Sentenza del 15/01/2019 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo tributario - Notificazioni - Spedizione ricorso in busta chiusa - Perfezionamento notifica - Mancata contestazione conformità - Inammissibilità - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva della validità e del momento di perfezionamento della notificazione di un ricorso tributario spedito all'interno di una busta chiusa, anziché mediante plico raccomandato. La questione riguardava anche l'eventuale inammissibilità del ricorso per irregolarità della notificazione e la mancata contestazione della conformità tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La notificazione non è stata ritenuta inammissibile. Anche nel caso di spedizione del ricorso in busta chiusa si applica il principio del doppio termine di perfezionamento: per il notificante, la notificazione si perfeziona alla data di spedizione; per il destinatario, alla data di ricezione. Poiché non era stata contestata la corrispondenza tra l'atto spedito e l'originale depositato, non vi erano ragioni per negare l'efficacia della notificazione.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Disciplina i termini e le modalità di proposizione del ricorso tributario; la regolare notificazione dell'atto rileva ai fini della tempestività del ricorso.
Art. 22, D.Lgs. 546/1992
Richiede il deposito del ricorso e consente di verificare la corrispondenza tra l'atto notificato e quello depositato. In assenza di contestazione sulla conformità, la notificazione non può essere disconosciuta per il solo fatto che il ricorso sia stato spedito in busta chiusa.
Cassazione, sentenza n. 9820/2016
Afferma l'applicazione del principio del doppio termine di perfezionamento della notificazione: la notifica produce effetti per il notificante dalla spedizione e per il destinatario dalla ricezione.
Massime di principio
- La spedizione del ricorso tributario in busta chiusa, anziché in plico raccomandato, non determina automaticamente l'inammissibilità della notificazione.
- Per valutare la tempestività del ricorso occorre distinguere il momento di perfezionamento per il notificante, coincidente con la data di spedizione, da quello per il destinatario, coincidente con la data di ricezione.
- Se il destinatario non contesta specificamente la corrispondenza tra l'atto ricevuto e l'originale depositato in giudizio, non può ottenere l'inammissibilità del ricorso sulla sola base della modalità materiale di spedizione.
- È comunque prudente conservare la ricevuta di spedizione, l'avviso di ricevimento e la documentazione idonea a dimostrare il contenuto della busta e la conformità dell'atto notificato all'originale depositato.
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