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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6937/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Netti ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato la sua richiesta di correzione del provvedimento di cumulo/esecuzione delle pene. Ha sollevato tre censure: (1) errore aritmetico nella determinazione della pena complessiva (la pena sarebbe diversa rispetto ai provvedimenti di cumulo allegati); (2) violazione dell'art. 78 c.p. e degli artt. 663 e 671 c.p.p., perché il pubblico ministero non avrebbe verificato residui di pena e l'eventuale superamento dei limiti di cui all'art. 78 nella formazione del cumulo; (3) errore nella data di decorrenza dell'espiazione (retrodatazione errata dell'inizio della detenzione) ripetuto nel nuovo provvedimento di cumulo nonostante una precedente correzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura sia generica e priva di confronto analitico con le singole sentenze unite nel cumulo; sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'art. 78 c.p. limita il cumulo solo per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre per reati commessi durante l'espiazione va effettuato ulteriore cumulo senza le limitazioni dell'art. 78; sul terzo motivo ha rilevato la genericità e la mancanza di prova che l'errore della data fosse stato effettivamente replicato nel provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al mezzo di impugnazione/esame del provvedimento di esecuzione; la Corte ha valutato che le censure mosse fossero generiche e prive dei presupposti richiesti per l'accoglimento.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena da eseguirsi in caso di concorso di più sentenze/decreti penali; la Corte ha ritenuto corretta l'operazione di determinazione collegata al cumulo eseguito.

  • art. 78 cod. pen.

    Interpretata alla luce della giurisprudenza: si applica quale limite al cumulo quando i reati sono commessi prima dell'inizio della detenzione (unità del rapporto esecutivo); invece, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione, il nuovo cumulo comprende la pena residua non espiata e non è soggetto ai limiti dell'art. 78.

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 13985 del 25/2/2020 (Del Cecato)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte per confermare che il cumulo successivo a reati commessi durante l'espiazione non è sottoposto ai limiti dell'art. 78 c.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulle spese e alla condanna alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che non vi fosse dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità ma ha comunque disposto un versamento equitativo.

Massime di principio

  • Le censure di errore aritmetico nel calcolo del cumulo devono essere supportate da un confronto analitico e documentale delle singole sentenze/decreti unite: affermazioni generiche rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • L'art. 78 c.p. limita il cumulo solo per pene relative a reati commessi prima dell'inizio della detenzione (unità del rapporto esecutivo); se il reato è commesso durante l'espiazione di una pena, il nuovo cumulo può comprendere la parte residua non espiata e non è soggetto ai limiti dell'art. 78.
  • Per contestare la data di decorrenza dell'espiazione è necessario provare concretamente dove e come l'errore sia stato riprodotto nel provvedimento impugnato; richieste generiche saranno respinte.
  • In sede di impugnazione dei provvedimenti di esecuzione è essenziale l'autosufficienza del ricorso: allegare gli atti rilevanti (provvedimenti di cumulo precedenti, sentenze) è fondamentale per evitare che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
  • La pronuncia può comportare condanna alle spese e anche misure pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo diversa valutazione di dolo o colpa grave.

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