporre di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste. L'emissione anticipata dell'atto, in assenza di specifiche ragioni di urgenza, lede il diritto di difesa e comporta la nullità dell'accertamento.

Massime di principio

  • Prima di emettere un accertamento fondato su un'attività istruttoria, l'Amministrazione deve rispettare gli adempimenti procedimentali previsti dalla legge, inclusa la redazione e notificazione del processo verbale quando richiesta.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni serve a consentire al contribuente di esaminare gli esiti dell'istruttoria e presentare osservazioni: l'accertamento emesso prima della scadenza è, in linea generale, viziato.
  • La violazione del contraddittorio preventivo e del diritto di difesa non è normalmente sanata dal fatto che il contribuente possa difendersi successivamente davanti al giudice.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare le date dell'attività istruttoria, della notificazione del verbale e dell'emissione dell'accertamento, eccependo tempestivamente la violazione del termine di 60 giorni.
  • La regola può essere soggetta a eccezioni previste dalla legge, come specifiche ragioni di urgenza o differenti discipline applicabili al tipo di accertamento; tali circostanze devono però risultare concretamente giustificate.

Testo integrale

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