Provvedimento AGCM SR38 n. 28524 del 12/01/2021
LEGA CALCIO SERIE B/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM approva, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 9/2008, le Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie B per la vendita dei diritti audiovisivi delle stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. L’approvazione è accordata nei limiti delle indicazioni formulate dall’Autorità, che richiede maggiore dettaglio nella formazione dei pacchetti esclusivi, un effettivo equilibrio qualitativo tra gli stessi, prezzi minimi adeguati e il ricorso alle trattative private solo in via residuale, nel rispetto di equità, trasparenza e non discriminazione.
Alla Lega Nazionale Professionisti Serie B: approvazione condizionata alle indicazioni concorrenziali delle Linee Guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi delle stagioni 2021/2022-2023/2024.
Approvazione delle Linee Guida LNPB per i diritti audiovisivi 2021/2022-2023/2024
Il provvedimento n. 28524 riguarda l’approvazione, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delle Linee Guida predisposte dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Base giuridica e destinatario dell’intervento
L’intervento si fonda sull’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, secondo cui l’AGCM e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni verificano, per i rispettivi profili di competenza, la conformità delle Linee Guida ai principi del decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, le Linee Guida devono disciplinare l’offerta e l’assegnazione dei diritti audiovisivi, i criteri di formazione dei pacchetti e le ulteriori regole necessarie a garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.
L’AGCM precisa che la valutazione non pregiudica l’esercizio dei propri poteri di vigilanza ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 9/2008 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L’Autorità potrà quindi verificare anche in seguito la concreta applicazione delle Linee Guida, degli inviti a offrire e delle procedure di assegnazione.
Diritti e competizioni interessate
La LNPB esercita centralmente i diritti audiovisivi relativi alle competizioni da essa organizzate, ossia il Campionato di Serie B e il Campionato Primavera 2. La commercializzazione riguarda:
- diritti audiovisivi primari, relativi alla prima messa in onda degli eventi;
- diritti audiovisivi secondari, relativi a repliche, sintesi e immagini salienti;
- diritti esercitabili in esclusiva o in forma non esclusiva sul territorio nazionale;
- diritti audio;
- diritti destinati al mercato internazionale.
Il Campionato di Serie B è strutturato in Regular Season, Play-Off e Play-Out. Le Linee Guida indicano 22 squadre e 462 eventi per la stagione regolare, ma prevedono la possibilità di una riduzione fino a 18 squadre e 306 eventi. La LNPB si riserva inoltre ampia discrezionalità sul format, sul calendario, sugli orari e sulla distribuzione delle gare, anche in conseguenza di provvedimenti legislativi o sportivi, inclusi quelli adottati per ragioni sanitarie.
Disciplina semplificata per la Serie B
L’articolo 7, comma 8, del d.lgs. n. 9/2008 prevede, per le categorie professionistiche inferiori alla Serie A, un regime semplificato. In particolare, per la Serie B non si applicano alcune disposizioni del decreto, tra cui:
- l’articolo 9, comma 4, relativo al divieto per un unico operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti delle dirette;
- l’articolo 8, comma 2, relativo all’obbligo di predisporre più pacchetti quando sono messe in concorrenza diverse piattaforme;
- l’articolo 8, comma 3, relativo all’equilibrio dei pacchetti in termini di eventi di maggiore interesse;
- l’articolo 14, comma 4, relativo alla promozione delle piattaforme emergenti.
L’AGCM chiarisce tuttavia che tali esenzioni non eliminano gli obblighi generali di equità, trasparenza e non discriminazione, né escludono l’applicazione della normativa antitrust nazionale ed europea.
Criteri di formazione dei pacchetti
La LNPB intende adottare una strategia flessibile, con procedure distinte e pacchetti differenziati in relazione al mercato di riferimento e al carattere esclusivo o non esclusivo dello sfruttamento. Sono ammesse modalità di vendita per piattaforma, per prodotto o miste.
L’offerta iniziale deve includere un numero minimo di dirette pari al 50% degli eventi del Campionato di Serie B. L’AGCM considera tale previsione conforme all’articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 9/2008, che impone di indicare nelle Linee Guida il numero minimo di dirette da commercializzare, senza richiedere necessariamente la vendita delle dirette di tutti gli eventi.
Le Linee Guida prevedono inoltre almeno un pacchetto autonomo per la trasmissione in chiaro, in differita, di immagini salienti e correlate, nonché riserve di diritti a favore delle società sportive e dell’emittenza locale.
Criticità sui pacchetti esclusivi
L’Autorità rileva che la descrizione dei criteri per la formazione dei pacchetti esclusivi è estremamente generica. Le Linee Guida rinviano in larga misura agli inviti a presentare offerte senza indicare sufficienti elementi per valutare preventivamente la conformità dei pacchetti ai principi del d.lgs. n. 9/2008 e della concorrenza.
Secondo l’AGCM, i criteri devono consentire di verificare l’effettivo equilibrio tra i pacchetti, non soltanto in termini economici ma anche qualitativi, di interesse e di appetibilità degli eventi. I pacchetti dovrebbero essere costruiti in modo da permettere a più operatori di offrire al pubblico gli eventi di maggiore interesse.
L’Autorità evidenzia inoltre i rischi della vendita per prodotto. In presenza del divieto di sublicenza previsto dall’articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 9/2008, la cessione di più pacchetti esclusivi per prodotto può produrre effetti assimilabili a un’esclusiva complessiva e determinare un’offerta frammentata. Tale frammentazione potrebbe costringere i consumatori ad acquistare più abbonamenti o a rinunciare alla visione di alcuni eventi.
La vendita per piattaforma, pur potendo attribuire un’esclusiva all’interno della singola piattaforma, sarebbe invece astrattamente preferibile perché consentirebbe la presenza di più operatori sui medesimi eventi e, quindi, una maggiore pressione competitiva.
Qualora la LNPB opti per la vendita per prodotto, l’AGCM ritiene necessario consentire, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del d.lgs. n. 9/2008, accordi non esclusivi di ritrasmissione, simultanea o differita, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme. L’offerta per prodotto dovrebbe inoltre avere contenuti e livello di audience sufficientemente appetibili da incentivare gli operatori non aggiudicatari a concludere tali accordi.
Durata delle licenze e diritto di opzione
Le Linee Guida consentono licenze di durata variabile, anche limitate alla stagione 2021/2022 o estese alle stagioni successive, e prevedono la possibilità di attribuire al licenziatario un diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 1331 del codice civile, per prorogare la licenza alle medesime condizioni.
L’AGCM richiama gli articoli 10, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 9/2008, che stabiliscono una durata massima dei contratti di licenza pari a tre anni, ovvero comunque una durata tale da garantire la parità di trattamento degli operatori. La durata inferiore accompagnata da un’opzione non è ritenuta, di per sé, incompatibile con tali disposizioni, purché i pacchetti siano equilibrati, di effettivo pregio e adeguatamente valorizzati.
Procedure competitive e assegnazione
Per i pacchetti esclusivi, le Linee Guida prevedono la pubblicazione dell’invito a offrire, la presentazione di offerte in busta chiusa e la formazione di una graduatoria basata sul prezzo. L’assegnazione spetta al soggetto che presenta l’offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo e conformemente agli ulteriori requisiti previsti.
L’AGCM considera tale meccanismo conforme all’articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 9/2008, che consente la revoca dell’offerta nel caso in cui non venga raggiunto il prezzo minimo stabilito.
Le procedure devono essere adeguatamente pubblicizzate e i termini per la presentazione delle offerte non possono essere inferiori a quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’invito. Sono previsti requisiti di capacità distributiva, solvibilità, indipendenza e assenza di collegamenti societari o di un unico centro decisionale tra partecipanti per i medesimi pacchetti.
Prezzi minimi e mancata assegnazione dei pacchetti
La LNPB si riserva di non assegnare alcun pacchetto di diritti esclusivi qualora anche uno solo dei pacchetti posti in vendita non raggiunga il prezzo minimo. In tal caso può riformulare l’offerta, modificare i prezzi, indire una nuova procedura o ricorrere a trattativa privata.
L’AGCM sottolinea che i prezzi minimi devono essere adeguati al contenuto di ciascun pacchetto e tali da ridurre al minimo il rischio di esiti negativi. La fissazione di prezzi eccessivi o non proporzionati potrebbe creare artificiosamente un prezzo minimo per l’intero sistema di diritti, non previsto dal decreto e fonte di elevata incertezza per i partecipanti.
Trattative private
L’Autorità richiama positivamente il ricorso prioritario a procedure competitive aperte, già valorizzato nei precedenti cicli di commercializzazione della Serie B. Le trattative private devono rimanere un’ipotesi residuale, giustificata da circostanze concrete, quali l’urgenza, l’assenza di offerte, offerte insufficienti o l’eccessiva sproporzione dei tempi e degli oneri di una nuova gara.
L’esigenza di assegnare rapidamente i diritti, anche per assicurare le entrate necessarie all’organizzazione delle competizioni, può essere perseguita mediante strumenti alternativi, quali la riduzione dei tempi delle procedure e la fissazione di prezzi minimi coerenti con il contenuto dei pacchetti.
Qualora si ricorra alla trattativa privata, essa deve comunque rispettare i principi propri delle procedure competitive e garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. Le modifiche ai pacchetti devono essere comunicate tempestivamente e per iscritto agli operatori ammessi alla trattativa, indicando, ove previsto, i prezzi minimi e i termini per presentare le offerte.
Valutazione finale e riserva di vigilanza
L’AGCM approva le Linee Guida ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti nella motivazione. L’approvazione è quindi accompagnata dall’obbligo sostanziale per la LNPB di tenere conto delle indicazioni relative alla maggiore specificità dei criteri di formazione dei pacchetti, all’equilibrio qualitativo, alla proporzionalità dei prezzi minimi e al carattere residuale delle trattative private.
L’Autorità si riserva espressamente di valutare la concreta configurazione dei pacchetti, gli inviti a offrire e l’assegnazione finale alla luce della legge n. 287/1990, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del d.lgs. n. 9/2008. Un’attuazione difforme dalle indicazioni, qualora idonea a pregiudicare la concorrenza nell’acquisizione dei diritti o nei mercati a valle, potrebbe formare oggetto di successivi interventi a tutela degli operatori e dei consumatori.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
Le Linee Guida disciplinano la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi primari e secondari del Campionato di Serie B e del Campionato Primavera 2. L’esame dell’AGCM si fonda sugli articoli 6, commi 1 e 6, e 7, comma 8, del d.lgs. n. 9/2008, oltre che sulla normativa antitrust nazionale ed europea.
Configurazione dei pacchetti
Le Linee Guida prevedono pacchetti esclusivi e non esclusivi nazionali, pacchetti audio e pacchetti internazionali, lasciando alla LNPB ampia flessibilità tra vendita per piattaforma, per prodotto o modalità mista. L’Autorità rileva tuttavia che i criteri per i pacchetti esclusivi sono descritti in modo troppo generico.
Equilibrio competitivo e tutela dei consumatori
I pacchetti esclusivi devono essere effettivamente equilibrati anche sotto il profilo qualitativo e dell’appetibilità degli eventi, così da consentire la competizione tra operatori e limitare la frammentazione dell’offerta e la necessità per gli utenti di acquistare più abbonamenti.
Procedure di assegnazione
L’assegnazione dei pacchetti esclusivi avviene, in prima battuta, mediante procedura competitiva e aggiudicazione all’offerta più alta superiore al prezzo minimo. Le trattative private devono costituire un rimedio residuale e rispettare comunque equità, trasparenza e non discriminazione.
Approvazione e poteri di vigilanza
L’AGCM approva le Linee Guida, ma si riserva di verificare successivamente la conformità degli inviti a offrire, della concreta composizione dei pacchetti e delle assegnazioni alla legge n. 287/1990, al TFUE e al d.lgs. n. 9/2008.
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