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Circolare

Circolare numero 183 del 10-7-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce puntualizzazioni sull’applicazione del decreto-legge 1 aprile 1989 n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989 n. 181, e del D.I. 18 settembre 1989 n. 331. Vengono chiariti i documenti richiesti per la domanda, i casi in cui spetta o non spetta l’indennità "una tantum", i termini per la presentazione dell’istanza, gli effetti delle dimissioni tardive, il criterio di calcolo della misura del beneficio, le modalità della dichiarazione giurata e la disciplina temporale dell’assegno integrativo.

Chiarimenti applicativi su indennità "una tantum", assegno integrativo e relativa documentazione

Chiarimenti applicativi su indennità "una tantum" e assegno integrativo

La circolare interviene per chiarire alcuni profili applicativi del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, e del D.I. 18 settembre 1989, n. 331. Le puntualizzazioni riguardano soprattutto la documentazione da produrre, i requisiti soggettivi, i termini di presentazione della domanda, gli effetti di dimissioni tardive, il criterio di calcolo della misura del beneficio e la durata dell’assegno integrativo.

Documentazione a supporto della domanda

Per l’accesso alla provvidenza, gli interessati devono allegare la documentazione comprovante:

  • l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività che intendono intraprendere;
  • l’iscrizione nell’albo professionale previsto per tale attività;
  • oppure l’attesa dell’autorizzazione o dell’iscrizione all’albo.

In aggiunta, l’art. 2, comma 3, del D.I. n. 331/1989 richiede che sia attestato lo svolgimento di iniziative finalizzate all’avvio dell’attività. A tal fine, la circolare indica come mezzi di prova ordinari il contratto di affitto dei locali e i contratti di fornitura di acqua, luce, gas e simili. Rimane ferma la facoltà degli Uffici del lavoro di svolgere ogni accertamento sull’effettivo inizio dell’attività dichiarata.

Soggetti ammessi e ipotesi escluse

L’indennità "una tantum" spetta esclusivamente a chi intraprende un’attività autonoma come titolare. Ne consegue che l’autorizzazione o l’iscrizione all’albo deve essere conseguita a nome proprio del richiedente.

Non rientrano nell’ambito del beneficio:

  • l’attività svolta in qualità di coadiuvante di impresa individuale;
  • la prosecuzione di un’attività autonoma già in essere, sia in forma individuale sia societaria.

In tali ipotesi, secondo la circolare, non si realizzano le condizioni richieste per ottenere il beneficio.

Termini per la domanda e riferimenti temporali del beneficio

La verifica dei requisiti temporali è ancorata allo status di lavoratore in godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, che deve sussistere:

  • alla data del 4 aprile 1989, oppure
  • se l’ammissione al trattamento è successiva, non oltre il 7 dicembre 1989.

Quanto alla domanda di liquidazione, la legge non fissa un termine perentorio. Tuttavia, poiché l’art. 3, primo comma, del D.I. n. 331/1989 indica il 31 dicembre 1991 come termine per la verifica dell’eventuale residuo del contingente, la circolare individua in tale data il termine finale utile per presentare la domanda.

Dimissioni tardive e mantenimento delle condizioni

La circolare precisa che costituisce requisito inderogabile e sufficiente per il beneficio il godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale alla data utile del 4 aprile 1989, o, in caso di ammissione successiva, non oltre il 7 dicembre 1989.

Se le dimissioni vengono rassegnate dopo il termine del periodo di percezione del trattamento, l’erogazione relativa al periodo successivo alla data utile deve essere annullata e l’importo recuperato integralmente sull’indennità "una tantum".

Per la permanenza delle condizioni di legge occorre inoltre verificare la situazione dell’interessato dopo la fine dell’integrazione salariale:

  • se interviene rioccupazione presso la propria impresa, il diritto al beneficio cessa;
  • è invece irrilevante che permanga lo stato di sospensione fino alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro.

Determinazione della misura dell’indennità

La misura dell’indennità, pari a 36/42 mensilità, deve essere calcolata assumendo come base l’importo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale, al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986.

La riduzione è indicata nella misura:

  • del 4,69%;
  • elevata al 4,94% a decorrere dal 13 maggio 1991.

Dichiarazione giurata dopo 12 mesi

Alla scadenza dei 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, l’interessato deve rendere una dichiarazione giurata per attestare di non essersi rioccupato alle dipendenze di terzi nel periodo considerato.

La circolare chiarisce che tale dichiarazione può essere resa davanti al Cancelliere della Pretura, con espresso richiamo all’art. 2, comma 4, del D.I. 18 settembre 1989, n. 331.

Assegno integrativo: durata della disciplina e prosecuzione del beneficio

L’art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 120/1989 stabilisce che le disposizioni sull’assegno integrativo, previste dal comma 4 dello stesso articolo, operano fino al 31 dicembre 1990.

La circolare, in integrazione alle precedenti istruzioni e in analogia con quanto chiarito per l’agevolazione contributiva in favore del datore di lavoro, precisa che l’assegno integrativo può essere corrisposto anche oltre il 31 dicembre 1990 fino al completamento del periodo massimo di 18 mesi, purché l’assunzione alle condizioni di legge sia avvenuta entro il 31 dicembre 1990.

Punti principali

Documentazione da allegare alla domanda

È confermato che gli interessati devono produrre la documentazione che dimostri l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività o l’iscrizione all’albo professionale, oppure l’attesa di tale autorizzazione o iscrizione. Inoltre, per provare l’effettivo avvio dell’attività, possono valere come elementi probatori il contratto di affitto dei locali e i contratti di fornitura di acqua, luce, gas e simili. Gli Uffici del lavoro sono comunque autorizzati a svolgere ogni accertamento utile sull’effettivo inizio dell’attività dichiarata.

Esclusione per attività come coadiuvante o prosecuzione di attività preesistente

L’indennità "una tantum" spetta solo a chi intraprende un’attività autonoma in qualità di titolare. Perciò l’abilitazione o l’iscrizione all’albo deve essere intestata personalmente al richiedente. Non danno diritto al beneficio né l’attività svolta come coadiuvante di impresa individuale né la prosecuzione di un’attività autonoma già esistente, sia in forma individuale sia societaria.

Termine per la presentazione della domanda

I requisiti temporali vanno verificati in relazione allo status di lavoratore in trattamento straordinario di integrazione salariale al 4 aprile 1989, oppure, se l’ammissione è successiva, non oltre il 7 dicembre 1989. Pur non essendo previsto dalla legge un termine perentorio per la domanda, la circolare individua il 31 dicembre 1991 come termine finale utile per la presentazione, in coerenza con la verifica dell’eventuale residuo del contingente prevista dal D.I. n. 331/89.

Dimissioni tardive e permanenza dei requisiti

Il requisito essenziale è il godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale alla data del 4 aprile 1989, o entro il 7 dicembre 1989 in caso di ammissione successiva. Se le dimissioni sono rassegnate in ritardo, il trattamento percepito oltre la data utile deve essere annullato e l’importo recuperato sull’indennità "una tantum". Va inoltre verificato che dopo la cessazione dell’integrazione salariale non vi sia stata rioccupazione presso la propria impresa, circostanza che farebbe venir meno il diritto al beneficio.

Misura dell’indennità "una tantum"

La misura pari a 36/42 mensilità deve essere calcolata assumendo l’importo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, pari al 4,69%, elevata al 4,94% dal 13 maggio 1991.

Dichiarazione giurata e sua formalizzazione

La dichiarazione giurata da rendere alla scadenza dei 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, per attestare che nel periodo l’interessato non si è rioccupato alle dipendenze di terzi, può essere resa davanti al Cancelliere della Pretura. La possibilità è richiamata espressamente con riferimento all’art. 2, comma 4, del D.I. 18 settembre 1989 n. 331.

Assegno integrativo: proroga oltre il 31 dicembre 1990

L’art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 120/89 prevede che la disciplina dell’assegno integrativo operi fino al 31 dicembre 1990. La circolare precisa tuttavia che, in analogia con quanto già chiarito per l’agevolazione contributiva, l’assegno integrativo può essere corrisposto anche oltre tale data fino al completamento del periodo massimo di 18 mesi, se l’assunzione alle condizioni di legge è avvenuta entro il 31 dicembre 1990.

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