Circolare numero 185 del 11-7-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le prime direttive sul decentramento delle pensioni pagate all'estero e disciplina in modo operativo la trasmissione dei dati alla banca, la nuova periodicità bimestrale dei pagamenti, le modalità di pagamento per Stato estero, i trasferimenti di residenza, le sospensioni, i riaccrediti e i pagamenti ad importo fisso ridotto. Viene inoltre aggiornata la procedura informatica 4270 per i trasferimenti tra uffici pagatori italiani ed esteri e vengono fornite le nuove regole contabili e la modulistica da utilizzare.
Decentramento della gestione delle pensioni in pagamento all'estero: procedure, pagamenti e trasferimenti
Decentramento della gestione delle pensioni pagate all'estero
La circolare integra le prime istruzioni già impartite con la n. 255 del 6 dicembre 1990 e definisce le procedure operative per la gestione decentrata delle pensioni in pagamento all'estero. Il documento disciplina la trasmissione dei dati alle banche, la periodicità dei pagamenti, le modalità di esecuzione per area geografica, i casi di trasferimento di residenza, le sospensioni e i riaccrediti, nonché i pagamenti ad importo fisso ridotto e quelli fuori procedura.
Trasmissione del carico e gestione dei dati
Le informazioni relative agli archivi di inizio anno, ai rinnovi totali o parziali infra-annuali, alle nuove liquidazioni e alle ricostituzioni vengono inviate dalla Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica all'istituto di credito competente tramite nastro magnetico o collegamento telematico. Di conseguenza, per le nuove liquidazioni e le ricostituzioni di pensioni in regime internazionale, le sedi non devono procedere alla stampa dei mod. P1ott, salvo il caso delle pensioni localizzate a codici di U.P. di sede.
Gli arretrati relativi a nuove liquidazioni e ricostituzioni, indicati nel campo "acconti" dei mod. C.I.03 e C.I.05, sono già inclusi nel supporto trasmesso alle banche e vengono corrisposti automaticamente. In occasione di rinnovi totali o parziali, la banca trasferisce anche i dati di indirizzo e le sospensioni sull'archivio di rinnovo.
Periodicità ed esecuzione dei pagamenti
Con il rinnovo 1991, contestualmente alla prima fase del decentramento, la periodicità dei pagamenti all'estero passa da quadrimestrale a bimestrale, allineandosi a quella vigente in Italia. Gli istituti di credito emettono i titoli di pagamento il primo giorno del primo mese di ciascun bimestre di competenza e li spediscono al domicilio dei pensionati entro l'8 dello stesso mese.
Per contenere i tempi di corresponsione delle nuove liquidazioni, queste vengono poste in pagamento, limitatamente alle spettanze arretrate, congiuntamente al primo bimestre in scadenza, senza distinzione di categoria. I pagamenti successivi sono poi allineati dalla banca alla periodicità propria della rispettiva categoria di pensione.
Modalità di pagamento e istituti di credito
Le modalità di pagamento variano a seconda dello Stato di residenza del pensionato e sono effettuate, direttamente o tramite corrispondenti estere, dai seguenti istituti di credito:
- Banca Commerciale Italiana;
- Banca Nazionale del Lavoro;
- Banco di Santo Spirito - Gruppo Cassa di Risparmio di Roma;
- CARIPLO;
- Banca di Credito di Trieste.
In linea generale, il pagamento avviene mediante emissione e spedizione di assegno in valuta estera al domicilio del pensionato, con facoltà per l'interessato di optare per l'accreditamento in conto corrente.
La circolare specifica inoltre le principali modalità per singole aree:
- Francia e Principato di Monaco: assegno postale ordinato dalla Banque Generale du Commerce per disposizione del Banco di Santo Spirito - Gruppo Cassa di Risparmio di Roma;
- Argentina: assegno in dollari USA della Banca Nazionale del Lavoro S.A.;
- Regno Unito: assegno in sterline inglesi della Royal Scottish Bank per disposizione di CARIPLO;
- Olanda: assegno in fiorini olandesi della Postbank NNV per disposizione di CARIPLO;
- Lussemburgo: assegno in franchi belgi della Banque Internationale de Luxembourg per disposizione di CARIPLO;
- Spagna: assegno in pesetas del Banco de Bilbao per disposizione di CARIPLO;
- Jugoslavia: assegno in dollari USA della Banca di Credito di Trieste, localizzato presso la Lubianska Banka;
- Germania: pagamento disposto per il tramite di CARIPLO ed eseguito a cura della L.V.A. Schwaben di Augsburg;
- Canada: assegno della Banca Commerciale Italiana of Canada in dollari canadesi;
- Stati Uniti e tutti i Paesi dell'America Latina, esclusa l'Argentina: assegno in dollari USA della Banca Commerciale Italiana - New York Branch;
- Australia: assegno in dollari australiani tramite due corrispondenti australiane della Banca Commerciale Italiana, National Commercial Banking Co. LTD e Westpac Banking Co.;
- Belgio: assegno in franchi belgi della ALSK C.G.E.R. Bank per disposizione della Banca Commerciale Italiana;
- Svizzera: assegno in franchi svizzeri della Banca Commerciale Italiana - Suisse per disposizione della Banca Commerciale Italiana;
- tutti gli altri Paesi esteri non espressamente indicati: assegno o bonifico in dollari USA tramite banche corrispondenti della Banca Commerciale Italiana.
Delega, accredito e certificato di esistenza in vita
Anche i pensionati residenti all'estero possono chiedere il pagamento a delegato. In tal caso il pagamento è subordinato alla presentazione, una volta l'anno, del certificato di esistenza in vita del titolare al competente istituto di credito. La mancata presentazione comporta la sospensione del pagamento.
Il pagamento a delegato o a tutore non può essere disposto sul conto corrente del delegato o del tutore. Le stesse modalità di presentazione del certificato di esistenza in vita valgono anche quando il pagamento avviene mediante accredito in conto corrente.
Variazioni di indirizzo e trasferimento di residenza
Le variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso Stato estero sono comunicate da pensionati, patronati e consolati direttamente all'istituto di credito competente, che aggiorna gli archivi di pagamento. Se la comunicazione perviene alla sede, questa deve inoltrarla al polo bancario competente secondo i recapiti indicati in circolare per Banca Commerciale Italiana, CARIPLO, Banco di Santo Spirito, Banca Nazionale del Lavoro e Banca di Credito di Trieste.
Per il trasferimento di residenza tra Stati esteri occorre distinguere tra due ipotesi:
- se il trasferimento avviene nell'area servita dalla stessa banca, la sede procede alla sola variazione del codice di U.P.;
- se il trasferimento avviene verso uno Stato estero servito da un istituto di credito diverso, occorre sospendere la pensione presso la banca, variare il codice di U.P., stampare il mod. P1ott e trasmetterlo al nuovo istituto di credito.
Quando il trasferimento riguarda il passaggio dall'estero all'Italia o viceversa per effetto del cambio di residenza, deve essere attivata la procedura 4270, richiamata e modificata nell'allegato 1. La circolare precisa inoltre che il pensionato residente all'estero può chiedere il pagamento in Italia pur mantenendo la residenza estera, ad esempio mediante delegato o accredito su conto corrente italiano: in tal caso non cambia il regime della pensione e il trasferimento si effettua sospendendo il pagamento presso la banca estera, trasmettendo il mod. P1ott al nuovo ufficio pagatore italiano e, se necessario, variando il codice di U.P.; se la sede competente in Italia è diversa da quella che curava il pagamento estero, si applica la procedura per i trasferimenti inter-SAP.
Sospensione dei pagamenti, ripristino e riaccrediti
La circolare distingue tra sospensione provvisoria e definitiva disposta dalla banca. La sospensione provvisoria può essere effettuata per irreperibilità del pensionato o per mancata ricezione del certificato di esistenza in vita nei casi richiesti; la sospensione definitiva opera invece in caso di decesso o trasferimento del pensionato in altro Stato o in Italia.
La sede può disporre la sospensione con la stessa modulistica prevista per i pagamenti in Italia. Se la pensione è già sospesa dalla banca, la sospensione bancaria si trasforma in sospensione-INPS. La banca può riattivare autonomamente solo le pensioni sospese provvisoriamente da essa stessa; non può invece ripristinare pensioni sospese dalla sede o quelle sospese per trasferimento in altro Stato estero o in Italia.
Le rate non riscosse vengono riaccreditate dagli istituti di credito alle sedi competenti mediante bonifico, per le sedi con rapporto di conto corrente, oppure mediante assegno circolare, per le sedi prive di tale rapporto. Ricevuta la contabile bancaria e l'elenco analitico delle rate non riscosse, la sede procede alla contabilizzazione al conto GPA 10/31 secondo le regole previste per i riaccrediti delle somme non andate a buon fine.
Poiché il riaccredito può risultare superiore o inferiore all'importo originariamente disposto a causa dell'oscillazione del cambio, la sede deve rilevare:
- al conto GPA 10/31 l'importo originario disposto;
- al conto GPA 55/95, reso movimentabile per le sedi, l'importo relativo all'oscillazione cambi.
La circolare indica le scritture in partita doppia da utilizzare nei casi in cui il riaccredito sia superiore o inferiore al disposto originario. Eventuali riammissioni in pagamento devono essere addebitate al conto GPA 10/31.
Pagamento ad importo fisso ridotto
Nell'ambito della procedura automatizzata è prevista la possibilità di disporre un pagamento temporaneo ad "importo ridotto", in sostituzione della rata già in carico sull'archivio della banca. Tale soluzione comporta il pagamento di un importo mensile fisso per tredici mensilità, fino a quando la sede non disponga il ripristino dell'importo del carico.
La procedura può essere utilizzata, ad esempio, quando debba essere revocata l'integrazione al trattamento minimo o quando la pensione debba essere assoggettata a trattenuta per recupero di indebito. In tali casi consente di evitare la variazione dell'U.P. dal codice di Stato estero al codice E9E e la conseguente corresponsione tramite procedura dei pagamenti vari.
Operativamente:
- la sede trasmette alla banca una disposizione con numero e categoria di pensione, dati anagrafici e indirizzo del pensionato, importo bimestrale ridotto da corrispondere e decorrenza;
- la banca paga l'importo ridotto dalla decorrenza indicata e mantiene in memoria le rate già caricate;
- in caso di ricostituzione, la banca aggiorna i dati di carico originali, ma l'eventuale ricostituzione non modifica il pagamento ridotto già comunicato;
- in rendicontazione la banca indica separatamente l'importo in carico sospeso e l'importo ridotto corrisposto;
- la banca invia inoltre alla sede un tabulato con le sole posizioni pagate ad importo ridotto;
- il pagamento ridotto resta valido anche dopo i rinnovi annuali o infra-annuali, senza ulteriori comunicazioni della sede;
- la cessazione del pagamento ridotto e il ripristino dell'importo integrale avvengono con lettera della sede che indichi la decorrenza.
La modulistica di riferimento è riportata nell'allegato 3.
Pagamenti fuori procedura
Per i pagamenti da disporre a favore di beneficiari residenti all'estero al di fuori della procedura automatizzata, quali rate di pensioni localizzate a codici U.P. di sede, riemissione di rate già riaccreditate, pagamento di ratei agli eredi di pensionati deceduti, versamento di arretrati su pensioni bloccate in favore di Casse estere e casi analoghi, si utilizza la procedura "Pagamenti vari" con emissione del mod. IP 6bis.
Le sedi che hanno rapporto di conto corrente con la Banca Nazionale del Lavoro trasmettono il mod. IP 6bis alla locale dipendenza della banca; negli altri casi utilizzano la banca sulla quale sono ordinati i pagamenti vari. Le disposizioni "una tantum" finora trasmesse alla Direzione Generale con mod. SC10, relative ad arretrati in favore di Casse estere, prestazioni extrapensionistiche per residenti all'estero e rimborsi contributivi, devono ora essere eseguite direttamente dalle sedi.
Procedura 4270 per i trasferimenti delle pensioni in convenzione internazionale
L'allegato 1 aggiorna il programma 4270, già usato per il trasferimento delle pensioni in regime internazionale tra Italia ed estero, a seguito dello scorporo alle sedi provinciali della gestione di tali pensioni. Le modifiche riguardano quattro ipotesi di movimentazione:
- da ufficio pagatore estero a ufficio pagatore italiano nell'ambito della stessa sede;
- da ufficio pagatore estero a ufficio pagatore italiano nell'ambito di sedi diverse;
- da ufficio pagatore italiano a ufficio pagatore estero nell'ambito della stessa sede;
- da ufficio pagatore italiano a ufficio pagatore estero nell'ambito di sedi diverse.
Per il trasferimento dall'estero a un ufficio pagatore italiano nella stessa sede, occorre sospendere il pagamento presso l'istituto di credito, eliminare la pensione con codice 3 e richiamare il programma 4270 con opzione D. La risposta positiva è subordinata alla previa eliminazione con codice 3 e alla localizzazione su un U.P. con codice estero (XXE). L'opzione D non crea collezione per il programma 4820; l'opzione A del 4270 produce una lista delle posizioni trattate con opzioni B e D, con un codice distintivo per quelle gestite con opzione D.
Se il trasferimento deve avvenire verso un codice U.P. diverso da quello estero, dopo i passaggi iniziali va costituita una posizione EAD 75 e quindi va richiamato il programma 4270 con opzione C; le operazioni successive seguono quanto previsto dalla circolare n. 231 dell'8 novembre 1989.
Per il trasferimento dall'estero a un ufficio pagatore italiano nell'ambito di sedi diverse, dopo sospensione ed eliminazione con codice 3 si utilizza l'opzione C del 4270 e si seguono gli adempimenti delle circolari di riferimento.
Per il trasferimento da ufficio pagatore italiano a estero nella stessa sede, dopo sospensione del pagamento e eliminazione con codice 3 si richiama l'opzione B del 4270 e si eseguono le operazioni indicate dalla circolare n. 231, con l'avvertenza che il titolo del punto 3.2 va inteso come "Adempimenti della Sede Regionale preliminari all'assunzione in carico della pensione da parte della Sede provinciale". Una volta completata l'elaborazione, il Servizio EAD carica le pensioni sulle sedi provinciali interessate.
Per il trasferimento da ufficio pagatore italiano a estero nell'ambito di sedi diverse, gli adempimenti di competenza delle SAP e delle Sedi Regionali sono quelli indicati ai punti 2.1.1, 3 e 3.2 della circolare n. 231; anche in questo caso, a elaborazione effettuata, il Servizio EAD provvede al caricamento delle pensioni sulle sedi provinciali interessate.
Corresponsione di acconti
Nei casi in cui sia necessario corrispondere acconti, gli importi devono essere indicati nel campo "trattenute" del mod. CI03, poiché gli importi inseriti nel campo "acconti" vengono pagati dalle banche con procedura automatizzata insieme alla prima cedola bimestrale.
Conto dedicato alle oscillazioni cambi
L'allegato 2 introduce nel piano dei conti il conto GPA 55/95, con denominazione completa "Oscillazione cambi su pensioni pagate all'estero" e denominazione abbreviata "Oscillazione cambi su pensioni pagate all'estero". Il conto è utilizzato per rilevare contabilmente gli effetti dell'oscillazione del cambio nei riaccrediti delle pensioni estere.
Modulistica per indirizzi e importo fisso ridotto
L'allegato 3 riproduce i fac-simile dei modelli da utilizzare per la gestione delle variazioni di indirizzo e dei pagamenti ad importo fisso ridotto. In particolare, sono previsti i modelli B/10/AUT/EST, B/11/AUT/EST, B/12/AUT/EST, B/13/AUT/EST, B/14/AUT/EST e B/15/AUT/EST, utilizzati rispettivamente per la comunicazione di cambio indirizzo, per la disposizione del pagamento ridotto, per il ripristino o la variazione dell'importo ridotto e per la sospensione del pagamento ridotto.
Punti principali
Trasmissione del "carico" alle banche
Le informazioni di inizio anno, i rinnovi totali o parziali, le nuove liquidazioni e le ricostituzioni sono trasmesse alla banca competente dalla Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica tramite nastro magnetico o collegamento telematico. Le sedi non devono stampare i mod. P1ott per nuove liquidazioni e ricostituzioni in regime internazionale, salvo il caso delle pensioni localizzate a codici di U.P. di sede. Gli arretrati indicati nel campo "acconti" dei mod. C.I.03 e C.I.05 sono già compresi nel supporto trasmesso alle banche e sono pagati automaticamente.
Periodicità dei pagamenti e gestione delle nuove liquidazioni
Con il rinnovo 1991 la periodicità dei pagamenti all'estero passa da quadrimestrale a bimestrale, in linea con i pagamenti in Italia. Gli istituti di credito emettono i titoli il primo giorno del primo mese del bimestre e li spediscono entro l'8 dello stesso mese. Le nuove liquidazioni sono poste in pagamento, per le sole spettanze arretrate, insieme al primo bimestre in scadenza; i pagamenti successivi vengono allineati alla periodicità della categoria di pensione.
Modalità di pagamento e istituti coinvolti
I pagamenti vengono effettuati, direttamente o tramite corrispondenti estere, da Banca Commerciale Italiana, BNL, Banco di Santo Spirito - Gruppo Cassa di Risparmio di Roma, CARIPLO e Banca di Credito di Trieste. In generale il pagamento avviene con assegno in valuta estera al domicilio del pensionato, con possibilità di optare per l'accredito su conto corrente. La circolare dettaglia le modalità specifiche per singoli Paesi o aree geografiche, indicando per ciascuno banca e valuta utilizzata.
Esistenza in vita, delega e accredito su conto
Anche i residenti all'estero possono richiedere il pagamento a delegato, ma il pagamento è subordinato alla presentazione annuale del certificato di esistenza in vita al competente istituto di credito; la mancata presentazione comporta la sospensione. Il pagamento a delegato o tutore non può essere eseguito sul conto corrente del delegato/tutore. Il certificato di esistenza in vita è richiesto anche in caso di pagamento con accredito in conto corrente.
Variazioni di indirizzo e trasferimenti di residenza
Le variazioni di indirizzo nello stesso Stato estero sono comunicate da pensionati, patronati e consolati direttamente all'istituto di credito, oppure dalla sede al polo bancario competente. Per il trasferimento tra Stati esteri si distingue tra passaggio nell'area della stessa banca, con sola variazione del codice U.P., e passaggio a banca diversa, che richiede sospensione, variazione del codice U.P., stampa del mod. P1ott e trasmissione al nuovo istituto. Il trasferimento tra estero e Italia o viceversa, conseguente al cambio di residenza, richiede l'attivazione della procedura 4270; se il pensionato resta residente all'estero ma chiede il pagamento in Italia, il trasferimento avviene con sospensione presso la banca estera e invio del mod. P1ott al nuovo ufficio pagatore italiano.
Sospensioni, ripristini e riaccrediti
La banca può disporre sospensioni provvisorie per irreperibilità o mancato invio del certificato di esistenza in vita, e sospensioni definitive per decesso o trasferimento in altro Stato o in Italia. La sede può disporre sospensioni con la stessa modulistica usata per l'Italia; se la pensione era già sospesa dalla banca, la sospensione-banca diventa sospensione-INPS. Le pensioni sospese provvisoriamente possono essere ripristinate dalla banca, ma non quelle sospese dalla sede o per trasferimento. Le rate non riscosse sono riaccreditate alla sede con bonifico o assegno circolare; la sede contabilizza gli importi al conto GPA 10/31 e l'eventuale differenza cambio al nuovo conto GPA 55/95.
Pagamento ad importo fisso ridotto
Nell'ambito della procedura automatizzata è possibile disporre temporaneamente un pagamento ad importo fisso ridotto per 13 mensilità, in sostituzione della rata ordinaria, fino a nuovo ordine della sede. La procedura è utilizzabile, ad esempio, per la revoca dell'integrazione al minimo o per trattenute per recupero indebiti, evitando la variazione dell'U.P. al codice E9E e l'uso della procedura dei pagamenti vari. La banca mantiene in memoria il carico originario, continua il pagamento ridotto anche dopo i rinnovi e lo ripristina all'importo originario solo su disposizione della sede.
Pagamenti fuori procedura e utilizzo dei "pagamenti vari"
Per i pagamenti non gestiti dalla procedura automatizzata, come rate di pensioni localizzate a codici U.P. di sede, riemissione di rate già riaccreditate, ratei agli eredi, arretrati verso Casse estere e altri casi analoghi, si utilizza la procedura "Pagamenti vari" con mod. IP 6bis. Le disposizioni una tantum prima inviate alla Direzione Generale con mod. SC10 devono ora essere eseguite direttamente dalle sedi.
Aggiornamento della procedura 4270 per i trasferimenti internazionali
L'allegato 1 descrive l'aggiornamento del programma 4270 a seguito dello scorporo alle sedi provinciali della gestione delle pensioni in convenzione internazionale. Sono disciplinate quattro ipotesi di trasferimento: dall'estero a un ufficio pagatore italiano nella stessa sede, dall'estero a un ufficio pagatore italiano in sedi diverse, da ufficio pagatore italiano a estero nella stessa sede e in sedi diverse. Per ciascun caso sono indicati gli adempimenti, tra cui sospensione del pagamento, eliminazione con codice 3, utilizzo delle opzioni B, C o D del programma e, nei casi previsti, la costituzione della posizione EAD 75 e il caricamento da parte del Servizio EAD.
Aspetti contabili e modulistica allegata
L'allegato 2 istituisce il conto GPA 55/95, denominato "Oscillazione cambi su pensioni pagate all'estero", da utilizzare per contabilizzare le variazioni dovute al cambio nei riaccrediti. L'allegato 3 riporta la modulistica per variazione indirizzo e pagamenti ad importo fisso ridotto: mod. B/10/AUT/EST, B/11/AUT/EST, B/12/AUT/EST, B/13/AUT/EST, B/14/AUT/EST e B/15/AUT/EST.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 11 lug 1991Circolare numero 184 del 11-7-1991
- Circolare · 11 lug 1991Circolare numero 186 del 11-7-1991
- Circolare · 11 lug 1991Circolare numero 187 del 11-7-1991
- Circolare · 10 lug 1991Circolare numero 182 del 10-7-1991
- Circolare · 10 lug 1991Circolare numero 183 del 10-7-1991
- Circolare · 8 lug 1991Circolare numero 181 del 8-7-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →