Circolare numero 186 del 11-7-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le istruzioni già fornite con la n. 161 del 20 giugno 1991 in merito al contributo di solidarietà previsto dall'art. 9-bis della legge n. 166/1991, chiarendo le modalità di versamento per tre gestioni pensionistiche con contribuzione trimestrale. Viene precisato che il contributo, a carico esclusivo del datore di lavoro nella misura del 10%, deve essere versato tramite modello DM10 secondo specifiche scadenze e con particolari criteri di esposizione per il Fondo volo, il Fondo elettrici e telefonici, mentre per gli altri fondi restano ferme le istruzioni generali della circolare n. 161.
Modalità operative per il versamento del contributo di solidarietà ai fondi pensionistici con scadenza trimestrale
Contributo di solidarietà: precisazioni operative per alcune gestioni pensionistiche
La circolare integra le indicazioni della n. 161 del 20 giugno 1991 in materia di contributo di solidarietà ex art. 9-bis della legge 1 giugno 1991, n. 166. L'obiettivo è chiarire le modalità operative di versamento per alcune gestioni pensionistiche con contribuzione trimestrale, distinguendole dal regime ordinario mensile.
Quadro generale del contributo
Viene ribadito che il contributo di solidarietà è dovuto esclusivamente dal datore di lavoro nella misura del 10% delle somme richiamate dal primo comma dell'art. 9-bis. Il contributo deve essere versato alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori e, per quanto non ulteriormente specificato, valgono le istruzioni già contenute nella circolare n. 161 del 20 giugno 1991.
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da azienda di navigazione aerea
Per il Fondo del personale di volo, la circolare precisa che il versamento della contribuzione era ancora effettuato direttamente alla Direzione Generale, ma che è previsto il passaggio al sistema DM in attuazione del decentramento funzionale delle attività gestionali.
Poiché la contribuzione pensionistica del Fondo è già versata con cadenza trimestrale, anche il contributo di solidarietà deve seguire la stessa periodicità e deve quindi essere denunciato e versato con il modello DM10 relativo alla contribuzione assistenziale e previdenziale minore del terzo mese del trimestre.
Il primo versamento deve essere effettuato entro il 20 ottobre 1991, in occasione della denuncia e del versamento del mese di settembre, e deve comprendere il contributo calcolato sulle somme imponibili corrisposte ai Fondi, Casse, gestioni e forme assicurative nel corso del trimestre, riferite a periodi successivi al 30 giugno 1991.
In sede di compilazione del DM10:
- la base imponibile va indicata nella casella "retribuzioni" con riferimento all'intero trimestre solare precedente;
- la casella "n. giornate" non deve essere compilata;
- la casella "n. dipendenti" deve riportare il numero dei lavoratori cui il contributo si riferisce.
L'imputazione contabile alla gestione è demandata, come per le altre gestioni pensionistiche, alla procedura di ripartizione contabile.
Fondo elettrici e Fondo telefonici
Le medesime istruzioni della circolare n. 161 valgono integralmente anche per il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private e per il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia.
Anche in questo caso, però, la circolare sottolinea che le denunce e il versamento contributivo sono riferiti a trimestri solari e vengono effettuati con i modelli DM10 da presentare entro il giorno 20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio.
Il contributo di solidarietà deve quindi essere versato per la prima volta il 20 ottobre 1991 e riguarda le somme di pertinenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 1991, da indicare nella casella "retribuzioni".
Anche per queste gestioni:
- non deve essere riportato alcun dato nella casella "n. giornate";
- nella casella "n. dipendenti" va indicato il numero dei lavoratori interessati.
Altri Fondi di previdenza gestiti dall'Istituto
Per tutti gli altri Fondi di previdenza gestiti dall'Istituto, la circolare conferma la piena applicazione delle istruzioni e delle disposizioni operative già dettate con la n. 161. Il contributo di solidarietà continua quindi a essere versato in relazione alle denunce mensili di mod. DM10 e sarà la procedura di ripartizione contabile a imputarlo alle singole gestioni.
Sintesi operativa
La circolare, in sostanza, non introduce nuove regole generali sul contributo di solidarietà, ma chiarisce il trattamento di alcune gestioni con versamento trimestrale. Per il Fondo volo, per il Fondo elettrici e per il Fondo telefonici il versamento avviene tramite DM10 secondo le rispettive scadenze trimestrali; per tutti gli altri fondi restano applicabili le istruzioni ordinarie della circolare n. 161.
Punti principali
Conferma delle istruzioni generali sul contributo di solidarietà
La circolare richiama la n. 161 del 20 giugno 1991, che aveva illustrato la portata innovativa dell'art. 9-bis della legge 1 giugno 1991, n. 166 e le modalità di versamento del contributo di solidarietà. Viene ribadito che il contributo è dovuto esclusivamente dal datore di lavoro nella misura del 10% delle somme indicate dal primo comma dell'articolo citato e va versato alle gestioni pensionistiche di legge cui risultano iscritti i lavoratori.
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da azienda di navigazione aerea
Per questa gestione, il versamento era ancora effettuato direttamente alla Direzione Generale, ma viene annunciato il passaggio al sistema DM in coerenza con il decentramento delle attività gestionali. Poiché la contribuzione pensionistica del Fondo è versata su base trimestrale, anche il contributo di solidarietà deve essere denunciato e versato con il DM10 relativo al terzo mese del trimestre. Il primo versamento deve avvenire entro il 20 ottobre 1991, con riferimento al contributo sulle somme imponibili corrisposte nel trimestre e riferite a periodi successivi al 30 giugno 1991. Nella compilazione del DM10: la base imponibile va indicata nella casella "retribuzioni" per l'intero trimestre solare precedente; non va compilata la casella "n. giornate"; nella casella "n. dipendenti" va indicato il numero dei lavoratori interessati. L'imputazione contabile è demandata alla procedura di ripartizione contabile.
Fondo di previdenza per i dipendenti ENEL, aziende elettriche private e Fondo telefonici
Le istruzioni della circolare n. 161 si applicano integralmente anche al Fondo elettrici e al Fondo telefonici. Anche per queste gestioni, tuttavia, le denunce e i versamenti sono trimestrali e si effettuano con mod. DM10 da presentare entro il 20 di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Il contributo di solidarietà deve essere versato per la prima volta il 20 ottobre 1991 e riguarda le somme di pertinenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 1991, da riportare nella casella "retribuzioni". Anche qui non deve essere compilata la casella "n. giornate", mentre nella casella "n. dipendenti" va indicato il numero dei lavoratori interessati.
Altri Fondi di previdenza gestiti dall'Istituto
Per tutti gli altri Fondi di previdenza gestiti dall'Istituto restano valide integralmente le istruzioni e le disposizioni operative della circolare n. 161. Il contributo di solidarietà viene quindi versato in relazione alle denunce mensili di mod. DM10 e la ripartizione contabile provvede all'imputazione alle singole gestioni.
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