Cassazione Civile, Ordinanza n. 24464/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione e irrogazione sanzioni ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, notificato a una banca quale cessionaria/committente (qui conduttrice) per non avere regolarizzato la violazione IVA commessa dal locatore, un fondo pensione, il quale aveva omesso di emettere fattura sui canoni di locazione di locali usati dalla banca per una propria agenzia. L’amministrazione sosteneva che l’attività locatizia del fondo fosse soggetta a IVA per la sua concreta organizzazione e stabilità, e che la banca avrebbe dovuto riconoscere tale assoggettamento, non essendo in errore scusabile né in situazione di obiettiva incertezza. La CTR aveva invece escluso la debenza della sanzione, ritenendo che la banca non fosse tenuta a svolgere controlli sostanziali sulla qualificazione fiscale dell’operazione, ma solo verifiche formali. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, per avere la CTR applicato principi elaborati in tema di fattura irregolare anche all’ipotesi di omessa emissione; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che gli elementi emersi nel giudizio dimostravano la facile riconoscibilità, da parte della banca, della natura commerciale dell’attività del fondo e quindi dell’obbligo di regolarizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, l’obbligo del cessionario/committente di regolarizzare l’operazione, sia in caso di mancata emissione della fattura sia in caso di fattura irregolare, riguarda solo il controllo della regolarità formale dell’operazione e non impone approfondimenti di merito sulla corretta qualificazione fiscale. Ha inoltre ritenuto che il secondo motivo non denunciasse un vero omesso esame di fatto storico, ma una censura al percorso argomentativo della sentenza, oggi non ammissibile sotto il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. La decisione impugnata è stata quindi confermata, con permanenza dell’annullamento della sanzione irrogata alla banca.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1997
"mancata ricezione della fattura nei termini di legge"; "ricezione di una fattura irregolare"
l’obbligo di regolarizzazione del cessionario/committente concerne il controllo formale dell’operazione e non si estende alla verifica sostanziale della corretta qualificazione fiscale; tale principio vale sia per l’omessa emissione sia per la fattura irregolare.
art. 4, comma 4, DPR n. 633 del 1972
per gli enti non commerciali l’assoggettamento ad IVA discende dall’esercizio in concreto di attività commerciale.
art. 4, commi 1 e 4, DPR n. 633 del 1972
l’IVA per gli enti non commerciali presuppone lo svolgimento effettivo di un’attività economica/commerciale stabile e organizzata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più consentita la censura del semplice difetto di sufficienza o della logicità della motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
la preclusione da doppia conforme non opera quando le rationes decidendi delle sentenze di primo e secondo grado sono diverse.
art. 12 delle preleggi
richiamato per la lettura della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
artt. 3, 24 e 53 Cost.
evocati in motivazione per evidenziare i dubbi di compatibilità costituzionale di un obbligo del cessionario di anticipare il pagamento di un credito d’imposta non ancora accertato.
Massime di principio
- In tema di IVA, l’obbligo del cessionario o committente di regolarizzare l’operazione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 richiede un controllo formale sull’operazione e sulla fattura, non un accertamento sostanziale sulla corretta imponibilità fiscale.
- L’esistenza dell’obbligo di regolarizzazione non può essere ampliata fino a trasformare il cessionario/committente in un sostituto dell’Amministrazione finanziaria, chiamato a svolgere verifiche investigative o valutative tipiche dell’Ufficio.
- La regola vale tanto nell’ipotesi di mancata emissione della fattura quanto in quella di fattura irregolare, poiché entrambe sono ricondotte dall’art. 6, comma 8, a un’unica disciplina di responsabilità formale del destinatario dell’operazione.
- Per gli enti non commerciali, l’assoggettamento ad IVA di una specifica attività dipende dallo svolgimento in concreto di un’attività commerciale stabile e organizzata, ma tale accertamento non può essere automaticamente imposto alla controparte contrattuale.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito trasformarlo in una critica alla sufficienza o alla tenuta logica della motivazione.
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