Regolamento (UE) 2023/111
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia, a seguito di un’inchiesta complessa che ha accertato dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso di causalità. La Commissione ha anche esaminato distorsioni relative alle materie prime in Indonesia, ritenendole rilevanti almeno per parte degli esportatori, e ha modulato il livello del dazio in funzione del margine di dumping e, per Musim Mas, delle condizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Il testo chiarisce in modo molto puntuale la definizione del prodotto, escludendo vari sottotipi e usi finali, e disciplina fatture, codici TARIC e trattamento dei nuovi esportatori.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acidi grassi con catena C6, C8, C10, C12, C14, C16 o C18, indice di iodio inferiore a 105 g/100 g e grado di scissione almeno del 97 %, sia in forma pura sia in miscele, classificati in determinati codici NC/TARIC ed originari dell’Indonesia. Sono espressamente esclusi gli acidi grassi destinati alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sostenibili certificati ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001; inoltre restano fuori dall’inchiesta i prodotti da rifiuti/sottoprodotti certificati per biodiesel e gli altri tipi di acidi grassi chiaramente esclusi nei considerando. Le aliquote individuali si applicano solo se accompagnate da valida fattura commerciale conforme; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/111: dazio antidumping definitivo sugli acidi grassi originari dell’Indonesia
Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione sulle importazioni di acidi grassi dall’Indonesia e istituisce misure definitive per ripristinare condizioni di concorrenza leale nel mercato dell’Unione. La Commissione ha esaminato anche una parallela problematica di distorsioni delle materie prime nel paese esportatore, nonché numerose osservazioni delle parti interessate su definizione del prodotto, rappresentatività dell’industria dell’Unione, interesse dell’Unione e rischio di elusione.
Contesto procedurale
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 30 novembre 2021 su denuncia della CUTFA per conto dell’industria dell’Unione; una separata inchiesta antisovvenzioni è stata aperta il 13 maggio 2022. Nel corso del procedimento la Commissione ha raccolto risposte ai questionari, svolto visite di verifica e deciso di non adottare misure provvisorie, proseguendo l’istruttoria fino alla divulgazione finale del 1º agosto 2022, seguita da ulteriori divulgazioni del 4 ottobre e del 28 novembre 2022. Il 24 agosto 2022 la CUTFA ha ritirato la denuncia, ma la Commissione ha comunque proseguito il procedimento, ritenendo che il ritiro non imponesse la chiusura automatica dell’inchiesta e che non emergesse un interesse dell’Unione a interromperla.
Definizione del prodotto e ambito materiale
Il prodotto in esame è costituito da acidi grassi con catena C6, C8, C10, C12, C14, C16 o C18, indice di iodio inferiore a 105 g/100 g e grado di scissione pari almeno al 97 %, comprendenti sia singoli acidi grassi sia miscele. La Commissione ha chiarito, dopo le osservazioni delle parti, che il riferimento al grado di scissione è essenziale per distinguere il prodotto oggetto dell’inchiesta da altre categorie di acidi grassi, in particolare quelli destinati alla produzione di biodiesel. Sono quindi esclusi gli acidi grassi per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sostenibili certificati secondo la direttiva (UE) 2018/2001, nonché gli acidi grassi prodotti a partire da rifiuti e certificati per biodiesel, che la Commissione ha considerato non concorrenti con il prodotto simile dell’industria dell’Unione.
La Commissione ha respinto varie richieste di esclusione ulteriori, tra cui quelle relative ad acido oleico alimentare, acido palmitico per mangimi, diversi tipi di acidi grassi prodotti da Ecogreen e acidi grassi C8-C10. Il criterio decisivo è rimasto la similitudine delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e l’effettiva concorrenza con il prodotto dell’industria dell’Unione; il solo uso finale o la diversa materia prima non sono stati ritenuti sufficienti, salvo il caso dei prodotti esclusi per l’uso biodiesel certificato.
Valore normale, prezzo all’esportazione e dumping
Per il calcolo del valore normale la Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite sul mercato interno dei produttori esportatori che hanno collaborato e, per numerosi tipi di prodotto, ha utilizzato il prezzo medio ponderato delle vendite interne effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Per i tipi non venduti in quantitativi rappresentativi, o non venduti affatto, il valore normale è stato costruito secondo l’articolo 2 del regolamento di base, aggiungendo al costo di produzione le SGAV e il profitto appropriati.
Il prezzo all’esportazione è stato in linea generale costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione, con gli adeguamenti necessari per costi, SGAV e profitto degli operatori collegati; per le vendite tramite intermediari collegati la Commissione ha distinto i casi in cui si trattava di una vera e propria entità economica unica o di un organismo con funzioni analoghe a quelle di un agente. In particolare, su alcune questioni relative a Wilmar, la Commissione ha ritenuto di dover rivedere il calcolo del prezzo all’esportazione. I margini di dumping definitivi sono risultati pari al 46,4 % per Musim Mas, al 15,2 % per Wilmar e al 26,6 % per le altre società che hanno collaborato; per tutte le altre società è stato applicato il 46,4 %.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ha individuato 15 produttori dell’Unione come industria dell’Unione e ha constatato che il mercato dell’Unione si era contratto solo moderatamente nel periodo in esame, mentre le importazioni indonesiane erano cresciute in volume e, soprattutto, in quota di mercato. Le importazioni dall’Indonesia sono passate da circa 203 000 tonnellate nel 2018 a circa 228 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con una quota di mercato in aumento dal 17,1 % al 20,3 %.
Sul piano dei prezzi, la Commissione ha riscontrato una significativa pressione al ribasso: l’undercutting medio ponderato è stato superiore al 20 % e le importazioni indonesiane hanno contribuito alla depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione, che non è riuscita a trasferire interamente gli aumenti dei costi delle materie prime ai clienti. Gli indicatori di volume hanno mostrato cali di produzione, capacità, utilizzo degli impianti, vendite e occupazione; gli indicatori microeconomici hanno evidenziato redditività bassa o negativa per gran parte del periodo, flussi di cassa deboli, investimenti limitati e utile sul capitale investito insufficiente.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione ha attribuito il pregiudizio notevole principalmente alle importazioni oggetto di dumping dall’Indonesia, escludendo che altri fattori interrompessero il nesso causale. Ha esaminato importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, consumo, materie prime e presunte inefficienze, concludendo che nessuno di essi spiegava in misura sufficiente il deterioramento osservato. In particolare, il calo temporaneo del consumo legato alla pandemia di COVID-19 e le difficoltà di approvvigionamento degli esportatori indonesiani hanno inciso solo temporaneamente, mentre la pressione competitiva delle importazioni a basso prezzo ha avuto effetti strutturali sui prezzi e sulla redditività dell’industria dell’Unione.
Distorsioni relative alle materie prime in Indonesia
Ai fini della determinazione del livello delle misure, la Commissione ha esaminato le distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per Musim Mas ha accertato che le principali materie prime, olio di palma greggio e olio di palmisti greggio, erano soggette in Indonesia a tassa all’esportazione e prelievo all’esportazione, oltre che a meccanismi di prezzo interno che mantenevano i prezzi domestici significativamente inferiori ai benchmark internazionali. La Commissione ha ritenuto che tali distorsioni fossero "considerevolmente minori" rispetto ai prezzi internazionali rappresentativi e incidessero in modo rilevante sulla formazione del costo di produzione.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure era nell’interesse dell’Unione. Ha ritenuto che l’industria dell’Unione, colpita da bassa redditività e perdita di quota di mercato, avrebbe beneficiato di un ripristino di condizioni di mercato più eque, con la possibilità di aumentare investimenti, produzione e vendite. Per gli utilizzatori ha riconosciuto possibili aumenti di costo, ma ha ritenuto che non sarebbero sproporzionati, anche perché molte imprese utilizzatrici dispongono di margini sufficienti e parte degli acquisti può essere sostituita da forniture dell’Unione o di altri paesi terzi, in particolare la Malaysia. La Commissione ha inoltre osservato che la capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione è tale da poter sostituire gran parte delle importazioni indonesiane.
Misure definitive, fatturazione e nuovi esportatori
Le misure definitive sono state fissate al livello del margine di dumping per Wilmar e per tutte le altre società, mentre per Musim Mas il dazio è stato mantenuto al 46,4 % in ragione dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, e dell’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter. Il regolamento prevede anche una disciplina antifrode: le aliquote individuali si applicano solo con una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione del produttore; in difetto, si applica il dazio per tutte le altre società.
È inoltre previsto un meccanismo per i nuovi produttori esportatori indonesiani: l’allegato può essere aggiornato se il soggetto dimostra di non aver esportato durante il periodo dell’inchiesta, di non essere collegato a soggetti già soggetti alle misure e di aver iniziato o assunto un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione dopo tale periodo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le disposizioni finali richiamano inoltre le regole finanziarie dell’Unione in materia di interessi sui rimborsi e confermano che il regolamento è stato adottato secondo il parere del comitato competente.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario dell’Indonesia. Le aliquote definitive sono fissate al 46,4 % per P.T. Musim Mas, al 15,2 % per P.T. Wilmar Nabati Indonesia, al 26,6 % per le altre imprese che hanno collaborato elencate nell’allegato e al 46,4 % per tutte le altre società.
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto comprende acidi grassi C6-C18 con indice di iodio inferiore a 105 g/100 g e grado di scissione almeno pari al 97 %, in forma pura o in miscela. Sono esclusi gli acidi grassi per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sostenibili certificati secondo la direttiva (UE) 2018/2001, nonché gli acidi grassi prodotti a partire da rifiuti e certificati per biodiesel; il regolamento precisa inoltre che alcuni tipi e impieghi specifici non rientrano nell’ambito dell’inchiesta.
Fattura commerciale e applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali per le società nominate si applicano solo se le importazioni sono accompagnate da una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica su quantità, produttore, paese di origine, codice TARIC e completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio per tutte le altre società.
Trattamento delle merci danneggiate e norme doganali
Se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e il valore in dogana è ridotto proporzionalmente ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il dazio antidumping è ridotto in modo corrispondente. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme doganali ordinarie.
Nuovi produttori esportatori
L’allegato può essere modificato per aggiungere un nuovo produttore esportatore indonesiano che dimostri cumulativamente: mancata esportazione durante il periodo dell’inchiesta (1º ottobre 2020 - 30 settembre 2021), assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure, ed esportazioni effettive o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantità significative nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta.
Ragioni del dazio a livello del margine di dumping per Musim Mas
Per Musim Mas la Commissione ha ritenuto, in presenza di distorsioni delle materie prime in Indonesia (tasse e prelievi all’esportazione su olio di palma greggio e olio di palmisti greggio e prezzi interni distorti), che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio; per tale ragione il dazio è fissato al 46,4 %.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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