Cassazione Penale, Sentenza n. 1660/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per vizi di motivazione: I) sulla gravità indiziaria, il ricorrente lamenta che il Tribunale si sia limitato a riprodurre l'informativa della polizia giudiziaria, abbia sovrastimato un presunto "forte legame" sulla base di pochi contatti, non vi sia stato sequestro di stupefacenti e mancherebbero elementi di organizzazione stabile e programmazione criminosa; II) sulle esigenze cautelari, si contesta l'assenza di motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione, l'uso di precedenti molto remoti per dedurre inclinazione a delinquere, la mancata considerazione dell'insussistenza del pericolo di compromissione delle indagini e la mancata valutazione sulla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata (arresti domiciliari con controllo elettronico) e sulle misure non custodiali alternative.
La decisione
Il giudice ha respinto il primo motivo (gravità indiziaria) ritenendolo, al limite, mera censura della valutazione del Tribunale sulle molteplici e eterogenee risultanze investigative (intercettazioni, dichiarazioni di acquirenti e collaboratori). Ha invece accolto in parte il secondo motivo (esigenze cautelari): ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la scelta degli arresti domiciliari rispetto a possibili misure non custodiali, contravvenendo al principio di minore afflittività. Ha precisato però che non erano necessarie motivazioni su presunzione di adeguatezza (che la legge riserva alla custodia in carcere) né sul pericolo di inquinamento probatorio, ove non ravvisato. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Potenza per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.; il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990
art. 74, commi 4 e 6; art. 73, comma 5
I fatti sono stati riqualificati sotto le fattispecie previste da tali disposizioni sul traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato le risultanze investigative alla luce di tali norme
codice di procedura penale
La rimessione per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza è disposta in ottemperanza a questa norma che disciplina la competenza in caso di annullamento parziale delle decisioni sul riesame
principio della minore afflittività delle misure cautelari (orientamento giurisprudenziale e principio costituzionale)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve motivare, con specificità, perché una misura cautelare più afflittiva sia necessaria rispetto a misure meno gravose; tale obbligo di motivazione è più stringente quando si applicano misure diverse dalla custodia in carcere
Massime di principio
- La mera riproduzione di un'informativa di polizia non è automaticamente viziata se il provvedimento richiama e valuta più fonti e risultanze investigative: il ricorso deve indicare specificamente in cosa la valutazione è errata.
- Quando il giudice sceglie una misura cautelare non custodiale (es. arresti domiciliari) è comunque tenuto a motivare in modo concreto e specifico perché le misure non custodiali o meno afflittive non siano adeguate a evitare il pericolo di reiterazione o altri rischi cautelari.
- La presunzione di adeguatezza delle misure custodiali prevista dalla legge riguarda la custodia in carcere e non si estende automaticamente agli arresti domiciliari; ciò incide sul livello di motivazione richiesto.
- Non è sempre necessario motivare l'assenza del pericolo di inquinamento probatorio o l'adeguatezza di una misura se il giudice ha esplicitamente ritenuto che tale pericolo non sussista; tuttavia questa valutazione deve emergere chiaramente dal provvedimento.
- Le doglianze che si risolvono in un generico dissenso valutativo, senza confronto puntuale con le risultanze probatorie indicate dal giudice, sono destinate in genere al rigetto.
- In caso di annullamento parziale per carenze motivazionali il giudice di legittimità può disporre il rinvio per nuovo giudizio al tribunale che ha pronunciato il riesame, affinché integri la motivazione e rivaluti la misura cautelare alla luce del principio di proporzionalità e necessità.
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