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Sentenza

Sentenza del 15/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Savona

RISCOSSIONE - Pignoramento di crediti presso terzi - atto non previsto dall'art. 19 D.Lgs. 546/92 come autonomamente impugnabile - sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente - ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il pignoramento di crediti presso terzi n. 15106/D, relativo a ICI degli anni 2009, 2010 e 2011, per complessivi euro 1.488,75. Ha sostenuto che i crediti relativi agli anni 2009 e 2010 fossero prescritti, poiché l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata notificata soltanto il 10 novembre 2016, oltre il termine quinquennale. Ha quindi chiesto l'annullamento del pignoramento, il ricalcolo dell'importo dovuto per il solo anno 2011 e il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il resistente ha eccepito che gli atti presupposti erano divenuti definitivi per mancata impugnazione e che gli avvisi di accertamento e l'ingiunzione erano stati notificati tempestivamente, anche mediante compiuta giacenza.

La decisione

La Commissione ha ritenuto ammissibile il ricorso contro il pignoramento presso terzi, pur non essendo tale atto espressamente incluso nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992, poiché il contribuente può avere interesse a contestare gli atti presupposti quando ne deduca l'omessa o invalida notificazione. Nel merito, il ricorso è stato rigettato: per l'anno 2009 il termine quinquennale scadeva il 31 dicembre 2015 e per l'anno 2010 il 31 dicembre 2016, in applicazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006. Gli avvisi di accertamento risultavano notificati l'8 maggio 2015 e l'ingiunzione il 25 dicembre 2015 mediante compiuta giacenza, quindi entro i termini. La prova prodotta dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a dimostrare una notifica successiva o la prescrizione. Il pignoramento è stato confermato, mentre le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19 D.Lgs. 546/1992

    Il pignoramento presso terzi non rientra ordinariamente tra gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario; tuttavia, il ricorso è ammissibile quando il contribuente abbia un interesse concreto a contestare il contenuto dell'atto o gli atti presupposti, specialmente per omessa o invalida notificazione.

  • Artt. 2 e 19 D.Lgs. 546/1992

    La giurisdizione tributaria comprende le controversie relative alla fondatezza del credito tributario, anche quando la contestazione emerga nell'ambito di un'opposizione a un atto esecutivo come il pignoramento presso terzi.

  • Art. 1, comma 161, Legge 296/2006

    Gli avvisi di accertamento e le sanzioni relative ai tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso concreto, il termine è stato calcolato dal 31 dicembre 2010 per l'ICI 2009 e dal 31 dicembre 2011 per l'ICI 2010.

  • Art. 96 c.p.c.

    La richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata richiede la prova di una condotta processuale abusiva o caratterizzata da mala fede o colpa grave; nel caso concreto non sono stati riconosciuti i presupposti per accoglierla.

  • Art. 12 D.Lgs. 546/1992

    La difesa personale del contribuente è stata considerata, insieme alla scarsa efficacia probatoria della documentazione prodotta, tra i motivi giustificativi della compensazione integrale delle spese.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14667/2011

    La giurisdizione del giudice tributario ... include anche la controversia relativa ad una opposizione all'esecuzione, nella specie attuata con pignoramento presso terzi ... quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo.

    La qualificazione formale del pignoramento come atto esecutivo non esclude la giurisdizione tributaria quando, in concreto, il contribuente contesti la sussistenza o la validità del credito tributario posto a fondamento dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Un pignoramento presso terzi può essere contestato davanti al giudice tributario quando il contribuente dimostri un interesse concreto e attuale, in particolare per contestare la validità, la notificazione o la debenza degli atti presupposti.
  • La mancata impugnazione tempestiva degli avvisi di accertamento normalmente rende definitivo il credito e impedisce di contestarne successivamente il merito, salvo specifiche contestazioni sulla mancata o invalida notificazione.
  • Nel calcolo dei termini relativi ai tributi locali occorre distinguere tra decadenza dell'ente dalla potestà di accertamento e prescrizione del credito, verificando la data iniziale prevista dalla normativa applicabile e gli eventuali atti interruttivi.
  • La notifica per compiuta giacenza può produrre effetti anche se il destinatario non ritira materialmente l'atto, purché siano rispettate le formalità previste e adeguatamente documentate.
  • Chi eccepisce la prescrizione o l'omessa notifica deve fornire una prova precisa e riferibile proprio all'atto contestato; una stampa o un documento non identificabile con certezza può essere ritenuto insufficiente.
  • La contestazione del pignoramento non comporta automaticamente la sospensione o l'annullamento della riscossione: è necessario dimostrare un vizio effettivo del credito, della notifica o della procedura esecutiva.

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