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Circolare

Circolare numero 181 del 8-7-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma definitivamente che il contributo addizionale dello 0,60% previsto dall'art. 12 della legge n. 1115/1969, a carico delle imprese industriali e commerciali con oltre mille dipendenti, è dovuto solo fino al periodo di paga in corso al 30.6.1990. Resta invece fermo l'obbligo di versamento anche oltre tale data per specifiche categorie del settore editoriale e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, come già chiarito in precedenti circolari.

Conferma della cessazione del contributo addizionale dello 0,60% per imprese industriali e commerciali sopra i mille dipendenti, con eccezioni per imprese editoriali e agenzie di stampa

Contributo addizionale dello 0,60%: cessazione generale e permanenza per il settore editoriale

La circolare dà atto dell'intervenuta conversione in legge del D.L. 29.3.1991, n. 108, ad opera della legge 1.6.1991, n. 169 (G.U. n. 129 del 4.6.1991), e ne trae la definitiva conferma dell'ambito applicativo della disciplina sul contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5.11.1969, n. 1115 e successive modificazioni.

Ambito di applicazione della cessazione del contributo

Viene precisato che il contributo addizionale dello 0,60%, posto a carico delle imprese industriali e delle imprese commerciali con oltre mille dipendenti, è dovuto soltanto sino al periodo di paga in corso al 30.6.1990. La norma richiamata dall'art. 5 del D.L. citato trova quindi conferma definitiva con la legge di conversione, delimitando temporalmente l'obbligo contributivo per tali imprese.

Permanenza dell'obbligo per alcune categorie editoriali

La circolare ribadisce tuttavia che il venir meno dell'obbligo non riguarda tutte le categorie di datori di lavoro. In continuità con quanto già chiarito nella circolare n. 161 del 17.7.1990, il pagamento del contributo addizionale continua a essere dovuto, anche dopo il 30.6.1990, per:

  • imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani;
  • agenzie di stampa a diffusione nazionale;
  • imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, incluse quelle che non producono esclusivamente giornali periodici.

Valore del chiarimento

Il contenuto della circolare ha valore sostanzialmente ricognitivo e confermativo: da un lato definisce la cessazione dell'obbligo per la generalità delle imprese industriali e commerciali sopra soglia; dall'altro conferma la sopravvivenza dell'adempimento per specifici soggetti del settore editoriale e dell'informazione, già individuati in precedenti istruzioni amministrative.

Punti principali

Conferma legislativa della cessazione per le imprese industriali e commerciali

La legge 1.6.1991, n. 169, di conversione del D.L. 29.3.1991, n. 108, ha confermato la previsione dell'art. 5 del decreto-legge. Ne deriva che il contributo addizionale dello 0,60% di cui all'art. 12 della legge 5.11.1969, n. 1115 e successive modificazioni, dovuto dalle imprese industriali e dalle imprese commerciali con oltre mille dipendenti, è limitato al periodo di paga in corso al 30.6.1990.

Soggetti per i quali l'obbligo continua a permanere

L'obbligo di pagamento del contributo continua a sussistere anche dopo il 30.6.1990 per le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, per le agenzie di stampa a diffusione nazionale e per le imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, comprese quelle che non producono esclusivamente giornali periodici.

Richiamo a precedenti chiarimenti amministrativi

La circolare richiama quanto già precisato in precedenti occasioni, in particolare nella circolare n. 161 del 17.7.1990, confermando così l'interpretazione applicativa già fornita in merito alla permanenza dell'obbligo per il settore editoriale e per le agenzie di stampa nazionali.

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