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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 378/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/03/2023 con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. relativa a: 1) reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73, co.2 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) commessi 2002-2004; 2) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con condotta perdurante dal 1990. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice verificato se la nuova istanza contenesse elementi sostanzialmente diversi rispetto alla precedente già respinta.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la nuova istanza non conteneva elementi nuovi rispetto alla precedente già rigettata (ordinanza dell'11 maggio 2022, divenuta definitiva). Il tribunale ha ribadito il principio secondo cui l'art. 666, comma 2, c.p.p. impedisce la riproposizione di richieste basate sui medesimi elementi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Imposta l'inammissibilità delle istanze in sede esecutiva che costituiscano mera riproposizione, fondata sui medesimi elementi, di una precedente istanza già rigettata; strumento di preclusione per evitare richieste dilatorie

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'istanza in materia di continuazione da proporre in sede esecutiva; utilizzata dal ricorrente per chiedere il riconoscimento della continuazione tra più sentenze

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di versamento alla Cassa delle ammende per il ricorrente; applicata per imporre l'ammenda di euro 3.000,00

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla concorso di reati/pena unica; invocata dal ricorrente nel motivo ma non ritenuta idonea a superare la preclusione applicata dal giudice dell'esecuzione

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis, primo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso; norma sostanziale che qualifica uno dei reati per i quali si chiedeva la continuazione

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 2, e art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sulla disciplina degli stupefacenti; specificano i reati di produzione, traffico e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti considerati nella richiesta di continuazione

  • art. 28, 649 e 669 cod. proc. pen. (richiamati nel ragionamento)

    art. 28, art. 649 e art. 669 cod. proc. pen.

    Richiamate a titolo di principio generale sul divieto del ne bis in idem e sulla preclusione processuale: supportano la portata generale del principio che limita la riproposizione di istanze basate sugli stessi elementi

Massime di principio

  • Una nuova istanza in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) è ammissibile solo se fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati; semplice riformulazione o approfondimento argomentativo dei medesimi fatti non è sufficiente
  • L'art. 666, comma 2, c.p.p. funziona come strumento di preclusione per evitare istanze dilatorie: il giudice può dichiarare inammissibile la richiesta ripropositiva
  • Se una precedente ordinanza di rigetto è divenuta definitiva (anche per mancata ammissibilità in Cassazione), la preclusione rende molto difficile ogni nuova istanza basata sugli stessi elementi
  • Chi propone nuovamente l'istanza deve indicare con precisione quali sono i nuovi elementi (fatti o prove) non esaminati precedentemente e perché tali elementi giustificherebbero una diversa valutazione
  • Esiste il rischio di condanna alle spese e di versamento alla Cassa delle ammende per ricorsi giudicati manifestamente inammissibili o ripetitivi; valutare preliminarmente la novità della domanda per evitare sanzioni

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