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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM SR41 n. 30204 del 14/06/2022

LEGA PRO/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025

AGCMSR41

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha valutato le linee guida trasmesse dalla Lega Pro ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, relative ai diritti audiovisivi e radiofonici delle competizioni di Serie C per il triennio 2022-2025. L’Autorità ha ritenuto in linea generale idonei i criteri di formazione, offerta e assegnazione dei pacchetti, inclusi il prezzo minimo, le procedure competitive, la possibilità di trattativa privata dopo gare deserte e il canale "Serie C TV". L’approvazione è stata tuttavia accordata nei limiti indicati nella motivazione, riservando all’AGCM la verifica successiva degli inviti a offrire, dei pacchetti concreti e delle assegnazioni ai sensi della normativa antitrust nazionale ed europea.

Approvazione rivolta alla Lega Italiana Calcio Professionistico delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi delle stagioni 2022/2023-2024/2025, con osservazioni e limiti a tutela di equità, trasparenza e non discriminazione

Approvazione delle linee guida Lega Pro per i diritti audiovisivi sportivi 2022-2025

Il provvedimento riguarda le linee guida predisposte dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per la commercializzazione dei diritti audiovisivi e radiofonici delle competizioni organizzate nelle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. L’AGCM le ha approvate ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei limiti e alle condizioni risultanti dalla motivazione.

Base giuridica e funzione dell’intervento

L’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008 impone alla Lega Pro, quale organizzatore delle competizioni, di predeterminare linee guida contenenti regole sull’offerta e sull’assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri per la formazione dei pacchetti e ulteriori disposizioni necessarie a garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto, l’AGCM e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e provvedono alla loro approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.

L’Autorità ha sottolineato che il Decreto Melandri mira a realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi sportivi, assicurando la possibilità per gli operatori di tutte le piattaforme di competere per l’acquisizione dei diritti.

Oggetto e contenuti delle linee guida

Le linee guida riguardano il Campionato a Unica Divisione, i tornei di Play Off e Play Out, la Coppa Italia di Lega Pro e la Supercoppa di Lega Pro. La commercializzazione avviene centralmente per i diritti audiovisivi primari, relativi alla prima messa in onda degli eventi, e secondari, relativi a repliche, sintesi e immagini salienti.

Sono previste modalità di trasmissione televisiva via satellite e digitale terrestre, radiofonica e tramite protocollo IP, con pacchetti differenziati in base all’ambito nazionale o locale, alla piattaforma e al carattere esclusivo o non esclusivo dello sfruttamento.

La Lega Pro intende mantenere un’offerta di contenuti in chiaro rivolta sia agli operatori nazionali sia a quelli locali, con l’obiettivo di assicurare risorse economiche ai club e visibilità territoriale alle società sportive. È prevista la trasmissione in chiaro di circa 40-50 incontri di Regular Season a stagione a livello nazionale, nonché di alcune partite in trasferta a livello locale. Sono inoltre contemplati pacchetti per highlights, differite, programmi "stadio-studio" e dirette radiofoniche.

Il canale "Serie C TV"

La Lega Pro intende proseguire la distribuzione diretta di tutte le partite delle società sportive tramite il canale di proprietà "Serie C TV", disponibile almeno fino al termine della stagione 2022/2023 sulla piattaforma Eleven Sports. Il servizio è offerto a pagamento, con prezzi contenuti, e ha registrato, secondo quanto rappresentato dalla Lega, risultati soddisfacenti in termini di abbonamenti e visualizzazioni.

L’AGCM ha considerato positivamente la presenza del canale, ritenendolo un’ulteriore piattaforma distributiva in concorrenza con quelle degli operatori televisivi. Esso incrementa l’offerta disponibile per gli utenti e consente di trasmettere anche gli incontri che non abbiano suscitato interesse da parte degli operatori tradizionali.

Secondo l’Autorità, i diritti trasmessi dal canale non sembrano integrare diritti audiovisivi di natura premium, sicché l’allocazione a favore di più piattaforme non appare idonea a incidere significativamente sui mercati della filiera audiovisiva. La coesistenza di più titolari di diritti sui medesimi eventi esclude inoltre un’esclusiva assoluta e può produrre benefici per i consumatori.

Formazione e tipologie dei pacchetti

Le linee guida prevedono pacchetti nazionali e locali, riferiti all’intero territorio o alla singola area geografica, nonché pacchetti cumulativi relativi a tutti i gironi o a un singolo girone. La regola generale è la distribuzione incrociata per piattaforma e per prodotto: ciascun pacchetto individua gli eventi inclusi e abilita lo sfruttamento su una specifica piattaforma, salvo deroghe per alcune dirette nazionali in chiaro o a pagamento.

Le principali categorie prospettate comprendono:

  • dirette nazionali, esclusive o non esclusive, in chiaro o a pagamento, riferite a singoli incontri, squadre o gruppi di squadre;
  • dirette locali, relative soprattutto alle partite in trasferta di una singola squadra o di gruppi di squadre, eventualmente organizzate per macroaree regionali;
  • differite locali in esclusiva;
  • programmi non esclusivi "stadio-studio" e altre immagini correlate;
  • immagini salienti, normalmente della durata di tre o cinque minuti, e immagini correlate per programmi di approfondimento;
  • trasmissioni radiofoniche in esclusiva;
  • web-cronache testuali non esclusive tramite piattaforma IP;
  • programmi audiovisivi non esclusivi tramite piattaforma IP;
  • diritti specializzati di scouting, betting e gaming, destinati a utenti professionali o a circuiti chiusi.

La Lega Pro si riserva di sviluppare anche nuove forme di sfruttamento digitale, inclusi Metaverso e NFT, mantenendone inizialmente la titolarità e valutandone l’inserimento nei futuri cicli di vendita.

Valutazione sulla determinatezza e sull’equilibrio dei pacchetti

L’AGCM ha osservato che le linee guida non articolano analiticamente i singoli pacchetti, ma descrivono categorie di pacchetti distinte per contenuti, territorio, piattaforma e grado di esclusiva. La descrizione deve comunque fornire un numero minimo di informazioni idoneo a consentire la valutazione della conformità al Decreto Melandri, anche con riguardo all’appetibilità degli eventi e alla possibilità di proporre al pubblico gli incontri di maggiore interesse.

L’Autorità ha ritenuto accettabile un certo margine di flessibilità nella configurazione dei pacchetti, tenuto conto dello scarso interesse degli operatori e della disponibilità del canale "Serie C TV" quale modalità alternativa e a basso costo. Tuttavia, ha indicato che la successiva selezione degli eventi dovrà essere effettuata mediante meccanismi capaci di garantire:

  • l’appetibilità dei pacchetti;
  • un effettivo confronto competitivo tra operatori attivi su piattaforme e con modalità differenti;
  • l’equilibrio qualitativo tra i pacchetti;
  • l’assenza di eccessiva indeterminatezza nella loro configurazione;
  • il rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.

L’Autorità ha inoltre precisato che la concreta definizione dei pacchetti negli inviti a offrire e la successiva assegnazione potranno essere valutate alla luce della disciplina antitrust nazionale ed europea e dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 9/2008.

Criteri di offerta e assegnazione

La Lega Pro prevede il ricorso a procedure competitive ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 9/2008. L’avvio della procedura, i termini e gli inviti a offrire devono essere pubblicati sul sito istituzionale, con indicazione dettagliata del contenuto dei pacchetti.

Il prezzo minimo deve essere determinato secondo ragionevolezza, tenendo conto dei prezzi e delle dinamiche di mercato, del valore del prodotto e delle esigenze degli appassionati. Le offerte devono riguardare un singolo pacchetto autonomo ed essere prive di condizioni. Dopo l’apertura delle buste viene formata una graduatoria e il pacchetto è assegnato all’offerente che abbia presentato l’offerta più elevata, purché siano rispettati i requisiti documentali e di pagamento.

L’AGCM ha ritenuto in linea generale idonei il prezzo minimo, i relativi criteri di determinazione e il ricorso a procedure selettive competitive. Ha però evidenziato l’importanza di fissare un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto, così da ridurre il rischio di esito negativo della vendita e preservare l’appetibilità complessiva dell’offerta, anche considerato il minore appeal dei diritti della Lega Pro rispetto a quelli di altre leghe sportive.

Le linee guida prevedono inoltre che non possano essere aggiudicati pacchetti agli operatori con contenziosi, anche stragiudiziali, per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi relativi a precedenti stagioni, salvo deposito di una garanzia bancaria a prima richiesta.

Trattativa privata dopo procedure infruttuose

La Lega Pro può ricorrere alla trattativa privata solo in caso di esito negativo della procedura competitiva, per mancanza di offerte, mancato raggiungimento del prezzo minimo, estrema urgenza o altra ragione che impedisca l’assegnazione dei pacchetti.

Se manifestano interesse due o più operatori, è prevista una serie di rilanci, con assegnazione al soggetto che offre il prezzo più elevato. Se l’interesse proviene da un solo operatore, si procede a una negoziazione che può concludersi con l’assegnazione o con la mancata assegnazione dei diritti.

L’Autorità ha ritenuto giustificabile il ricorso alla trattativa privata in ragione del contesto di mercato e delle gare potenzialmente deserte. Ha considerato potenzialmente idoneo a preservare il confronto competitivo anche il limite al corrispettivo offerto dagli operatori interessati, rimettendo tuttavia alla Lega Pro la valutazione della sua efficacia in sede applicativa e l’eventuale elaborazione di meccanismi alternativi per futuri bandi.

In caso di mancata assegnazione, i diritti possono essere commercializzati o esercitati direttamente dalle singole società sportive ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 9/2008 e non saranno commercializzati dalla Lega Pro in forma esclusiva.

Consultazione pubblica e osservazioni degli operatori

L’AGCM ha avviato una consultazione pubblica il 10 maggio 2022. Un operatore televisivo ha presentato osservazioni riguardanti la struttura dei pacchetti, le condizioni generali di licenza, la ripartizione del rischio in caso di interruzione delle competizioni per forza maggiore, il pagamento anticipato dell’offerta, il costo del segnale, la pubblicazione del tariffario, la procedura di aggiudicazione e la cessione dei diritti d’autore sulle opere realizzate dai giornalisti.

In particolare, l’operatore ha contestato l’indeterminatezza della previsione sugli highlights, non chiarendo se essi fossero automaticamente inclusi nei pacchetti di dirette. Ha inoltre segnalato un possibile squilibrio contrattuale derivante dall’attribuzione al licenziatario dell’intero rischio per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e dalla richiesta di pagamento anticipato dell’intero importo offerto come cauzione.

È stato infine richiesto di pubblicare un tariffario dettagliato relativo ai costi di accesso al segnale, per consentire agli interessati di valutare compiutamente i pacchetti.

Durata delle licenze e diritti internazionali

Le linee guida consentono licenze della durata di uno, due o tre anni. L’AGCM ha ricordato che i commi 1 e 2 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 9/2008 prevedono una durata massima di tre anni o, comunque, una durata tale da garantire la parità di trattamento tra gli operatori della comunicazione.

La previsione di licenze inferiori a tre anni non è stata ritenuta di per sé incompatibile con tali disposizioni, purché i pacchetti siano equilibrati, effettivamente appetibili e idonei a valorizzare i diritti commercializzati.

Quanto ai diritti audiovisivi, inclusi quelli betting, per il territorio internazionale, la Lega Pro ha rappresentato lo scarso interesse del mercato estero e la possibilità di adottare strategie di commercializzazione flessibili, mediante licenze ad operatori, assegnazione a intermediari o procedure competitive eventualmente accompagnate da trattativa privata.

Ampiezza dei diritti audiovisivi rilevanti

L’Autorità ha richiamato l’ampia definizione di "diritti audiovisivi" contenuta nell’articolo 2, lettera o), del Decreto Legislativo n. 9/2008. Tale definizione comprende, tra l’altro, la fissazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, ritrasmissione e conservazione delle immagini degli eventi, nonché il loro utilizzo per finalità promozionali, pubblicitarie, di giochi e scommesse.

Secondo l’AGCM, l’ampiezza della definizione è idonea a ricomprendere anche lo sfruttamento dei contenuti attraverso piattaforme digitali innovative e diritti destinati a segmenti separati della domanda, come i diritti betting. La loro eventuale natura di nicchia non esclude quindi la necessità di considerare i principi di trasparenza ed efficienza sottesi al Decreto Melandri.

Approvazione e poteri successivi dell’AGCM

L’AGCM ha approvato le linee guida depositate dalla Lega Pro il 28 aprile 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le stagioni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

L’approvazione è stata accordata per le ragioni e nei limiti esposti nella motivazione. Essa non preclude la successiva valutazione della conformità degli inviti a offrire, dei pacchetti concretamente predisposti, delle procedure di vendita e delle assegnazioni alla disciplina antitrust nazionale ed europea, inclusi gli articoli 101 e 102 TFUE e la Legge n. 287/1990.

L’Autorità ha espressamente riservato il potere di intervenire qualora, nella predisposizione concreta dei pacchetti o nell’assegnazione finale, la Lega Pro non si attenga alle indicazioni fornite e adotti comportamenti idonei a pregiudicare la concorrenza nell’acquisizione dei diritti o nei mercati a valle, con danno per i consumatori.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

Il Decreto Legislativo n. 9/2008 impone all’organizzatore della competizione di predeterminare linee guida che assicurino condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. L’AGCM esercita un controllo ex ante ai sensi dell’articolo 6, comma 6, verificando la conformità delle linee guida prima della gara.

Struttura dell’offerta

La Lega Pro prevede la vendita centralizzata di diritti audiovisivi primari e secondari, televisivi, radiofonici e IP, con pacchetti nazionali e locali, esclusivi e non esclusivi, relativi a dirette, differite, highlights, immagini correlate, radiocronache, web-cronache e diritti specializzati quali betting, gaming e scouting.

Criteri di formazione dei pacchetti

L’Autorità ha rilevato che le linee guida descrivono le tipologie di pacchetti senza definirne analiticamente tutti i contenuti. Ha ritenuto ammissibile un margine di flessibilità, ma ha sottolineato che la configurazione concreta dovrà garantire equilibrio qualitativo e di appetibilità tra i pacchetti, evitando un’eccessiva discrezionalità o indeterminatezza.

Procedure competitive e trattativa privata

Sono stati ritenuti in linea generale idonei il prezzo minimo, l’aggiudicazione all’offerta più elevata e il ricorso alla trattativa privata in caso di gara deserta o infruttuosa. La trattativa prevede rilanci tra più interessati o negoziazione con l’unico operatore interessato.

Approvazione con riserva di controlli successivi

Le linee guida sono state approvate ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008. L’AGCM ha però mantenuto il potere di valutare gli inviti a offrire e la procedura concreta alla luce degli articoli 101 e 102 TFUE, della Legge n. 287/1990 e dell’articolo 8 del Decreto Melandri.

Come è indicizzato

Materieparereadvocacy concorrenzialeregolazione dei diritti audiovisivi sportivirestrizioni concorrenzialiprocedure competitive

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