Sentenza n. 4066/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Roma sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 7 maggio 2025. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Nel corso del giudizio, la Prefettura di Roma ha comunicato di avere definito il procedimento con provvedimento espresso di diniego del 27 gennaio 2026, comunicato via PEC il 30 gennaio 2026. Poiché l'amministrazione ha concluso il procedimento, è venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione sull'azione avverso il silenzio e sull'accertamento dell'obbligo di provvedere. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda. Il Tribunale ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio, euro 903,25 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La conclusione del procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio e comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto dei valori medi e dell'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Nel gratuito patrocinio nel processo amministrativo i compensi spettanti al difensore sono dimezzati.
art. 4 D.M. n. 55/2014
Ai fini della liquidazione del compenso sono valutate le caratteristiche dell'attività difensiva, la natura e complessità dell'affare e il risultato del giudizio; il compenso è ulteriormente ridotto in caso di definizione in rito secondo i parametri applicati dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso sul procedimento oggetto dell'azione fa venir meno l'interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'adozione del provvedimento espresso durante il giudizio sul silenzio non determina, nell'ambito di quel giudizio, una decisione sulla legittimità sostanziale del provvedimento sopravvenuto; l'eventuale impugnazione deve essere proposta con autonomo ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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