Ordinanza n. 497/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del decreto adottato dall'Ufficio Polizia i Frontiera Aerea Malpensa in data 22/06/2023, di respingimento immediato alla frontiera
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di respingimento immediato alla frontiera adottato dall'Ufficio Polizia di Frontiera Aerea Malpensa il 22 giugno 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per l'annullamento il decreto di respingimento immediato alla frontiera. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio, non potendo ancora assumere una decisione congruente sul ricorso e sulla sua calendarizzazione, ha richiesto al ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione nel merito, aggiornando la situazione relativa alla vicenda e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché l'eventuale necessità di attività istruttoria. Ha inoltre richiesto al Ministero dell'Interno chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito del provvedimento impugnato e della documentazione di corredo, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione. Entrambe le parti devono adempiere entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria, mediante deposito nelle forme del processo amministrativo telematico. Il ricorrente deve precisare la permanenza dell'interesse e aggiornare la situazione; l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti rilevanti. Il Collegio ha avvertito che la mancata dichiarazione del ricorrente sulla permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come comportamento processuale inequivoco di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata definita la domanda di annullamento. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte che, richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse, rimanga inerte.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di elementi necessari per decidere o per calendarizzare il ricorso, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori, chiedendo al ricorrente l'aggiornamento della vicenda e all'amministrazione chiarimenti documentati e il deposito degli atti e della relativa documentazione.
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