Ordinanza n. 282/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) del PEI - Piano Educativo Individualizzato relativo all’ a.s. 2025/2026 dell’alunno -OMISSIS- (doc. n. 1); 2) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, in uno e per quanto di ragione del verbale GLO del 17 ottobre 2025, allegato al PEI se ed in quanto lesivo degli interessi dell’alunno -OMISSIS- (doc. n. 2). Nonchè per: la declaratoria e l'accertamento del diritto del minore -OMISSIS- a fruire di un insegnante di sostegno con rapporto individualizzato 1 a 1 nella misura massima consentita dalla legge per la scuola a tempo pieno ovvero 36 ore, nonché del diritto del minore in situazione di handicap “grave” alla assistenza educativa culturale-specialistica (A.E.C.) nella misura massima consentita dalla legge (36 ore settimanali). Nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal minore -OMISSIS- in seguito al comportamento illecito da quantificarsi equitativamente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI relativo all’anno scolastico 2025/2026 e verbale GLO del 17 ottobre 2025, nella parte relativa all’assegnazione di 27 ore di sostegno scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (rappresentanti del minore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso è stato proposto dai genitori, quali rappresentanti legali del minore frequentante la seconda classe della scuola primaria per 36 ore settimanali e affetto da disturbo dello spettro autistico, riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Sono stati impugnati il PEI 2025/2026 e il verbale GLO nella parte in cui hanno previsto 27 ore di insegnamento di sostegno, chiedendo altresì l’accertamento del diritto a un rapporto individualizzato 1 a 1 nella misura massima consentita, nonché all’assistenza educativa culturale-specialistica per 36 ore settimanali, e la condanna al risarcimento dei danni. A fondamento della domanda cautelare è stata dedotta l’assenza di motivazione dell’assegnazione ridotta, nonostante lo stesso PEI evidenziasse la necessità di un rapporto strettamente individualizzato, di attenzioni continue e della presenza fisica costante di un docente per lo svolgimento e il completamento delle attività scolastiche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente il fumus boni iuris in relazione alla contestata assegnazione di sole 27 ore di sostegno, non motivata dall’Amministrazione e apparentemente incoerente con le esigenze individualizzate descritte nel PEI e nel verbale GLO. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando il pregiudizio alla frequenza scolastica del minore e la prevalenza degli interessi coinvolti. Gli atti impugnati sono stati sospesi ai fini del riesame, con obbligo per l’Amministrazione di integrare il PEI 2025/2026 e procedere alla conseguente assegnazione del numero di ore di sostegno necessario alla piena integrazione scolastica del minore. La domanda cautelare è stata accolta senza definire nel merito le ulteriori domande di accertamento e risarcimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La certificazione richiamata nel provvedimento attesta la situazione di handicap grave del minore.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata positivamente per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il giudice ha sospeso gli atti ai fini del riesame.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella pubblicazione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno a un alunno con disabilità grave può essere sospesa quando l’Amministrazione non espone le ragioni della riduzione e tale scelta risulta non coerente con le esigenze individualizzate documentate nel PEI e negli atti del GLO.
- La valutazione del fabbisogno di sostegno deve essere individualizzata e coerente con le concrete esigenze educative dell’alunno, come risultanti dal PEI e dalle valutazioni del gruppo di lavoro operativo; la mera indicazione di un numero di ore non adeguatamente motivata non è sufficiente.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio arrecato alla frequenza e alla piena integrazione scolastica di un minore con disabilità grave dall’insufficiente assegnazione delle ore di sostegno.
- Quando emerge una possibile sproporzione tra le esigenze documentate nel PEI e le ore di sostegno assegnate, la tutela cautelare può consistere nella sospensione degli atti ai fini del riesame, con integrazione del PEI e nuova determinazione amministrativa sulle ore necessarie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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