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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40994/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la condanna confermata dalla Corte d'Appello di Messina deducendo che il reato si era estinto per remissione della querela; la persona offesa Elena Imbruglia ha rimesso la querela il 14/07/2025 e il ricorrente l'ha accettata tramite procuratore il 16/07/2025, cioè dopo la sentenza ma entro il termine per proporre il ricorso per cassazione, e si è chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l'introduzione della remissione intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione; constatato il rispetto delle formalità previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p., ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., non essendovi diversa pattuizione nell'atto di remissione; non si è pronunciata una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione della querela estingue il reato perseguibile ad istanza di parte; la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato sulla base di questa norma.

  • art. 339 cod. proc. pen.

    Rilevanza delle formalità per la remissione/accettazione della querela nei termini processuali; la Corte ha verificato il rispetto delle formalità essenziali.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità di introdurre fatti nuovi e la disciplina sulle spese processuali; la Corte ha applicato il comma 4 per condannare l'imputato al pagamento delle spese.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento; la Corte ha escluso l'emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129, ritenendo invece estinto il reato per remissione.

  • Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004

    Principio secondo cui la remissione intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, se il ricorso è stato tempestivamente proposto.

  • Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 (Tomasello)

    Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022

    Conferma l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine di impugnazione.

  • Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (Durante)

    Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020

    Giurisprudenza di richiamo che integra il principio secondo cui la remissione accettata in pendenza del ricorso estingue il reato; conferma il consolidamento dell'orientamento.

Massime di principio

  • La remissione della querela, se intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione e regolarmente accettata, estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità.
  • È ammissibile proporre il ricorso per cassazione esclusivamente per introdurre la remissione della querela sopravvenuta; la tempestività del ricorso è requisito essenziale.
  • Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria la regolare accettazione da parte dell'imputato (o del suo procuratore) e il rispetto delle formalità previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p.
  • L'estinzione del reato per remissione prevale su eventuali cause di inammissibilità dell'impugnazione e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
  • La dichiarazione di estinzione non equivale a un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; il giudice di legittimità, se necessario, evita di sostituire la sentenza di merito con una pronuncia di proscioglimento quando il reato si è estinto.
  • Anche se il reato si estingue, il giudice può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., salvo diversa pattuizione nell'atto di remissione.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare termini, modalità e contenuto dell'atto di remissione e della sua accettazione: eventuali vizi formali o l'assenza di accettazione valida possono precludere l'effetto estintivo.

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