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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20663/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro incendiario verificatosi in un immobile coperto da polizza in regime di coassicurazione. Il curatore del fallimento della società assicurata otteneva decreti ingiuntivi per l'indennizzo dovuto. Le assicuratrici proponevano opposizione; nel giudizio intervenivano anche alcuni proprietari dell'immobile danneggiato, ma il loro intervento veniva dichiarato inammissibile. In primo grado il tribunale revocava l'ingiunzione solo in parte e condannava le compagnie al pagamento di una somma molto inferiore rispetto a quella richiesta. La corte d'appello, accogliendo parzialmente l'appello della curatela, condannava invece le compagnie al pagamento di una somma assai più elevata, ripartita secondo le quote di coassicurazione, rigettando gli appelli incidentali. In cassazione le compagnie ricorrenti articolavano tre motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che la clausola di polizza sulla 'esagerazione dolosa del danno' sarebbe stata interpretata in modo contrario al testo, come se richiedesse un dolo specifico assimilabile alla truffa; 2) violazione delle norme sulle presunzioni, deducendo che la corte territoriale avrebbe escluso la prova presuntiva del dolo solo perché indiretta e avrebbe mal valutato gli indizi offerti; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata considerazione di elementi istruttori che avrebbero dimostrato la dolosa sovrastima del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente interpretato la clausola come riferita alla consapevole esagerazione del danno per ottenere un indennizzo superiore a quello dovuto, e che la prova di tale condotta gravasse sulle assicuratrici. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione delle regole sulle presunzioni o omesso esame di fatti decisivi, trattandosi di valutazioni di merito non sindacabili e di doglianze formulate senza la necessaria specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva condannato le compagnie assicuratrici al pagamento dell'indennizzo in favore della curatela, ritenendo infondati tutti e tre i motivi. Ha precisato che la clausola di polizza sull'esagerazione dolosa del danno va intesa come condotta di consapevole sovrastima del pregiudizio finalizzata a ottenere un indennizzo maggiore, che l'onere di provarla incombe sull'assicuratore e che la valutazione circa la sufficienza degli indizi e la credibilità delle prove appartiene al giudice di merito. Sono state poste le spese di legittimità a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato per denunciare violazione di legge in tema di interpretazione contrattuale e di presunzioni; la Corte ribadisce che il vizio non sussiste quando la censura mira in realtà a rivalutare il merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre la mancata valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    I criteri ermeneutici del contratto devono condurre a una lettura coerente con il testo e la comune intenzione delle parti; la clausola di polizza è stata interpretata in modo non arbitrario e compatibile con tali canoni.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La prova presuntiva è ammessa, ma la verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'uso di presunzioni giuridicamente inidonee, non la diversa valutazione delle circostanze.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico e puntuale gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; un richiamo generico a documenti di causa non è sufficiente.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La clausola di polizza che prevede la decadenza per esagerazione dolosa del danno si applica quando l'assicurato abbia consapevolmente sovrastimato il pregiudizio per conseguire un indennizzo superiore a quello dovuto; non è necessario dimostrare artifici o una fattispecie penale di truffa.
  • L'onere di provare la dolosa esagerazione del danno grava sull'assicuratore che la eccepisce come fatto estintivo o impeditivo del diritto all'indennizzo.
  • La prova della dolosa esagerazione può essere anche presuntiva, ma gli indizi devono essere valutati dal giudice di merito secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è possibile sostituire tale apprezzamento con una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La differenza tra quanto inizialmente richiesto dall'assicurato e quanto poi accertato in giudizio o in perizia non basta, da sola, a provare la dolosa esagerazione del danno.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se un fatto storico, principale o secondario, non sia stato affatto considerato; non ricorre quando il giudice abbia esaminato il fatto ma lo abbia ritenuto non decisivo o non sufficientemente provato.
  • Nel ricorso per cassazione le doglianze fondate su documenti o atti di causa devono essere specifiche e localizzare puntualmente il contenuto rilevante degli atti richiamati; riferimenti generici a fascicoli o numeri di documento sono insufficienti.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniAssicurazioni
RamiAssicurazioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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