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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM SR45 n. 30744 del 18/07/2023

LEGA CALCIO SERIE B/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 E 2028/2029

AGCMSR45

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si pronuncia, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. 9/2008, sulle linee guida predisposte dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni 2024/2025-2028/2029. L’AGCM approva l’impianto complessivo, ma segnala che i criteri di formazione dei pacchetti esclusivi devono essere formulati con maggiore dettaglio e coerentemente con i principi di equità, trasparenza e non discriminazione. L’Autorità valorizza le procedure competitive aperte e richiama la necessità di contenere il ricorso alle trattative private, di fissare prezzi minimi adeguati e di evitare configurazioni dei pacchetti che frammentino eccessivamente l’offerta o riducano la contendibilità dei diritti.

Approvazione della AGCM delle linee guida della Lega Serie B per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi 2024/2025-2028/2029, con richiami a maggiore dettaglio nella configurazione dei pacchetti e alla necessità di tutela della concorrenza

Lega Nazionale Professionisti Serie B / linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi 2024/2025-2028/2029

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esamina le Linee Guida predisposte dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi del Campionato di Serie B e del Campionato Primavera 2 relativi a cinque stagioni sportive. L’intervento è svolto ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. 9/2008, con valutazione di conformità rispetto ai principi del decreto e alla disciplina antitrust nazionale e unionale.

Quadro normativo e destinatario

La LNPB, quale associazione di categoria delle società sportive affiliate alla FIGC, è titolare dell’organizzazione delle competizioni di Serie B e, per effetto del decreto Melandri, esercita la contitolarità dei diritti audiovisivi insieme alle società partecipanti. Le Linee Guida devono garantire condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione nelle procedure di commercializzazione e assegnazione.

Oggetto delle Linee Guida

Le Linee Guida riguardano:

  • diritti audiovisivi primari e secondari delle competizioni organizzate dalla LNPB;
  • pacchetti esclusivi e non esclusivi per il territorio nazionale;
  • pacchetti audio;
  • diritti destinati al mercato internazionale;
  • eventuali diritti su piattaforme emergenti, betting, NFT e metaverso;
  • regole procedurali per l’assegnazione, incluse procedure competitive e, in via residuale, trattative private;
  • ipotesi di gestione di un canale diretto della LNPB in caso di mancata assegnazione dei pacchetti di dirette.

Valutazioni dell’Autorità sulla struttura dell’offerta

L’AGCM considera conforme al decreto la previsione di un numero minimo di dirette pari all’80% degli eventi della Serie B, in quanto l’art. 7, comma 3, non impone la commercializzazione di tutte le gare. Più critica è invece la valutazione sui criteri di formazione dei pacchetti esclusivi nel territorio nazionale: le Linee Guida sono ritenute troppo generiche e poco dettagliate rispetto all’esigenza di verificare la loro coerenza con i principi di concorrenza, trasparenza ed equilibrio competitivo.

L’Autorità sottolinea che i pacchetti devono essere costruiti tenendo conto dell’appetibilità degli eventi e della possibilità di offrire al pubblico le gare di maggiore interesse. In questa prospettiva, richiama l’opportunità di modelli:

  • per piattaforma;
  • oppure misti; piuttosto che di una frammentazione per prodotto, che può produrre un effetto sostanzialmente equivalente a un’esclusiva forte, amplificato dal divieto di sublicenza di cui all’art. 11, comma 6, del decreto.

Modalità di commercializzazione e accordi di ritrasmissione

L’Autorità osserva che la vendita per prodotto può essere compatibile con il quadro concorrenziale solo se accompagnata dalla possibilità di concludere accordi non esclusivi di ritrasmissione o distribuzione su altre piattaforme, ai sensi dell’art. 11, comma 7. Tale soluzione riduce il rischio di un’offerta eccessivamente frammentata e attenua gli effetti negativi sui consumatori, che altrimenti dovrebbero sostenere costi di accesso multipli per seguire l’intero campionato.

Procedure di assegnazione e trattativa privata

Le Linee Guida prevedono una procedura competitiva standard: pubblicazione dell’invito a offrire, presentazione delle offerte in busta chiusa, graduatoria in base al prezzo e assegnazione al miglior offerente sopra il prezzo minimo. L’AGCM considera tale impianto coerente con il decreto.

Più in generale, l’Autorità apprezza il ricorso a procedure competitive aperte e ribadisce che la trattativa privata deve essere residuale. Essa può essere utilizzata solo quando la nuova gara sarebbe ingiustificata o sproporzionata rispetto alle esigenze di tempestiva assegnazione. In ogni caso, anche la fase negoziale privata deve rispettare i principi di equità, trasparenza e non discriminazione.

Prezzo minimo e durata delle licenze

L’Autorità richiama la modifica dell’art. 10 del decreto Melandri, che consente contratti fino a cinque anni, ma osserva che assegnazioni esclusive per cicli superiori ai tre anni non favoriscono un contesto competitivo sano, sia quanto alla remuneratività sia quanto alla qualità e fruibilità dei servizi.

L’AGCM insiste inoltre sulla necessità di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto, per evitare che la mancata assegnazione di anche un solo pacchetto produca, di fatto, un prezzo minimo complessivo artificioso e non previsto dal decreto, con conseguente incertezza per gli operatori.

Canale diretto della LNPB e profili successivi

La possibilità per la LNPB di gestire un proprio canale tematico diretto, in caso di mancata assegnazione dei pacchetti di dirette, è considerata estranea al perimetro della valutazione sulle Linee Guida, non emergendo allo stato un contrasto con l’art. 13 del decreto. Resta tuttavia impregiudicata ogni futura valutazione dell’Autorità sulla base della legge n. 287/1990 e degli artt. 101 e 102 TFUE rispetto ai contratti di distribuzione eventualmente conclusi.

Esito finale

L’Autorità approva le Linee Guida della LNPB ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. 9/2008, ma lo fa con i limiti e le raccomandazioni indicati in motivazione. In particolare, richiede che la concreta configurazione dei pacchetti tenga conto delle indicazioni formulate, riservandosi ogni successivo intervento qualora la predisposizione o l’assegnazione dei diritti pregiudichi la concorrenza nei mercati a monte e a valle, con danno per i consumatori.

Punti principali

Destinatario e base normativa dell’intervento

L’atto è rivolto alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e riguarda l’approvazione delle Linee Guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi delle stagioni 2024/2025-2028/2029. L’AGCM opera nell’ambito dell’art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. 9/2008, in coordinamento con la disciplina antitrust nazionale e unionale, e ribadisce che resta impregiudicata la propria vigilanza successiva sull’applicazione concreta delle regole e sulle singole procedure di vendita.

Contenuto delle Linee Guida esaminato dall’Autorità

Le Linee Guida disciplinano la vendita dei diritti audiovisivi primari e secondari del Campionato di Serie B e del Campionato Primavera 2, includendo diritti esclusivi e non esclusivi, diritti radiofonici, diritti per il mercato internazionale, diritti betting, NFT, metaverso e la possibile gestione di un canale diretto della LNPB. Sono previste procedure competitive, possibilità di trattative private in caso di mancata assegnazione, requisiti di ammissione per operatori e intermediari indipendenti, regole di sub-licenza e obblighi di esercizio dei diritti.

Valutazione concorrenziale sulla struttura dei pacchetti

L’Autorità ritiene che la previsione di un numero minimo di dirette pari all’80% degli eventi del campionato sia conforme al decreto, ma osserva che i criteri di formazione dei pacchetti esclusivi nel territorio nazionale sono formulati in modo troppo generico. Richiama quindi l’esigenza che i pacchetti siano costruiti in modo da essere effettivamente equilibrati per qualità e appetibilità, così da favorire la concorrenza tra operatori e la massima contendibilità dei diritti.

Preferenza per modelli per piattaforma o misti e attenzione ai rischi della frammentazione

L’AGCM ribadisce, in continuità con precedenti interventi, che, alla luce del divieto di sublicenza dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 9/2008, la vendita per piattaforma o mista è in astratto preferibile alla vendita per prodotto. La cessione di più pacchetti esclusivi per prodotto può infatti produrre effetti assimilabili a un’esclusiva sostanziale e frammentare l’offerta, con effetti negativi per i consumatori, costretti a moltiplicare gli abbonamenti. Se la Lega opta per il modello per prodotto, l’assetto può essere ritenuto compatibile solo se accompagnato da accordi non esclusivi di ritrasmissione e distribuzione del segnale su altre piattaforme, ai sensi dell’art. 11, comma 7.

Procedura di assegnazione e uso residuale delle trattative private

L’Autorità considera conforme la procedura competitiva basata su invito a offrire, buste chiuse, graduatoria per prezzo e aggiudicazione all’offerta più alta sopra il prezzo minimo. Tuttavia sottolinea che la trattativa privata deve restare una soluzione residuale, da utilizzare solo quando le condizioni o l’esito della gara rendano sproporzionato il ricorso a una nuova procedura competitiva. In ogni caso la trattativa privata deve rispettare criteri di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

Durata delle licenze e prezzo minimo

L’AGCM richiama la modifica dell’art. 10 del decreto Melandri introdotta dalla legge n. 6/2023, che ha esteso fino a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza. Precisa, però, che cicli di assegnazione esclusiva superiori ai tre anni non appaiono in linea con un sano contesto competitivo. Sottolinea inoltre l’importanza di definire prezzi minimi adeguati al contenuto di ciascun pacchetto, per evitare incertezze e per impedire che la facoltà di non aggiudicare i pacchetti generi un improprio prezzo minimo complessivo non previsto dal decreto.

Canale diretto della LNPB e profili non valutati

L’ipotesi di un canale tematico diretto della LNPB è ritenuta estranea alla valutazione sulle Linee Guida, in quanto attiene a una modalità alternativa di commercializzazione non oggetto, allo stato, di contrasto con il decreto. L’Autorità chiarisce tuttavia che restano impregiudicate eventuali valutazioni successive ai sensi della legge n. 287/1990 e degli artt. 101 e 102 TFUE sui contratti di distribuzione eventualmente stipulati.

Come è indicizzato

Materiepareresegnalazione al parlamento e al governodiritti audiovisivi sportiviregolazioneadvocacy concorrenziale

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