Provvedimento AGCM SR40 n. 30197 del 07/06/2022
LEGA BASKET SERIE A/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE STAGIONI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM approva, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 9/2008, le Linee Guida trasmesse dalla Lega Basket Serie A per la vendita dei diritti audiovisivi nazionali e internazionali relativi al triennio 2022/2025. L’approvazione è subordinata al rispetto di indicazioni riguardanti l’equilibrio dei pacchetti, l’ampia partecipazione degli operatori, la residualità della trattativa privata, la separazione delle procedure per broadcaster, partner del canale della Lega e intermediari indipendenti, nonché la successiva valutazione di eventuali richieste di sublicenza. Restano fermi i poteri dell’Autorità ai sensi del d.lgs. n. 9/2008, degli artt. 101 e 102 TFUE e della legge n. 287/1990.
Parere dell’AGCM rivolto alla Lega Basket Serie A sull’approvazione delle Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi delle stagioni 2022/2023-2024/2025, con indicazioni per garantire equità, trasparenza e non discriminazione.
Approvazione delle Linee Guida LBA per i diritti audiovisivi 2022/2025
Il provvedimento riguarda le Linee Guida predisposte dalla Lega Società di Pallacanestro di Serie A per la commercializzazione, sul mercato nazionale e internazionale, dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. L’AGCM, nell’esercizio della competenza prevista dall’art. 6, comma 6, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, approva le Linee Guida, formulando tuttavia indicazioni vincolanti per la loro concreta attuazione.
Base giuridica e funzione dell’intervento
L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 9/2008 impone all’organizzatore della competizione di predeterminare regole sull’offerta e sull’assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri per la formazione dei pacchetti e ulteriori regole idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del medesimo decreto, l’AGCM e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle Linee Guida al decreto e le approvano entro sessanta giorni dalla ricezione. L’intervento dell’AGCM è quindi di natura ex ante e riguarda il quadro regolatorio predisposto dalla Lega prima dell’avvio della procedura di vendita.
L’Autorità precisa comunque che l’approvazione delle Linee Guida non esaurisce i propri poteri. Restano applicabili gli artt. 101 e 102 TFUE e la legge n. 287/1990, oltre ai poteri di controllo previsti dal d.lgs. n. 9/2008 sulla concreta predisposizione dei pacchetti, sugli Inviti a presentare offerte e sull’assegnazione finale.
Oggetto e contenuto delle Linee Guida
Le Linee Guida disciplinano la vendita dei diritti audiovisivi free e pay, nazionali e internazionali, relativi alle competizioni organizzate dalla LBA, tra cui il Campionato di Serie A, i Playoff, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e l’eventuale All Star Game.
La LBA considera ormai superata la distinzione tradizionale tra piattaforme televisive e operatori OTT, ritenendo che le piattaforme digitali siano divenute direttamente concorrenti dei mezzi televisivi tradizionali. Le Linee Guida valorizzano quindi un modello distributivo multicanale, comprendente televisione gratuita, televisione a pagamento, piattaforme OTT, contenuti digitali e social media.
Sono inoltre considerati gli sfruttamenti audiovisivi o digitali diversi dalla trasmissione live, inclusi contenuti di betting, scouting, gaming, metaverso e NFT. La LBA intende riservarsi la sperimentazione diretta dei diritti relativi al metaverso e ai prodotti digitali innovativi, con possibilità di includerli nei cicli futuri di vendita.
Pluralità e articolazione dei pacchetti
L’AGCM valuta positivamente la scelta della LBA di predisporre una pluralità di pacchetti, anziché concentrare tutti i diritti in un’unica offerta. Tale articolazione può ampliare il confronto competitivo, la contendibilità dei diritti e l’accesso da parte di operatori diversi.
Le Linee Guida prevedono due principali modelli di distribuzione. Il primo ricalca il modello del ciclo precedente e comprende, in sintesi, un pacchetto free, un pacchetto pay televisivo eventualmente integrato da diritti OTT per la trasmissione di tutte le partite e uno o più pacchetti internazionali. Il secondo modello consente una maggiore articolazione, con uno o più pacchetti free e più pacchetti pay, anche con partite diverse o in simulcast.
La LBA si riserva inoltre di offrire:
- pacchetti pick, nei quali l’assegnatario può scegliere alcune gare nel rispetto del calendario e degli slot stabiliti;
- un pacchetto unico comprensivo di tutti i diritti free e pay, ossia i cosiddetti full rights;
- pacchetti di contenuti extra, quali highlights, interviste, rubriche, talk show e altri prodotti editoriali;
- pacchetti relativi all’archivio corrente e storico, anche in forma non esclusiva.
L’Autorità sottolinea che la pluralità dei pacchetti è concorrenzialmente utile solo se i meccanismi di composizione assicurano un effettivo equilibrio qualitativo e commerciale. I pacchetti devono essere comparabili sotto il profilo dell’appetibilità degli eventi e devono consentire un confronto reale tra gli operatori interessati.
La LBA è invitata a valutare, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti, l’opportunità di garantire la visione dell’evento acquistato su tutte le piattaforme disponibili, evitando che la struttura dell’offerta produca ingiustificate limitazioni tecnologiche.
Distribuzione OTT e canale della Lega
Le Linee Guida contemplano la possibilità che la LBA realizzi e distribuisca direttamente un proprio canale, con particolare attenzione alle piattaforme OTT. In tale ipotesi, la LBA potrebbe selezionare un distributore o un partner produttivo attraverso una ricerca mirata sul mercato.
L’AGCM precisa che anche la commercializzazione del canale della Lega deve rispettare i principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Il canale e i relativi contenuti devono essere resi disponibili al più ampio numero possibile di piattaforme distributive, senza discriminazioni fondate sulla tecnologia utilizzata.
Contenuti free, pay, Playoff e internazionali
La LBA intende mantenere una componente di trasmissione in chiaro, subordinatamente alla disponibilità degli operatori a destinare adeguate risorse economiche e trasmissive. La programmazione free può comprendere una o più partite di Regular Season per giornata, le partite più importanti o tutte le partite dei Playoff, nonché gli eventuali eventi di Coppa Italia, Supercoppa e All Star Game.
I pacchetti pay possono includere partite diverse da quelle free, partite in simulcast e, nel caso delle piattaforme OTT, tutte le partite delle competizioni. Per i Playoff, le Linee Guida ammettono varie modalità di articolazione, tra cui diritti di pick, selezione delle serie dei quarti e delle semifinali, scelta delle squadre entro limiti minimi e massimi e trasmissione non esclusiva delle finali.
I diritti internazionali possono essere suddivisi per aree geografiche e affidati a uno o più distributori. La commercializzazione deve rispettare il diritto nazionale e dell’Unione europea, evitando restrizioni territoriali incompatibili con i principi europei. Il provvedimento richiama, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League e altri.
I licenziatari devono inoltre favorire la fruizione degli eventi da parte delle comunità italiane all’estero, garantendo eventualmente un livello minimo di diffusione in lingua italiana e salvaguardando l’immagine della competizione, della LBA, delle società sportive e della pallacanestro.
Procedure competitive e trattativa privata
L’AGCM ribadisce l’importanza delle procedure competitive aperte, che consentono il confronto tra una platea ampia di operatori e favoriscono la contendibilità dei diritti. La trattativa privata deve invece rimanere un’ipotesi residuale.
Le Linee Guida prevedono che, nel caso di Invito a presentare Offerte, la LBA pubblichi sul proprio sito l’avviso di avvio della procedura e la descrizione analitica dei pacchetti, assicurando almeno dieci giorni per la presentazione delle offerte. In caso di mancata assegnazione, la LBA può accettare le offerte valide, avviare una nuova procedura o ricorrere alla trattativa privata, eventualmente modificando composizione, durata o prezzo minimo dei pacchetti.
La procedura di trattativa privata prevede la pubblicazione di un invito pubblico, un termine di cinque giorni per manifestare interesse e una durata ordinaria di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta. In presenza di più interessati allo stesso pacchetto, la LBA può organizzare una fase di rilanci e deve applicare regole coerenti con equità, trasparenza e non discriminazione.
L’Autorità osserva che l’esigenza di procedere rapidamente all’assegnazione non giustifica di per sé il ricorso alla trattativa privata. Tale esigenza può essere soddisfatta attraverso la riduzione dei tempi della gara e la fissazione di prezzi minimi adeguati.
Prezzo minimo e rischio di mancata assegnazione
Le Linee Guida attribuiscono alla LBA la determinazione del prezzo minimo dei pacchetti, tenendo conto del numero degli eventi, delle modalità di fruizione, dell’appetibilità del prodotto, delle condizioni di mercato e delle esigenze degli appassionati.
L’AGCM ritiene giustificabile, nel caso dei diritti della pallacanestro, un prezzo minimo volto a preservare l’appetibilità complessiva dell’offerta, considerata la minore attrattività rispetto ad altre competizioni sportive. Tuttavia, il prezzo deve essere fissato in modo ragionevole e proporzionato al contenuto di ciascun pacchetto.
In particolare, il prezzo minimo non deve trasformarsi in uno strumento per creare artificialmente una soglia complessiva non prevista dal d.lgs. n. 9/2008, producendo incertezza sull’assegnazione dei diritti o aumentando indebitamente il rischio che la procedura abbia esito negativo.
Partecipazione degli operatori e requisiti di accesso
L’AGCM ritiene necessario garantire la più ampia partecipazione degli operatori della comunicazione italiani ed europei. La LBA deve considerare che per alcune piattaforme non è richiesto alcun titolo abilitativo.
Per le piattaforme soggette ad autorizzazione, devono poter partecipare anche gli operatori stabiliti in un altro Stato dello Spazio economico europeo che dispongano di un titolo abilitativo idoneo, acquisito in uno degli Stati membri.
I requisiti previsti dalle Linee Guida comprendono, tra l’altro, la capacità organizzativa e trasmissiva, la disponibilità dei mezzi necessari, l’impegno a rispettare la normativa e i regolamenti della LBA, l’assenza di contenziosi o inadempimenti rilevanti nei confronti della Lega e l’assenza di procedure concorsuali o di liquidazione.
Distinzione tra broadcaster, partner del canale e intermediari indipendenti
L’AGCM considera necessario distinguere le procedure rivolte a soggetti con ruoli diversi. In particolare, devono essere tenute separate le procedure relative a:
- operatori media interessati all’acquisizione e alla trasmissione dei diritti;
- eventuali partner per la realizzazione del canale della Lega;
- intermediari indipendenti incaricati della commercializzazione dei diritti.
La distinzione deriva dalla diversa posizione competitiva e dalla disciplina dell’art. 7 del d.lgs. n. 9/2008. L’intermediario indipendente, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera aa), non deve trovarsi in situazioni di controllo o collegamento con operatori della comunicazione, con l’organizzatore della competizione o con gli organizzatori degli eventi.
L’Autorità chiarisce che la normativa non impedisce lo svolgimento contemporaneo di procedure parallele, purché esse siano strutturate in modo da garantire la massima valorizzazione dei diritti e non alterino il confronto concorrenziale.
Divieto di sublicenza e richiesta della LBA
L’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 9/2008 vieta all’operatore assegnatario di sub-concedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti audiovisivi o di cedere i contratti di licenza, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 1.
L’art. 19, comma 1, consente alle Autorità competenti di autorizzare deroghe limitate, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi.
La LBA aveva prospettato la possibilità di ottenere un’autorizzazione alla sublicenza nel caso di assegnazione di tutti i diritti a un unico soggetto, al fine di garantire comunque la trasmissione in chiaro o la cessione a terzi dei relativi diritti.
L’AGCM non procede tuttavia a una valutazione ex ante della richiesta. In assenza di un’assegnazione definitiva, non è possibile verificare se la sublicenza possa favorire meccanismi spartitori tra il licenziatario e i potenziali concorrenti. La richiesta potrà essere ripresentata solo dopo l’assegnazione, quando saranno disponibili gli elementi concreti necessari per l’analisi.
Esito del procedimento e limiti dell’approvazione
L’AGCM approva le Linee Guida depositate dalla LBA il 14 aprile 2022, aventi a oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi nazionali e internazionali per le stagioni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
L’approvazione è espressamente resa per le ragioni e nei limiti indicati nella motivazione. La LBA dovrà quindi tenere conto delle indicazioni relative all’equilibrio dei pacchetti, alla partecipazione degli operatori, alla residualità della trattativa privata, alla determinazione del prezzo minimo, alla separazione delle procedure e alla successiva valutazione delle sublicenze.
L’Autorità mantiene il potere di verificare gli Inviti, la procedura di vendita e l’assegnazione concreta. Qualora la LBA non si conformi alle indicazioni e tale condotta pregiudichi la concorrenza nell’acquisizione dei diritti o nei mercati a valle, con danno per i consumatori, l’AGCM potrà intervenire ai sensi del d.lgs. n. 9/2008, degli artt. 101 e 102 TFUE e della legge n. 287/1990.
Punti principali
Approvazione delle Linee Guida
Le Linee Guida sono approvate ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 9/2008, nei limiti e alle condizioni risultanti dalla motivazione del provvedimento.
Pluralità ed equilibrio dei pacchetti
L’Autorità valuta positivamente la previsione di più pacchetti free, pay, OTT e internazionali, in quanto idonea ad ampliare la contendibilità dei diritti, ma richiede che gli eventi siano distribuiti in modo equilibrato e appetibile, nel rispetto di equità, trasparenza e non discriminazione.
Procedure di vendita
La procedura competitiva aperta deve costituire il modello ordinario, mentre la trattativa privata deve avere carattere residuale. Il prezzo minimo deve essere adeguato al contenuto dei pacchetti e non deve creare artificialmente un prezzo complessivo incompatibile con il decreto.
Partecipazione degli operatori
Deve essere garantita la più ampia partecipazione degli operatori italiani ed europei, compresi quelli stabiliti in altri Stati dello Spazio economico europeo e dotati di idoneo titolo abilitativo.
Distinzione tra categorie di partecipanti
L’Autorità ritiene necessarie procedure separate tra operatori media, partner per la realizzazione del canale della Lega e intermediari indipendenti, pur ammettendo procedure parallele volte alla massima valorizzazione dei diritti.
Sublicenza
La richiesta di deroga al divieto di sublicenza non può essere valutata ex ante in assenza di un’assegnazione definitiva. La Lega potrà ripresentarla dopo l’assegnazione, quando saranno disponibili gli elementi necessari per valutarne gli effetti concorrenziali.
Poteri successivi dell’AGCM
L’Autorità mantiene il potere di verificare la conformità degli Inviti e della procedura concreta alla disciplina antitrust nazionale ed europea e al d.lgs. n. 9/2008, intervenendo in caso di condotte pregiudizievoli per la concorrenza o per i consumatori.
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