Cassazione Penale, Ordinanza n. 13446/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza del Tribunale di Vasto del 14/05/2025. Dal testo emerge che il giudizio di merito aveva ritenuto configurabile il reato di calunnia a carico dell'imputato e aveva applicato anche la recidiva. I motivi di ricorso, per come descritti dalla Corte, erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello o nel giudizio di merito, e miravano a contestare sia la configurabilità della calunnia sia il giudizio di responsabilità e la ritenuta recidiva. La Corte ha rilevato che tali doglianze non erano consentite in sede di legittimità perché non introducevano reali vizi di legittimità, ma proponevano una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, coerente e immune da manifeste illogicità, sia quanto alla configurabilità della calunnia e alla responsabilità dell'imputato, sia quanto all'applicazione della recidiva. Per effetto dell'inammissibilità, sono seguite le statuizioni conseguenti ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, secondo il richiamo espresso dalla Corte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La configurabilità del reato e il giudizio di responsabilità, se sorretti da motivazione immune da manifeste incongruenze logiche, non possono essere rivalutati in cassazione come se si trattasse di un terzo grado di merito.
- La contestazione della recidiva, ove già motivatamente affrontata nei gradi di merito, non può essere riesaminata in cassazione in assenza di specifici vizi di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13433/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13434/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13435/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13436/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13437/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13439/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →