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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1800/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma che confermava la condanna per tentativo di ricettazione. I motivi principali sono: (1) nullità per presunta inosservanza dell'art. 601 c.p.p. e dell'art. 23-bis D.L. 137/2020 per avere impedito al difensore di discutere in pubblica udienza e per non aver considerato memorie ex art. 121 c.p.p.; (2) violazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) deducendo che il fatto storico è identico a quello già giudicato con sentenza irrevocabile di assoluzione per tentativo di riciclaggio, e che la Corte di appello precedente, anziché limitarsi a trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 521 c.p.p., aveva erratamente assolto sul merito e contemporaneamente trasmesso gli atti, determinando così l'avvio di un nuovo procedimento contrastante con il precedente giudicato; (3) carenza di motivazione circa il dolo e la consapevolezza della provenienza furtiva del furgone (insussistenza degli elementi del reato tentato); (4) vizi di motivazione in ordine alle circostanze attenuanti, al trattamento sanzionatorio, alla sospensione condizionale della pena e al beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (ne bis in idem). Richiamando l'art. 649 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata sull'identità storico-naturalistica del fatto, ha ritenuto che il fatto storico per cui era stato poi celebrato il nuovo processo fosse coincidente con quello già giudicato con sentenza passata in giudicato. Ha quindi rilevato l'errore procedurale della Corte di appello del 18/01/2018, che aveva assolto sul merito e contestualmente trasmesso gli atti, determinando l'avvio di un nuovo procedimento incompatibile con il precedente giudicato. Per questo motivo la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per precedente giudicato. Gli altri motivi sono assorbiti dalla decisione sul secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente con riferimento alla possibilità per il difensore di discutere in udienza pubblica; la questione è stata allegata ma non decisiva rispetto al motivo risolutivo.

  • art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020

    Richiamato insieme all'art. 601 c.p.p. nella censura sulla trattazione orale; contestazione non risultata decisiva nella sentenza di cassazione.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Riferito alle memorie difensive; il ricorrente lamentava che le memorie non erano state considerate dalla Corte di appello perché ritenute tardive, ma la questione è rimasta assorbita dalla decisione sul ne bis in idem.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    «1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo»

    La norma sancisce il divieto del doppio processo per lo stesso fatto; la Corte l'ha interpretata applicando il criterio dell'identità storico-naturalistica del fatto: se il fatto storico (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona) coincide, la nuova azione penale è preclusa anche se cambia la qualificazione giuridica.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Secondo il ricorrente e la Corte di Cassazione la norma limita la possibilità del giudice di appello: se il fatto risulta diverso da quello contestato, il giudice può trasmettere gli atti al pubblico ministero ma non pronunciarsi sul merito del fatto originario; la pronuncia sul merito accompagnata dalla trasmissione ha prodotto il vizio che ha determinato il ne bis in idem.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 34655 del 28/06/2005, Donati; Sez. 2 n. 35630 del 16/05/2023, Smaniotto; Sez. 4 n. 18135 del 09/02/2010, C.)

    La giurisprudenza richiamata chiarisce il criterio di identità del fatto ai fini del divieto ne bis in idem e conferma che errori procedurali di riqualificazione con contestuale assoluzione e trasmissione possono precludere nuovo processo.

Massime di principio

  • Il divieto del ne bis in idem rileva con riferimento all'identità storico-naturalistica del fatto: se condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona coincidono, una successiva imputazione anche con diversa qualificazione giuridica è vietata.
  • Se, in sede di impugnazione, il giudice riqualifica il fatto e ritiene che esso sia diverso rispetto all'imputazione originaria, la corretta scelta procedurale, quando il fatto non corrisponde a quello contestato, è limitata alla trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p.; la contemporanea assoluzione sul merito e trasmissione configura rischio di doppio processo.
  • Quando il nuovo procedimento trae origine da un atto di trasmissione conseguente a una pronuncia divenuta irrevocabile, il giudice di legittimità valuta se sussiste il precedente giudicato: se sussiste identità del fatto, il rimedio è l'annullamento senza rinvio per precedente giudicato.
  • Le censure processuali relative a irregolarità procedurali (es. diritto di trattazione orale o valutazione di memorie) possono essere assorbite se esiste un vizio più grave e risolutivo (es. ne bis in idem).
  • Per evitare conflitti futuri, il giudice di merito che ritiene diversamente qualificabile un fatto rispetto all'imputazione originaria deve evitare pronunce che esauriscono il giudizio sul merito e allo stesso tempo attivino un nuovo procedimento per lo stesso fatto; la corretta tecnica processuale tutela il principio di legalità e il diritto alla certezza del giudicato.
  • In presenza di un precedente assolutorio passato in giudicato, il difensore può chiedere l'immediata declaratoria di preclusione del nuovo processo ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; il giudice deve verificare l'identità fattuale e, se accertata, pronunciare proscioglimento o non luogo a procedere.

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