Regolamento (UE) 2023/128
Regolamento (UE) 2023/128 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui per cinque sostanze attive nei prodotti alimentari e nei mangimi, in coerenza con il venir meno o il mancato rinnovo di diverse autorizzazioni fitosanitarie. Per benalaxyl alcuni LMR vengono mantenuti o ridotti in funzione degli usi del benalaxyl-M, mentre per bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos gli LMR sono sostanzialmente soppressi e riportati al limite di determinazione. L’applicazione decorre dall’8 agosto 2023, con un periodo transitorio per consentire l’adeguamento degli Stati membri e degli operatori.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos negli alimenti e mangimi, aggiornando gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e dei mangimi, agli Stati membri e, indirettamente, ai paesi terzi e ai partner commerciali dell’Unione per quanto riguarda i residui di specifiche sostanze attive antiparassitarie in o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui prodotti per i quali erano fissati LMR per benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos; per alcune sostanze sono mantenuti o ridotti LMR specifici, per altre gli LMR sono soppressi e sostituiti dal limite di determinazione (LD). Si applica dal 8 agosto 2023, dopo l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dei livelli massimi di residui per benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica è motivata, in via generale, dal mancato rinnovo o dalla cessazione dell’approvazione di alcune sostanze attive fitosanitarie, dalla revoca delle relative autorizzazioni e dall’assenza di tolleranze all’importazione o di limiti del Codex per alcune di esse. La Commissione richiama inoltre il parere e le valutazioni dell’EFSA e le consultazioni con i laboratori di riferimento dell’Unione e con i partner commerciali tramite l’OMC.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i residui delle sostanze benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos in o su prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. L’intervento incide sia sui prodotti di origine vegetale sia, per il fenamifos e per alcune categorie trattate nell’allegato V, su prodotti di origine animale. Gli effetti sono rilevanti per gli operatori alimentari e mangimistici, per gli Stati membri chiamati ad applicare i nuovi LMR e per i paesi terzi interessati dall’export verso l’Unione.
Benalaxyl: mantenimento, riduzione e limiti di determinazione
Per il benalaxyl, la Commissione distingue tra colture per le quali gli LMR restano compatibili con i consumatori e colture per le quali il limite va ridotto. Sono mantenuti gli LMR per uve da tavola, patate, aglio, cipolle, scalogni, cocomeri/angurie, lattughe e porri, tenendo conto degli usi autorizzati del benalaxyl-M, la cui definizione di residuo coincide con quella del benalaxyl come somma di isomeri. Restano anche gli LMR per uve da vino e meloni, in quanto corrispondenti ai CXL del Codex e ritenuti sicuri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005. Al contrario, per melanzane e pomodori gli LMR vengono abbassati per allinearsi agli LMR del benalaxyl-M; per peperoni e semi di colza gli LMR sono ridotti al limite di determinazione.
Bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos: soppressione degli LMR
Per bromoxynil, clorsulfuron ed epossiconazolo, la Commissione sopprime gli LMR esistenti negli allegati II o III del regolamento (CE) n. 396/2005 e li sostituisce, nell’allegato V, con il limite di determinazione per tutti i prodotti. La logica è uniforme: cessazione o mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva, revoca delle autorizzazioni nazionali, assenza di CXL e di tolleranze all’importazione. Per bromoxynil la soppressione avviene dall’allegato II; per clorsulfuron ed epossiconazolo dall’allegato III, parte A.
Per il fenamifos, oltre alla cessazione dell’approvazione e alla revoca delle autorizzazioni, la Commissione richiama le preoccupazioni dell’EFSA sui rischi per la salute dei consumatori e la mancanza di dati sufficienti sui metaboliti M01 e M02. Anche in questo caso, gli LMR dell’allegato II sono soppressi e nell’allegato V vengono fissati limiti di determinazione per tutti i prodotti. Il testo dell’allegato include anche valori specifici per taluni prodotti di origine animale, tra cui latte, uova e categorie di animali terrestri, secondo la struttura dell’allegato V.
Base tecnica, consultazioni e riesame
La Commissione indica di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea sui residui di antiparassitari, i quali hanno suggerito limiti di determinazione specifici per prodotto analiticamente rilevabili. Sono stati inoltre consultati i partner commerciali dell’Unione in sede OMC. Nell’allegato relativo al benalaxyl compare una previsione di riesame: per alcune voci la Commissione terrà conto di ulteriori informazioni sul metabolismo delle colture e sulle sperimentazioni sui residui se presentate entro il 19 gennaio 2025; in mancanza, terrà conto dell’assenza di tali informazioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, si applica solo dall’8 agosto 2023, consentendo un periodo di adeguamento per Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come previsto dalla sua clausola finale.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. In particolare, per benalaxyl sono aggiornati gli LMR nell’allegato II; le colonne relative a bromoxynil e fenamifos sono soppresse dall’allegato II; nell’allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative a clorsulfuron ed epossiconazolo; nell’allegato V sono aggiunte nuove colonne per bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos con LMR corrispondenti al limite di determinazione per la maggior parte dei prodotti.
Benalaxyl: mantenimento, riduzione e conferma di alcuni LMR
Per il benalaxyl, definito insieme al benalaxyl-M come somma di isomeri, sono mantenuti gli LMR considerati sicuri per i consumatori su uve da tavola, patate, aglio, cipolle, scalogni, cocomeri/angurie, lattughe e porri; per uve da vino e meloni sono mantenuti gli LMR già corrispondenti ai CXL del Codex. Gli LMR per melanzane e pomodori sono abbassati per allinearsi ai più bassi LMR del benalaxyl-M. Per peperoni e semi di colza gli LMR sono ridotti al limite di determinazione. Il testo dell’allegato contiene inoltre una clausola di riesame per alcune informazioni mancanti, da presentare entro il 19 gennaio 2025.
Bromoxynil: soppressione degli LMR e applicazione del limite di determinazione
Poiché l’approvazione del bromoxynil non è stata rinnovata, le autorizzazioni sono state revocate e non esistono CXL o tolleranze all’importazione, gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato II sono soppressi ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a). Nell’allegato V sono introdotti LMR pari al limite di determinazione per tutti i prodotti. È richiamata, per alcune voci, una carenza di informazioni sui metodi di analisi da riesaminare al 29 ottobre 2016, sebbene il regolamento non introduca nuovi termini operativi generali oltre a quelli indicati nell’allegato.
Clorsulfuron: soppressione degli LMR e passaggio al limite di determinazione
Per il clorsulfuron, la scadenza dell’approvazione al 31 dicembre 2019 e la mancata presentazione della domanda di rinnovo hanno comportato la revoca delle autorizzazioni nazionali; non essendovi CXL né tolleranze all’importazione, gli LMR dell’allegato III, parte A, sono soppressi. Nell’allegato V sono fissati LMR al limite di determinazione per tutti i prodotti.
Epossiconazolo: soppressione degli LMR e passaggio al limite di determinazione
Per l’epossiconazolo, cessato il 30 aprile 2020 con ritiro della domanda di rinnovo e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, e in assenza di CXL o tolleranze all’importazione, gli LMR dell’allegato III, parte A, sono soppressi. Nell’allegato V sono stabiliti LMR al limite di determinazione per tutti i prodotti.
Fenamifos: soppressione degli LMR e disciplina del residuo nei prodotti di origine animale
Per il fenamifos, il mancato rinnovo dell’approvazione e la revoca delle autorizzazioni, unitamente alle preoccupazioni EFSA sui rischi per i consumatori e all’assenza di dati completi sui metaboliti M01 e M02, giustificano la soppressione degli LMR nell’allegato II. Nell’allegato V sono fissati LMR al limite di determinazione per tutti i prodotti, inclusi alcuni prodotti di origine animale, con valori specifici indicati per latte, uova e talune categorie zootecniche.
Base scientifica, consultazioni e periodo transitorio
La Commissione richiama le consultazioni con i laboratori di riferimento dell’Unione per i residui di antiparassitari, che hanno proposto limiti di determinazione specifici per prodotto rilevabili analiticamente. I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’OMC e le osservazioni sono state considerate. È previsto un periodo ragionevole prima dell’applicazione dei nuovi LMR per consentire l’adeguamento di Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dall’8 agosto 2023 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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