Cassazione Civile, Ordinanza n. 28058/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità definitiva di espropriazione relativo ad alcuni terreni siti in Pistoia, espropriati per la realizzazione di un piano per insediamenti produttivi (PIP). Dopo un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la corte di merito aveva determinato l’indennità applicando il criterio del valore venale secondo l’art. 39 della legge n. 2359/1865, valorizzando le possibilità legali di edificazione connesse all’inclusione dell’area nel PIP e recependo una CTU che aveva stimato la superficie lorda edificabile e il valore dell’area con metodo sintetico-comparativo. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio con quattro motivi: 1) violazione delle norme urbanistiche comunali, della legge sui PIP e delle norme sul testo unico espropri, sostenendo che la superficie lorda edificabile era stata erroneamente calcolata e che dovevano essere applicate ulteriori previsioni urbanistiche che avrebbero incrementato la capacità edificatoria; 2) violazione delle norme sulla consulenza tecnica, per non avere il CTU considerato correttamente PRG e NTA nella individuazione della superficie edificabile e delle destinazioni attuabili; 3) omesso esame di fatti decisivi, individuati in asseriti errori metodologici e di calcolo del CTU nella stima delle superfici di vendita, delle superfici accessorie e dei coefficienti di ragguaglio; 4) violazione dei principi sul giusto indennizzo e delle norme espropriative, per avere la corte recepito la CTU senza correggerne gli esiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché la corte di merito e la CTU si erano attenute ai principi già fissati dalla giurisprudenza di legittimità: le aree incluse in un PIP hanno edificabilità legale, ma la stima deve tener conto solo della destinazione urbanistica legale e degli standard del piano, non di ulteriori previsioni incidentali o di destinazioni specifiche diverse da quelle consentite dal PIP. Ha inoltre chiarito che la circostanza richiamata dal ricorrente sulla preesistenza di una variante al PRG non esclude l’applicazione del principio secondo cui l’inclusione nel PIP costituisce insieme il titolo e il limite dell’edificabilità rilevante ai fini indennitari. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma solo criticava argomentazioni e valutazioni tecniche del CTU; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché fondato esclusivamente sulla pretesa fondatezza del terzo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 legge n. 2359/1865
Richiamato come criterio del valore venale per la determinazione dell’indennità di espropriazione nel caso deciso in rinvio.
artt. 7 e 11 NTA del PRG del Comune di Pistoia
Invocati dal ricorrente per sostenere una maggiore superficie edificabile; la Corte ha escluso che incidessero sulla stima ai fini indennitari oltre i limiti del PIP.
art. 27 legge n. 865/1971
Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dei PIP e agli indici edificatori.
art. 13 legge n. 1150/1942
Richiamato nel primo motivo tra le norme urbanistiche asseritamente violate.
artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327/2001
Richiamati come parametri normativi della determinazione dell’indennità e della censura di violazione di legge.
artt. 62 e 196 c.p.c.
Richiamati per censurare l’operato del CTU e la mancata considerazione delle previsioni urbanistiche.
art. 42, comma 3, Cost.
Invocato in relazione al principio del giusto indennizzo.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato dal ricorrente quale parametro convenzionale del giusto indennizzo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, non per la mancata considerazione di argomentazioni o critiche tecniche.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamati per affermare l’onere di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento della discussione e della sua decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella determinazione dell’indennità di espropriazione di aree incluse in un piano per insediamenti produttivi, la stima deve considerare le possibilità legali di edificazione offerte dallo strumento urbanistico, ma entro il perimetro della destinazione impressa dal PIP, che costituisce insieme il presupposto e il limite della edificabilità rilevante.
- Ai fini della stima indennitaria non possono essere valorizzate previsioni urbanistiche o indici che incidano su specifiche collocazioni di edificazioni, servizi o infrastrutture se non traducono una edificabilità legale riferibile all’area nel suo complesso secondo gli standards del piano.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico e non può essere costruito come censura della mancata risposta a rilievi, argomentazioni o contestazioni tecniche della parte.
- Per denunciare utilmente l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; la critica a errori metodologici o valutativi del consulente non basta se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
- La censura di violazione di legge non può essere utilmente formulata se dipende integralmente dall’accoglimento di un motivo precedente dichiarato inammissibile o infondato.
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