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Circolare

Circolare numero 184 del 11-7-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le procedure informatiche e fornisce le istruzioni per liquidare e riliquidare le pensioni dei lavoratori autonomi secondo i criteri reddituali introdotti dalla legge n. 233/1990. Indica come segnalare i dati nei diversi pannelli e quali codici usare per le diverse gestioni, distinguendo tra pensioni nuove, supplementi e ricostituzioni. Precisa inoltre i limiti applicativi, escludendo per il momento i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per insufficiente adeguamento del sistema contributivo.

Istruzioni operative per l’applicazione della legge n. 233/1990 alle pensioni dei lavoratori autonomi

Applicazione della legge n. 233/1990 alle pensioni dei lavoratori autonomi

La circolare fornisce le istruzioni operative per adeguare le procedure di liquidazione, supplemento e ricostituzione delle pensioni dei lavoratori autonomi ai criteri reddituali introdotti dalla legge 2 agosto 1990, n. 233. L’intervento riguarda sia le nuove liquidazioni sia la riliquidazione di pensioni già in pagamento, con indicazioni puntuali sui pannelli e sui campi da compilare.

Quadro generale e limiti di applicazione

La circolare richiama la precedente n. 242 del 20 novembre 1990, con cui erano stati illustrati i criteri applicativi della legge n. 233/1990, e segnala che le procedure di nuova liquidazione con calcolo passante, la procedura LP1 e la ricostituzione PGM 480 sono state aggiornate. Le istruzioni sono finalizzate a consentire il calcolo delle pensioni secondo i nuovi criteri basati sul reddito.

Resta però esclusa, per il momento, l’applicazione del nuovo sistema:

  • alle pensioni a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, poiché non è ancora operativo per tale gestione il nuovo sistema di imposizione contributiva;
  • ai supplementi con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 da liquidare in relazione a contributi della medesima gestione.

Per tali prestazioni continua quindi ad applicarsi il solo sistema contributivo.

Liquidazione delle pensioni con procedura PGM 3445

Per la liquidazione delle pensioni in forma retributiva i dati devono essere acquisiti nei campi da 30 a 33 del pannello AV2. Quando la pensione è determinata sulla base di contribuzione versata in più gestioni assicurative, occorre effettuare una registrazione retributiva per ciascuna gestione; l’importo della pensione è dato dalla somma delle singole quote, in conformità all’art. 16 della legge n. 233.

Sottocampo "DECOR."

Nei primi due caratteri del sottocampo DECOR., per le pensioni dei lavoratori autonomi, non va indicato il mese di decorrenza dell’elemento retributivo, come avviene per i dipendenti, ma il codice della gestione assicurativa cui l’elemento si riferisce. I codici da utilizzare sono:

  • "71" per l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • "72" per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • "73" per la gestione degli artigiani;
  • "74" per la gestione degli esercenti attività commerciali.

Nel caso di contribuzione in più gestioni, gli elementi di calcolo retributivi devono essere registrati in ordine crescente di codice gestione. Nel terzo e quarto carattere del sottocampo va indicato l’anno di decorrenza della pensione; per le pensioni con decorrenza anteriore al 1990 deve essere indicato comunque "90".

Sottocampo "SETT."

Nel sottocampo SETT. va indicato il numero delle settimane di anzianità contributiva riferite a ciascun elemento retributivo. La circolare ribadisce che, come già chiarito nella n. 242, eventuali periodi di contribuzione in gestioni diverse sono utili ai fini della misura della pensione anche se sovrapposti temporalmente, purché si tratti di gestioni assicurative compatibili.

Il numero di settimane riferibili a ciascun elemento retributivo non può comunque superare 2080. Inoltre, i contributi versati o accreditati per lavoro agricolo relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1984, utilizzati per pensioni dei lavoratori autonomi, non sono soggetti alla rivalutazione prevista dall’art. 7, comma 12, della legge 11 novembre 1983, n. 638, che resta applicabile solo ai trattamenti dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Sottocampo "RETR."

Nel sottocampo RETR. deve essere indicata la retribuzione media settimanale pensionabile oppure il reddito medio settimanale pensionabile, a seconda della gestione interessata:

  • per il codice gestione "71" va indicata la retribuzione media settimanale pensionabile;
  • per i codici "72", "73" e "74" va indicato il reddito medio settimanale pensionabile.

Supplementi liquidati contestualmente alla pensione

Per i supplementi relativi a contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, da liquidare contestualmente alla pensione, i dati devono essere acquisiti nell’apposita sezione del pannello AV2 con le stesse modalità previste per i supplementi da lavoro dipendente.

Per i supplementi riferiti al lavoro autonomo, oltre al numero delle settimane di anzianità contributiva e al reddito medio settimanale pensionabile, deve essere segnalato anche l’importo IVS, necessario per il calcolo in forma contributiva. La circolare precisa che tale calcolo contributivo continua a essere effettuato fino al 31 dicembre 1995.

Liquidazione provvisoria e definitiva con procedura LP1

La procedura LP1 può essere utilizzata per la liquidazione in via provvisoria delle pensioni dei lavoratori autonomi solo quando la pensione si basa sulla sola contribuzione versata nella gestione a carico della quale la pensione stessa è liquidata. Non è invece possibile la liquidazione provvisoria se la pensione deriva da contribuzione in più gestioni.

In caso di liquidazione provvisoria:

  • il reddito medio settimanale pensionabile calcolato secondo la legge n. 233/1990 va indicato nel campo 10 del pannello LP1;
  • il numero delle settimane di anzianità contributiva va indicato nel campo 06;
  • non possono essere utilizzati i campi 11 e 12, poiché le pensioni dei lavoratori autonomi non possono essere liquidate provvisoriamente sulla base del reddito medio dell’ultimo anno.

In sede definitiva, invece, LP1 può essere utilizzata anche per pensioni costituite sulla base di contribuzione versata in più gestioni assicurative. In tal caso i dati registrati nel pannello LP1 devono essere integrati nel fascicolo di pensione predisposto automaticamente. Occorre:

  • indicare il codice "Y" nel campo 03 del pannello LP1;
  • richiamare successivamente in correzione il fascicolo di pensione per acquisire gli altri dati necessari.

Ricostituzione e riliquidazione delle pensioni già definite

Per la riliquidazione, secondo il nuovo sistema di calcolo, delle pensioni già liquidate in forma contributiva, i dati devono essere inseriti nella sezione "Variazione dei dati per il calcolo della pensione retributiva" del pannello VCA.

Le modalità di compilazione sono le seguenti:

  • nel campo VAR. deve essere indicato il codice "1";
  • nei primi due caratteri del campo DECORR. va riportato il codice della gestione assicurativa, con gli stessi codici previsti per le nuove liquidazioni;
  • nel terzo e quarto carattere del campo DECORR. va indicato l’anno di decorrenza della pensione, sostituendo con "90" le decorrenze anteriori al 1990;
  • nei campi N.SETT. e RETR.SETT. devono essere inseriti, rispettivamente, il numero delle settimane di anzianità contributiva e la retribuzione o il reddito medio settimanale pensionabile relativi alla gestione considerata.

Supplementi successivi al 30 giugno 1990

Per i supplementi relativi a contributi delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza successiva al 30 giugno 1990, la liquidazione in forma retributiva deve essere effettuata tramite il pannello VS1, secondo le modalità già in uso per i supplementi da lavoro dipendente.

Anche in questo caso, per i contributi autonomi deve essere segnalato l’importo IVS ai fini del calcolo in forma contributiva.

Operatività dei programmi e annotazioni di stampa

La circolare informa che i programmi per la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni dei lavoratori autonomi in applicazione della legge n. 233/1990 sono già operativi. È stato inoltre aggiornato il sistema per evidenziare sul Mod. TE08 i dati relativi alla liquidazione della pensione in forma retributiva.

Sul medesimo modulo, per le pensioni liquidate con il nuovo sistema, compare anche l’annotazione secondo cui la pensione è calcolata sia con i criteri della legge n. 233/1990 sia con le norme precedenti e viene posta in pagamento nell’importo più elevato.

Punti principali

Aggiornamento delle procedure e ambito della nuova disciplina

Le procedure di nuova liquidazione con calcolo passante, la procedura LP1 e la ricostituzione PGM 480 sono state aggiornate per consentire l’applicazione della legge n. 233/1990. Le nuove istruzioni servono a segnalare i dati necessari al calcolo delle pensioni secondo il sistema basato sul reddito. Restano escluse, per il momento, le pensioni a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché i supplementi con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 relativi a tale gestione, che continuano a essere liquidati con il solo sistema contributivo.

Dati per la liquidazione delle pensioni con procedura PGM 3445

Per il calcolo della pensione in forma retributiva i dati vanno acquisiti nei campi da 30 a 33 del pannello AV2. Se la pensione deriva da contribuzione in più gestioni assicurative, occorre una registrazione retributiva per ciascuna gestione e l’importo complessivo è dato dalla somma delle singole quote, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 233. Nel sottocampo DECOR. i primi due caratteri devono contenere il codice gestione (71, 72, 73 o 74), mentre il terzo e il quarto indicano l’anno di decorrenza; per pensioni anteriori al 1990 va comunque indicato "90". Nel sottocampo SETT. si inseriscono le settimane di anzianità contributiva, con limite massimo di 2080 settimane; nel sottocampo RETR. va indicata la retribuzione media settimanale pensionabile o il reddito medio settimanale pensionabile, secondo la gestione interessata.

Supplementi contestuali alla pensione

Per i supplementi relativi a contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, da liquidare contestualmente alla pensione, i dati devono essere inseriti nell’apposita sezione del pannello AV2 con le modalità previste per i supplementi da lavoro dipendente. Per i contributi autonomi va inoltre indicato l’importo IVS, necessario ai fini del calcolo contributivo, che continua a operare fino al 31 dicembre 1995.

Liquidazione provvisoria e definitiva con procedura LP1

La procedura LP1 può essere utilizzata in via provvisoria solo per pensioni dei lavoratori autonomi basate sulla contribuzione della sola gestione interessata; non è ammessa la provvisoria quando la pensione si fonda su contribuzione di più gestioni. In questa ipotesi il reddito medio settimanale pensionabile va indicato nel campo 10 e le settimane di anzianità contributiva nel campo 06 del pannello LP1; non possono essere utilizzati i campi 11 e 12, perché la liquidazione provvisoria non può avvenire sul reddito medio dell’ultimo anno. In via definitiva, invece, LP1 può essere usata anche per pensioni fondate su contribuzione in più gestioni, integrando i dati nel fascicolo di pensione predisposto automaticamente; occorre indicare il codice "Y" nel campo 03 e poi richiamare il fascicolo in correzione per completare l’acquisizione.

Ricostituzione e riliquidazione delle pensioni

Per riliquidare pensioni già liquidate in forma contributiva secondo il nuovo sistema, i dati vanno inseriti nella sezione "Variazione dei dati per il calcolo della pensione retributiva" del pannello VCA. Nel campo VAR. deve essere indicato il codice "1"; nel campo DECORR. i primi due caratteri devono riportare il codice della gestione, con gli stessi codici previsti per le nuove liquidazioni, mentre il terzo e quarto carattere indicano l’anno di decorrenza, con valore "90" per decorrenze antecedenti al 1990. Nei campi N.SETT. e RETR.SETT. vanno riportati, rispettivamente, le settimane di anzianità contributiva e la retribuzione o il reddito medio settimanale pensionabile relativi alla gestione considerata.

Supplementi e calcolo retributivo

Per i supplementi con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 relativi a contributi delle gestioni dei lavoratori autonomi, i dati per la liquidazione in forma retributiva vanno segnalati tramite il pannello VS1 secondo le modalità già previste per i supplementi da lavoro dipendente. Anche in questo caso, per i contributi autonomi deve essere indicato l’importo IVS per il calcolo in forma contributiva.

Operatività dei programmi e evidenziazione sul Mod. TE08

I programmi per la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni dei lavoratori autonomi sono già operativi. Gli aggiornamenti consentono inoltre di evidenziare sul Mod. TE08 i dati relativi alla liquidazione della pensione in forma retributiva. Per le pensioni liquidate con il nuovo sistema viene riportata l’annotazione secondo cui la pensione è calcolata sia con i criteri della legge n. 233/1990 sia con le norme precedenti e viene posta in pagamento nell’importo più elevato.

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