Regolamento (UE) 2023/131
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/131 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e dispone la sorveglianza delle importazioni di accessori fusi per tubi originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime antidumping già applicabile agli accessori fusi per tubi originari della Repubblica popolare cinese, non modificando il dazio in sé ma la classificazione TARIC. La Commissione ritiene infatti che l’attuale struttura tariffaria non consenta una sorveglianza adeguata, soprattutto per gli accessori non filettati, che potrebbero essere importati e poi filettati nell’Unione. Vengono quindi creati nuovi codici TARIC e precisate le descrizioni di alcuni codici esistenti, con contestuale assoggettamento a sorveglianza delle importazioni dalla RPC.
Modifica la struttura dei codici TARIC e introduce la sorveglianza delle importazioni dalla RPC per accessori fusi per tubi soggetti a dazio antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di accessori fusi per tubi classificati sotto il codice NC ex 7307 19 10 e relativi codici TARIC, originari della Repubblica popolare cinese. Incide in particolare sulla distinzione tra prodotti filettati e non filettati e tra diversi materiali (ghisa malleabile, ghisa a grafite sferoidale e altri materiali), ai fini della corretta sorveglianza statistica e doganale. Restano fermi i dazi antidumping già istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 sui codici TARIC soggetti a misura; il regolamento mira anche a ricomprendere eventuali futuri codici corrispondenti. Non riguarda, per definizione del prodotto, i componenti di base per raccordi a compressione con filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, espressamente esclusi.
Modifica della struttura TARIC e sorveglianza delle importazioni di accessori fusi per tubi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/131 della Commissione interviene sul regime antidumping relativo agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, già disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259. La Commissione constata che l’attuale classificazione TARIC non consente una sorveglianza adeguata dei flussi importativi dalla RPC, in particolare per i prodotti non filettati che potrebbero essere importati senza misura e filettati successivamente nell’Unione.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036 in materia di difesa contro le importazioni oggetto di dumping e sul codice doganale dell’Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. La finalità non è l’istituzione di un nuovo dazio, ma l’adeguamento dei codici TARIC per consentire un controllo più preciso delle importazioni e una migliore separazione tra prodotti soggetti a dazio antidumping e prodotti esclusi o non soggetti a misura.
Ambito del prodotto interessato
Il prodotto in esame resta quello già definito dal regolamento (UE) 2019/1259: accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, con esclusione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio. La Commissione richiama che la filettatura costituisce l’ultima fase del processo produttivo; per questo gli accessori fusi non filettati o semilavorati potrebbero essere importati sotto un codice residuo e poi filettati nell’Unione.
Nuova articolazione dei codici TARIC
L’articolo 1 del regolamento aggiunge al regolamento (UE) 2019/1259 nuovi paragrafi con una riorganizzazione dettagliata dei codici TARIC. Vengono creati codici distinti per:
- prodotti filettati e non filettati;
- ghisa malleabile, ghisa a grafite sferoidale e altri materiali;
- specifiche tipologie espressamente escluse dalla definizione del prodotto in esame.
Tra i nuovi codici figurano, per i prodotti filettati, 7307191003, 7307191005, 7307191013 e 7307191030; per i non filettati, 7307191035, 7307191040 e 7307191045. I codici 7307191010 e 7307191020, già soggetti a dazio antidumping, restano invariati quanto al loro effetto sostanziale, ma la descrizione viene sostituita con "altri" per allinearla alla nuova struttura.
Sorveglianza delle importazioni dalla RPC
L’articolo 2 stabilisce che le importazioni rientranti nei codici TARIC di cui all’articolo 1, o in eventuali futuri codici corrispondenti, originarie della Repubblica popolare cinese, sono soggette a sorveglianza. Il richiamo all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 consente alla Commissione di seguire l’andamento statistico delle importazioni di accessori fusi per tubi e di disporre di dati più affidabili sui flussi commerciali, soprattutto per distinguere i prodotti effettivamente soggetti a misura da quelli non filettati o altrimenti esclusi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto e finalità della modifica TARIC
La Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 perché la struttura TARIC esistente non consente di distinguere in modo sufficientemente affidabile i flussi di importazione di accessori fusi per tubi filettati e non filettati provenienti dalla RPC. La nuova articolazione tariffaria serve a migliorare la sorveglianza statistica e doganale delle importazioni, senza incidere sulla sostanza del dazio antidumping già in vigore.
Nuovi codici TARIC e revisione delle descrizioni
All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 sono aggiunti nuovi codici TARIC per prodotti filettati e non filettati, distinti anche per materiale. Sono creati, tra gli altri, i codici 7307191003, 7307191005, 7307191013 per specifiche esclusioni e i codici 7307191030, 7307191035, 7307191040 e 7307191045 per categorie residue o non filettate. I codici TARIC 7307191010 e 7307191020, già soggetti a misura, mantengono il regime applicabile ma vengono ricondotti alla descrizione "altri" per coerenza con la nuova struttura.
Sorveglianza delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese
Le importazioni rientranti nei codici TARIC di cui all’articolo 1, o in eventuali futuri codici corrispondenti, originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a sorveglianza ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. La sorveglianza è finalizzata a consentire alla Commissione di seguire l’andamento statistico delle importazioni di accessori fusi per tubi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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