Cassazione Civile, Ordinanza n. 14604/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 contro il decreto del consigliere delegato che aveva rigettato la domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare di una società nella quale egli aveva insinuato un credito da lavoro dipendente per euro 84.903,86 tra retribuzioni e TFR. La Corte d’appello di Bari aveva accolto solo in parte l’opposizione, riconoscendo un indennizzo di euro 500 e liquidando spese di entità contenuta, assumendo che il dies a quo della durata ragionevole decorresse dalla data di ammissione al passivo e non dalla data di presentazione della domanda di insinuazione. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: (1) violazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001 per la liquidazione dell’indennizzo in misura non conforme ai parametri normativi; (2) violazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001 per errata individuazione del dies a quo, che avrebbe dovuto essere la data di deposito della domanda di ammissione al passivo e non quella del decreto di ammissione; (3) violazione dell’art. 91 c.p.c., del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 2233 c.c. per la liquidazione delle spese della fase monitoria in misura inferiore al parametro medio e senza adeguata motivazione; (4) analoghe censure sulle spese della fase di opposizione, liquidate solo per studio e introduzione e non anche per trattazione e conclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d’appello che aveva fatto decorrere la durata rilevante della procedura fallimentare dalla data di ammissione al passivo. Ha ribadito che, ai fini dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento fallimentare, per il creditore insinuato il periodo va computato dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo sino alla distribuzione finale del ricavato. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi, perché la rideterminazione del dies a quo incide sulla base stessa del calcolo dell’indennizzo e, per effetto della cassazione del capo sul merito, anche sulle spese liquidate nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 5-ter L. n. 89/2001
indica il rimedio dell’opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
"se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni"
stabilisce il parametro della ragionevole durata delle procedure concorsuali, da applicare nel caso concreto computando il tempo rilevante secondo il momento di proposizione della domanda di ammissione al passivo
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso
art. 91 c.p.c.
regola la soccombenza nella liquidazione delle spese processuali
d.m. n. 55 del 2014, artt. 1, 4 e 5
richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali
art. 2233 c.c.
richiamato come norma sui criteri di determinazione del compenso professionale
art. 94 legge fallimentare
"produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento"
rafforza la tesi per cui la domanda di ammissione al passivo segna l’inizio della fase rilevante ai fini del computo della durata del processo
Massime di principio
- Ai fini dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, per il creditore insinuato il periodo rilevante decorre dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo e non dal decreto di ammissione, poiché la domanda apre la fase processuale nella quale matura l’aspettativa di partecipazione al concorso.
- La durata ragionevole della procedura concorsuale va valutata unitariamente con riferimento all’intero arco temporale in cui la posizione del creditore è incardinata nel procedimento, senza espungere il periodo anteriore all’ammissione al passivo.
- Quando viene cassata la statuizione sul parametro temporale di durata del processo presupposto, restano assorbite le censure che presuppongono quel medesimo errore, comprese quelle sulla misura dell’indennizzo e sulla liquidazione delle spese.
- La liquidazione delle spese deve essere coerente con il corretto decisum sul merito; se il capo principale viene caducato, anche la regolazione delle spese connessa a quel capo deve essere riconsiderata dal giudice di rinvio.
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