Sentenza n. 2638/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Comune di Pachino all’obbligo di eseguire la sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 3709/2025, passata in giudicato, che lo aveva condannato a restituire € 41.182,71 per oneri di costruzione, oltre interessi dalla costituzione in mora, e a pagare € 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3709/2025, ritualmente notificata e passata in giudicato, deducendo che il Comune non aveva spontaneamente adempiuto alla condanna alla restituzione di € 41.182,71, oltre interessi dalla costituzione in mora, relativa agli oneri di costruzione del permesso di costruire n. 149/2007, non rinnovato e divenuto inefficace, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori. Ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la ricorrente ha dimostrato l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato; era inoltre decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l’adempimento comunale. Applicando l’art. 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che, provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettasse al Comune provare l’integrale adempimento quale fatto estintivo, modificativo o impeditivo; il Comune non si è costituito né ha fornito tale prova. È stato ordinato al Comune di eseguire integralmente il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Siracusa, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva, su istanza della parte interessata, entro un ulteriore termine di 90 giorni. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Comune l’onere di provare l’estinzione del diritto della medesima vantato a seguito dell’integrale adempimento di quanto dovuto.
La disposizione individua il presupposto per agire in ottemperanza; una volta provata la sussistenza del titolo e del diritto azionato, grava sull’amministrazione la prova dell’integrale adempimento dedotto come fatto estintivo.
art. 2697 c.c.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Nel giudizio di ottemperanza, una volta che il creditore abbia provato il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione, l’amministrazione che eccepisca l’adempimento deve provarne l’integralità.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della società ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l’adempimento da parte del Comune intimato di quanto disposto nella sentenza.
L’azione di ottemperanza è procedibile, nel caso esaminato, una volta decorso il termine previsto dalla disposizione per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente prova il titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e il diritto di agire ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spetta all’amministrazione dimostrare l’integrale adempimento, quale fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato.
- Accertati il mancato adempimento del giudicato e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire la decisione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
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