Cassazione Penale, Sentenza n. 44382/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato le condanne inflitte con rito abbreviato per una serie di furti aggravati (diversi capi contestati a ciascuno dei fratelli). Hanno dedotto cinque motivi principali: (1) vizio di motivazione per non aver riconosciuto la scriminante dello stato di necessità (soprattutto per condizioni economiche disperate e bisogno familiare); (2) insufficienza e illogicità della prova rispetto alla responsabilità di Fabio per il capo 10 (furto in casa Lovalente); (3) analoga carenza probatoria per il capo 11 (furto in casa Pedano) a carico di Fabio; (4) vizio di valutazione circa l'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale applicata a Fabio; (5) vizio di valutazione nel trattamento sanzionatorio per non aver concesso la massima riduzione per le circostanze attenuanti (confessione, restituzione parziale della refurtiva, assenza di altri procedimenti).
La decisione
I ricorsi congiunti sono stati dichiarati inammissibili. Per Fabio Orlando l'inammissibilità è stata dichiarata per effetto della rinuncia al ricorso notificata dal difensore: la rinuncia ha determinato l'estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della sentenza; Fabio è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di parte civile (euro 2.700 oltre accessori di legge) e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende. Per Antonino Orlando il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sono risultati generici o meramente riformulazioni del giudizio di merito (in particolare la doglianza sulla scriminante dello stato di necessità è stata ritenuta infondata alla luce dell'assenza di prove concrete e della giurisprudenza che esclude l'applicabilità dell'art. 54 cod. pen. per situazioni di bisogno economico non caratterizzate da pericolo attuale alla persona); Antonino è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità, al versamento di una somma a titolo di ammenda (determinata in euro 3.000).
Norme richiamate
art. 54 cod. pen.
La Corte ha richiamato l'art. 54 (stato di necessità) per precisare che l'esimente richiede un pericolo attuale e grave per la persona non altrimenti evitabile; non si estende a situazioni di bisogno economico prolungato o alla temporanea disoccupazione quando esistono strumenti di assistenza sociale
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato come norma conseguenziale: all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 4010 del 11/1/1972, Bonica)
Richiamata per affermare l'inapplicabilità dello stato di necessità per temporanea disoccupazione
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 35590 del 11/5/2016, Mbaye)
Richiamata per sottolineare che lo stato di necessità non copre situazioni di bisogno economico ove siano possibili misure non criminali (assistenza sociale)
Giurisprudenza (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci)
Richiamata sul principio che la rinuncia all'impugnazione determina l'estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della sentenza
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 20158 del 30/3/2022, Vincenti)
Richiamata riguardo all'onere del rinunciante di comunicare tempestivamente la rinuncia alla parte civile; in mancanza il rinunciante è tenuto alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 29472 del 7/5/2018, Dante)
Richiamata in relazione all'applicazione delle regole sulla rinuncia e sugli obblighi verso la parte civile
Corte Cost. n.186 del 2000
Richiamata con riferimento alla possibilità di irrogare ammende/correlati profili di colpa per ricorsi inammissibili
Massime di principio
- Lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen. richiede un pericolo attuale e grave per la persona e non è normalmente riconoscibile per esigenze economiche prolungate o per la mera mancanza di risorse: occorrono prove concrete della situazione di imminente pericolo personale non altrimenti evitabile
- In Cassazione non è possibile ottenere una rinnovata valutazione del merito dei fatti: motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria o sanzionatoria sono spesso dichiarati inammissibili come rivisitazioni del merito
- La rinuncia all'impugnazione, se validamente manifestata, determina l'estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della sentenza; il rinunciante deve tempestivamente informare la parte civile, altrimenti può essere condannato a rifonderne le spese
- Le contestazioni relative alla insufficienza degli indizi devono essere formulate in termini di vizio di diritto o di omessa o contraddittoria motivazione per risultare ammissibili in cassazione; semplici rilievi sulla probabilità degli indizi sono normalmente inidonei
- L'applicazione di aggravanti o la dosimetria della pena può essere censurata in Cassazione solo se emergono errori di applicazione della legge o palese illogicità/contraddittorietà della motivazione, non per una diversa valutazione privilegiata dei fatti
- Se il ricorso è manifestamente generico, reiterativo o si limita a riproporre argomentazioni già valutate nei gradi precedenti, la Corte di legittimità tende a dichiararlo inammissibile e può irrogare sanzioni pecuniarie (spese, ammende) se ravvisa colpa nella proposizione
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