Sentenza del 15/01/2019 n. 90 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - omessa notifica di processo verbale - omesso rispetto del termine di 60 giorni - nullità dell'atto - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto nullo l'atto di accertamento. La mancata redazione o notificazione del processo verbale e il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni integrano una violazione insanabile del diritto di difesa. Tale violazione non può essere sanata o compensata nel successivo giudizio tributario, poiché il contribuente deve poter partecipare preventivamente al procedimento e formulare le proprie osservazioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento perché, dopo un'attività istruttoria, non era stato redatto e notificato un processo verbale di constatazione né era stato concesso il termine di 60 giorni previsto per presentare osservazioni e precisazioni. L'accertamento era stato quindi emesso ante tempus, in violazione del diritto di difesa e dell'art. 12 della legge n. 212/2000.
Norme richiamate
Art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Quando l'accertamento segue un'attività istruttoria formalizzata mediante processo verbale, il contribuente deve ricevere il verbale e disporre di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste. L'emissione anticipata dell'atto, in assenza di specifiche ragioni di urgenza, lede il diritto di difesa e comporta la nullità dell'accertamento.
Massime di principio
- Prima di emettere un accertamento fondato su un'attività istruttoria, l'Amministrazione deve rispettare gli adempimenti procedimentali previsti dalla legge, inclusa la redazione e notificazione del processo verbale quando richiesta.
- Il termine dilatorio di 60 giorni serve a consentire al contribuente di esaminare gli esiti dell'istruttoria e presentare osservazioni: l'accertamento emesso prima della scadenza è, in linea generale, viziato.
- La violazione del contraddittorio preventivo e del diritto di difesa non è normalmente sanata dal fatto che il contribuente possa difendersi successivamente davanti al giudice.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare le date dell'attività istruttoria, della notificazione del verbale e dell'emissione dell'accertamento, eccependo tempestivamente la violazione del termine di 60 giorni.
- La regola può essere soggetta a eccezioni previste dalla legge, come specifiche ragioni di urgenza o differenti discipline applicabili al tipo di accertamento; tali circostanze devono però risultare concretamente giustificate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 3 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 54 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →