Sentenza n. 16521/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento a) della determina di aggiudicazione n. 883 del 27.04.2026 del Comando Territoriale dell’Esercito Direzione di Intendenza con la quale: “DETERMINA (…) di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara nella seduta del 22.04.2026 come documentato dal richiamato verbale, e l’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’operatore economico Taqueria El Paso s.r.l. con sede legale in Roma (RM) alla via Circonvallazione Gianicolense n. 51 (…)” b) del verbali di gara n. 1 del 06.03.2026 con il quale la stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio al fine di consentire la regolarizzazione e l’integrazione della documentazione risultata carente; c) del verbale n. 3 del 19.03.2026, con il quale la stazione appaltante, ammetteva l’operatore economico TAQUERIA EL PASO S.r.l., alla successiva fase della procedura di gara. d) del verbale di gara n. 10 del 09.04.2026, con il quale la stazione appaltante procedeva all’esame delle offerte economiche, e con riferimento all’operatore economico TAQUERIA EL PASO S.r.l., disponeva la sospensione della seduta al fine di avviare la verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 110 dlgs 36/2023 s.m.i.; e) del verbale di gara n. 12 del 22.04.2026 con il quale la stazione appaltante, accettati i giustificativi presentati dall’Operatore economico TAQUERIA EL PASO S.r.l., e ha provveduto all’apertura telematica della “busta economica” e proceduto alla valutazione dell’offerta economica; f) della proposta di aggiudicazione di numero e data sconosciuti con la quale è stata dichiarata quale miglior offerente l’operatore economico Taqueria El Paso s.r.l. richiamata nella determina sub a); g) della valutazione positiva di congruità dell’offerta, la quale è stata ritenuta coerente con i concorrenti prezzi di mercato di mercato e le lavorazioni chieste e pertanto, ai sensi dell’art. 108 del dlgs 36/2023 conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto di numero e data sconosciuti richiamata nella determina sub a); h) dell’art. 14. rubricato “verifica di anomalia delle offerte” della lettera di invito della procedura negoziata per la concessione del multiservizi da erogarsi presso lo stabilimento balneare di Castel Fusano per la durata di 4 (quattro) anni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, CIG: BA74DE8CF7, laddove interpretato nella possibilità di consentire nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia all’operatore economico la modifica dei costi della manodopera e dunque una rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica; i) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione della concessione quadriennale del multiservizi presso lo stabilimento balneare dell’Esercito a Castel Fusano, nonché ammissione dell’aggiudicataria, soccorso istruttorio e valutazione di congruità dell’offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione della concessione, del valore complessivo di euro 2.245.423,77, deducendo tre gruppi di censure. Primo: l’aggiudicataria sarebbe stata illegittimamente ammessa al soccorso istruttorio per integrare la dichiarazione relativa alla riduzione della garanzia provvisoria e la documentazione correlata, in violazione degli artt. 101 e 106 del d.lgs. 36/2023 e della lettera d’invito, poiché la prova del presupposto della riduzione sarebbe stata prodotta soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Secondo: sarebbe stata illegittimamente sanata, tramite soccorso istruttorio, la mancata produzione iniziale dei documenti comprovanti il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal § 4.4 della lettera d’invito, con violazione degli artt. 100 e 101 del d.lgs. 36/2023 e difetto di istruttoria; secondo la ricorrente, la documentazione era stata prodotta ex post e il requisito non poteva essere integrato tardivamente. Terzo: la verifica di anomalia avrebbe consentito all’aggiudicataria di modificare l’offerta economica, aumentando i costi della manodopera indicati in euro 310.937,00 rispetto ai costi stimati dalla stazione appaltante in euro 1.244.444,80, in violazione degli artt. 108 e 110 del d.lgs. 36/2023 e del principio di immodificabilità dell’offerta. La ricorrente ha inoltre chiesto, in subordine, la dichiarazione d’inefficacia dell’eventuale contratto e il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio: la garanzia fideiussoria era stata costituita il 3 marzo 2026, prima della scadenza del termine per le offerte del 5 marzo, e le certificazioni che fondavano le riduzioni dell’importo erano anch’esse preesistenti. La produzione successiva della dichiarazione e dei documenti comprovanti il diritto alla riduzione non ha quindi creato ex novo la garanzia o il presupposto della riduzione; si è trattato di documentazione integrativa riferita a condizioni già esistenti. Il TAR ha valorizzato l’art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, che consente di sanare, entro il termine assegnato in soccorso, anche la mancata presentazione della garanzia provvisoria quando il documento abbia data certa anteriore alla scadenza delle offerte, ritenendo a maggior ragione ammissibile l’integrazione dei documenti comprovanti le riduzioni. Sul secondo motivo ha escluso che il soccorso istruttorio avesse consentito di acquisire tardivamente il requisito tecnico o di modificare la dichiarazione originaria. La concorrente aveva già dichiarato in domanda i servizi svolti, indicandone committenti, tipologia e periodi; i successivi contratti e documenti hanno soltanto comprovato fatti preesistenti, senza integrare l’offerta tecnica o economica. Il requisito annuale era comunque dimostrato dal servizio svolto presso l’ISIN nel 2024 e dall’attività pluriennale presso il resort brasiliano, ciascuno sufficiente secondo la lex specialis. Sul terzo motivo ha escluso che vi fosse stata una modifica dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia: il valore del costo della manodopera indicato nel PEF della stazione appaltante, pari a euro 311.246,37, era riferito a una singola annualità, come l’importo indicato dall’aggiudicataria; il successivo riferimento al quadriennio era un mero chiarimento matematico, ottenuto rapportando il dato annuale alle quattro annualità della concessione. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza n. 3186/2026, in ragione della prevalenza dell’interesse al celere avvio del servizio in vista della stagione estiva e dell’esecuzione anticipata già autorizzata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 3.000,00, oltre IVA, Cassa Avvocati e rimborso forfetario del 15%, in favore di ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
Pertanto, benché una parte dei suddetti documenti (i.e. quelli diversi dalla polizza che risulta essere stata presentata da Taqueria El Paso insieme agli altri documenti di gara), è stata prodotta soltanto “ex post”, non sembra dubbio che la relativa produzione è stata legittimamente ammessa dalla Commissione di gara attraverso soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice dei contratti pubblici, il quale al comma 1 della lettera a) (parte finale), prevede espressamente che “la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte…”.
Il soccorso istruttorio può sanare l’omessa produzione della garanzia provvisoria se questa risulta costituita, con data certa, prima del termine di presentazione delle offerte; a maggior ragione può consentire la produzione successiva dei documenti che comprovano le condizioni, già esistenti entro quel termine, per beneficiare della riduzione della garanzia.
art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023
Ciò significa che, pur a fronte della mancata produzione della “dichiarazione di riduzione” (“Allegato 8”) che pure figurava nella lettera di invito nell’elenco degli allegati da presentare ed era richiesta dal § 6.6. della stessa lettera di invito (nella parte relativa alle condizioni per beneficiare delle riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria), la garanzia era comunque già stata costituita alla data del 3.3.2026 (e quindi prima della scadenza delle domande che cadeva il giorno 5 successivo), mediante la polizza fideiussoria sopra menzionata, così come esistevano già ed erano vigenti le certificazioni possedute dalla controinteressata, costituenti titolo per fruire delle riduzioni di cui al comma 8 dell’art. 106 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Il diritto alla riduzione della garanzia va verificato in relazione alla preesistenza dei suoi presupposti sostanziali: la costituzione tempestiva della garanzia e il possesso, entro la scadenza delle offerte, delle certificazioni rilevanti non vengono meno per la mancata allegazione iniziale della dichiarazione che documenta la riduzione.
art. 100, d.lgs. 36/2023
La doglianza non merita condivisione atteso che il requisito, in base a quanto dichiarato nel modello di domanda ed ulteriormente chiarito in sede di successiva produzione documentale in corso di gara (ai sensi dell’art. 101 d.lgs. n. 36/2023), esisteva certamente prima del termine di presentazione delle offerte e del successivo soccorso istruttorio.
Il requisito di capacità tecnica deve preesistere alla scadenza per la presentazione delle offerte; la documentazione successiva può comprovarlo quando la domanda abbia già dichiarato i fatti rilevanti e l’integrazione non introduce un requisito nuovo.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Non si è trattato, pertanto, di modifica dell’offerta economica in sede di verifica di anomalia (la quale certamente sarebbe stata inammissibile) ma di un mero chiarimento matematico su cifre coerenti riferite, in prima battuta, ad un solo anno (come peraltro lasciava intendere il PEF allegato dalla lettera di invito) e poi semplicemente rapportate all’intero quadriennio di durata della concessione.
In sede di verifica dell’anomalia non è ammissibile modificare l’offerta economica; è invece consentito chiarire il criterio di calcolo e rapportare all’intera durata contrattuale un importo che, secondo il PEF e i dati di gara, era riferito alla singola annualità.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Non si è trattato, pertanto, di modifica dell’offerta economica in sede di verifica di anomalia (la quale certamente sarebbe stata inammissibile) ma di un mero chiarimento matematico su cifre coerenti riferite, in prima battuta, ad un solo anno (come peraltro lasciava intendere il PEF allegato dalla lettera di invito) e poi semplicemente rapportate all’intero quadriennio di durata della concessione.
La verifica di anomalia può comportare chiarimenti sui dati dell’offerta, ma non la loro modifica sostanziale; non integra una modifica vietata il semplice calcolo matematico che esplicita il rapporto tra un costo annuale e la durata pluriennale della concessione.
Massime di principio
- Il soccorso istruttorio può sanare l’omessa produzione della garanzia provvisoria quando la garanzia sia stata costituita con data certa anteriore alla scadenza per la presentazione delle offerte; la stessa possibilità si estende ai documenti che dimostrano presupposti di riduzione della garanzia già esistenti entro tale scadenza.
- La documentazione comprovante un requisito di partecipazione può essere integrata tramite soccorso istruttorio quando il concorrente abbia già dichiarato nella domanda il possesso del requisito e i fatti necessari a identificarlo, e l’integrazione riguardi elementi preesistenti, senza modificare l’offerta tecnica o economica né introdurre ex post il requisito.
- La verifica dell’anomalia non può essere utilizzata per modificare l’offerta economica; è tuttavia ammissibile un chiarimento meramente matematico che rapporti all’intera durata contrattuale un importo annuale, quando il dato originario e la documentazione di gara sono coerenti con tale criterio di calcolo.
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