Sentenza n. 6703/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale di reiezione rep. n. QI/2487/2024, prot. QI/208946/2024 del 24 ottobre 2024, ricevuta dalla società ricorrente tramite consegna di copia dell’atto presso la sede legale in data 28 ottobre 2024, con cui Roma Capitale - Ufficio di scopo Condono edilizio, ha rigettato l’istanza di concessione edilizia in sanatoria prot. 0/19435 formulata dalla Acosan s.r.l. per l’immobile censito al N.C.E.U. foglio 1078, particella 4057, sub 2, destinato ad attività commerciale; - di tutti gli atti presupposti e connessi, e per quanto occorrer possa, del parere negativo della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma prot. 21453 del 7 agosto 2017, del preavviso di rigetto prot. n. QI 2017/173920 del 18 ottobre 2017 ricevuto dalla ricorrente in data 24 ottobre 2017, nonché del silenzio serbato dal Ministero della cultura, Soprintendenza speciale, archeologia, belle arti e paesaggio di Roma sulle controdeduzioni presentate dalla società ricorrente a seguito del preavviso di rigetto dell’istanza di concessione in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria fondato sul parere negativo della Soprintendenza in materia di compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario istante)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego di condono edilizio adottato da Roma Capitale e il presupposto parere negativo della Soprintendenza, relativo a un immobile sito in area paesaggisticamente vincolata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la Soprintendenza avrebbe dovuto comunicare uno specifico preavviso di parere negativo prima di adottare il parere vincolante e che il successivo preavviso trasmesso da Roma Capitale non avrebbe sanato l’omissione, poiché le osservazioni della società non erano state esaminate dalla Soprintendenza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 32 l. 47/1985, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, insufficienza e illogicità della motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, violazione del principio di proporzionalità e sviamento, contestando la valutazione paesaggistica perché ritenuta stereotipata e basata sulla sola esistenza del vincolo, senza adeguata considerazione della collocazione, visibilità e caratteristiche del manufatto, della situazione urbanistica dell’area e dell’attività concretamente svolta nell’immobile. Con il terzo motivo ha dedotto sviamento di potere, sostenendo che la richiesta della Soprintendenza a Roma Capitale di ordinare la demolizione delle opere abusive avrebbe invaso la competenza comunale in materia edilizia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti della violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il TAR ha ritenuto che, anche nel subprocedimento relativo al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 32 l. 47/1985 nell’ambito di una domanda di condono, la Soprintendenza, quando intenda esprimersi negativamente, debba comunicare all’istante il preavviso di parere negativo ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Tale obbligo deriva dalla natura sostanzialmente decisoria del parere, il cui contenuto negativo determina l’arresto definitivo del procedimento di condono e che è direttamente impugnabile. Nel caso concreto, la Soprintendenza aveva omesso ogni interlocuzione con la società prima dell’adozione del parere. Il successivo preavviso di rigetto inviato da Roma Capitale non ha colmato la lacuna, perché è intervenuto quando il subprocedimento paesaggistico era già concluso e perché la Soprintendenza, pur avendo ricevuto le osservazioni della società, non le ha esaminate né ha fornito alcun riscontro. La partecipazione è stata quindi meramente formale e sostanzialmente vanificata; le osservazioni, riguardanti lo stato dei luoghi, le caratteristiche del manufatto e l’attività esercitata, avrebbero potuto incidere sull’esito e dovevano essere valutate e, se disattese, puntualmente confutate. Il secondo motivo è stato assorbito, dovendo le relative questioni essere esaminate dalla Soprintendenza nel contraddittorio con la società in sede di riesercizio del potere. Il terzo motivo è stato respinto: la richiesta di demolizione contenuta nel parere costituisce una mera sollecitazione rivolta all’amministrazione comunale titolare del potere sanzionatorio edilizio e non integra sviamento di potere. Sono stati annullati il diniego di condono e gli atti impugnati, con effetto conformativo consistente nell’obbligo della Soprintendenza di riesaminare la richiesta di parere vincolante alla luce delle osservazioni presentate dalla società. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di parere negativo deve essere comunicato anche dalla Soprintendenza nel subprocedimento di compatibilità paesaggistica relativo a una domanda di condono; la partecipazione deve essere effettiva e le osservazioni devono essere esaminate dall'autorità competente.
art. 32 l. 47/1985
parere di compatibilità paesaggistica
Il parere della Soprintendenza nell'ambito del procedimento di condono ha natura sostanzialmente decisoria quando negativo, poiché determina l'arresto definitivo del procedimento.
art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004
La previsione del preavviso di parere negativo nel procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria costituisce parametro per estendere il contraddittorio endoprocedimentale al subprocedimento di compatibilità paesaggistica connesso al condono.
art. 34, comma 2, c.p.a.
La fondatezza del vizio partecipativo consente di assorbire le ulteriori censure sostanziali, che devono essere esaminate dall'amministrazione in sede di riedizione del potere.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'eventuale nuovo provvedimento dovrà dare conto dell'esame delle osservazioni partecipative e delle ragioni per cui esse siano eventualmente disattese.
Massime di principio
- Nel subprocedimento finalizzato al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 32 l. 47/1985, la Soprintendenza che intenda esprimere un parere negativo deve comunicare all'istante il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
- Il preavviso di rigetto comunicato dall'amministrazione procedente dopo la conclusione del subprocedimento paesaggistico non sostituisce il preavviso che avrebbe dovuto essere adottato dalla Soprintendenza prima del proprio parere negativo, soprattutto quando l'autorità competente non esamini le osservazioni dell'interessato.
- La partecipazione procedimentale è effettiva e non meramente formale solo quando l'autorità titolare del potere valuta concretamente le osservazioni dell'interessato e, ove non le condivida, le confuta adeguatamente nel provvedimento finale.
- Quando il parere negativo della Soprintendenza determina l'arresto definitivo del procedimento di condono, esso ha natura sostanzialmente decisoria ed è direttamente impugnabile dal destinatario.
- L'annullamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta il riesercizio del potere da parte dell'amministrazione, con obbligo di esaminare le osservazioni già presentate; le censure sostanziali possono essere assorbite in attesa della nuova valutazione amministrativa.
- La sollecitazione della Soprintendenza all'amministrazione comunale affinché eserciti i propri poteri sanzionatori edilizi non determina, di per sé, sviamento di potere, se resta priva di efficacia decisoria e non incide sulla competenza dell'autorità comunale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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