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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/127

Regolamento (UE) 2023/127 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per rivedere i livelli massimi di residui dell’acequinocil in vari prodotti alimentari. La modifica deriva da domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dalle valutazioni dell’EFSA, che ha ritenuto accettabili i nuovi valori dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Il testo fissa in particolare un LMR di 0,05 mg/kg per i cachi, sulla base dell’estrapolazione da prove sui residui nelle mele, e conferma o aggiorna altri limiti nell’allegato. Sono previste anche note di riesame per alcune categorie di prodotti, con termine informativo al 2 agosto 2024 per taluni dati mancanti.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per fissare nuovi livelli massimi di residui di acequinocil in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nella produzione, commercializzazione e controllo di prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale nell’Unione europea, limitatamente ai residui della sostanza attiva acequinocil. Incide sugli LMR elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per specifici prodotti vegetali e, in misura generale, per taluni prodotti di origine animale; non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna i limiti vigenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 23 febbraio 2023 per tutti gli LMR proposti.

Modifica degli LMR di acequinocil

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato II per la sostanza attiva acequinocil. La finalità è adeguare i limiti sulla base di nuove domande autorizzative, delle valutazioni scientifiche EFSA e delle linee guida tecniche dell’Unione in materia di fissazione ed estrapolazione degli LMR.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione adotta il regolamento richiamando l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, che consente la modifica degli LMR sulla base della valutazione del rischio. Le domande di revisione sono state presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e valutate dallo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 8; l’EFSA ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, formulando pareri motivati.

Secondo i considerando, l’EFSA ha verificato la completezza dei dati e ha concluso che le modifiche richieste sono accettabili per la sicurezza dei consumatori. La valutazione ha riguardato 27 gruppi specifici di consumatori europei e ha considerato sia l’esposizione cronica lungo l’arco della vita sia l’esposizione acuta derivante da consumi elevati, senza evidenziare superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

LMR per i cachi e uso dell’estrapolazione

Una parte specifica del regolamento riguarda i cachi. In relazione a una domanda di modifica dell’LMR vigente, uno Stato membro ha chiesto di applicare la procedura accelerata e di fissare il valore sulla base di sperimentazioni sui residui nelle mele. La Commissione richiama le linee guida dell’Unione sull’estrapolazione degli LMR e ritiene possibile estendere ai cachi i risultati ottenuti sulle mele.

Di conseguenza, il regolamento fissa per i cachi un LMR pari a 0,05 mg/kg. Il testo precisa che, in questo caso, non è necessario richiedere un ulteriore parere motivato all’EFSA sui cachi, poiché la valutazione si fonda su una precedente analisi scientifica delle prove nelle mele e sulle attuali conoscenze tecniche.

Principali valori aggiornati nell’allegato

L’allegato sostituisce la colonna relativa all’acequinocil nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Tra i valori espressamente riportati figurano, in particolare:

  • agrumi: 0,6 mg/kg;
  • pomacee: 0,4 mg/kg;
  • uve: 0,8 mg/kg;
  • ciliegie: 0,1 mg/kg;
  • pesche: 0,1 mg/kg;
  • prugne: 0,03 mg/kg;
  • cetrioli: 0,08 mg/kg;
  • cetriolini: 0,04 mg/kg;
  • zucchine: 0,08 mg/kg;
  • peperoni: 0,3 mg/kg;
  • pomodori: 0,3 mg/kg;
  • melanzane: 0,3 mg/kg;
  • cachi: 0,05 mg/kg;
  • luppolo: 20 mg/kg.

Per numerose altre categorie di prodotti, soprattutto dove non è prevista una tolleranza specifica, il limite è fissato al livello inferiore di determinazione analitica, indicato con 0,01 () o, in alcune categorie, 0,05 (). Il simbolo (*) segnala appunto il limite inferiore di determinazione analitica; la lettera (F) indica che la sostanza è liposolubile.

Prodotti di origine animale e prodotti trasformati

Il testo include anche riferimenti ai prodotti di origine animale terrestri, ai quali viene associato in generale un LMR pari a 0,01 (*), con richiamo a specie e tessuti come suini, bovini, ovini, caprini, equidi, pollame, latte, uova e miele. Restano elencate anche le categorie dei prodotti ittici, dei prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi e dei prodotti alimentari trasformati, senza che nel testo fornito emergano valori dettagliati ulteriori per tali voci.

Note tecniche e riesame dei dati

L’allegato contiene note dell’EFSA su alcune lacune informative, in particolare:

  • mancanza di alcune informazioni sui metodi di analisi e sulla stabilità all’immagazzinamento per taluni prodotti, tra cui le nocciole;
  • mancanza di informazioni sugli studi di idrolisi che simulano pastorizzazione, bollitura e sterilizzazione per alcuni prodotti, come agrumi, pomacee, uve, pomodori, melanzane e luppolo.

La Commissione dichiara che, al momento del riesame dell’LMR, terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 2 agosto 2024; se non fornite entro tale data, considererà la loro assenza. Ciò rileva soprattutto in un’ottica di compliance documentale e di successivo riesame dei limiti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per tutti gli LMR proposti, l’applicazione decorre dal 23 febbraio 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. La revisione riguarda la colonna relativa all’acequinocil e aggiorna i limiti massimi di residui per numerose categorie di prodotti vegetali e animali.

Base procedurale e valutazione scientifica

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica discende da domande presentate conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, e valutate dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8; l’EFSA ha espresso pareri motivati sulla sicurezza dei limiti proposti, con conclusione di assenza di rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

LMR per i cachi e extrapolazione da prove sulle mele

Per i cachi è fissato un LMR pari a 0,05 mg/kg, sulla base delle sperimentazioni sui residui effettuate nelle mele. La Commissione richiama la possibilità di estrapolazione tra mele e cachi secondo le linee guida tecniche dell’Unione, evitando una nuova valutazione specifica dell’EFSA su tale matrice.

Valori aggiornati per varie categorie di prodotti

L’allegato contiene i nuovi valori per diversi gruppi di prodotti: tra gli esempi più rilevanti, agrumi 0,6 mg/kg, pomacee 0,4 mg/kg, uve 0,8 mg/kg, pomodori 0,3 mg/kg, peperoni 0,3 mg/kg, cetrioli 0,08 mg/kg, cetriolini 0,04 mg/kg, zucchine 0,08 mg/kg, ciliegie 0,1 mg/kg, pesche 0,1 mg/kg, prugne 0,03 mg/kg, luppolo 20 mg/kg e diversi altri prodotti con valore pari al limite inferiore di determinazione analitica (0,01 o 0,05 mg/kg a seconda della categoria).

Note su dati mancanti e riesame futuro

L’allegato riporta note dell’EFSA su informazioni mancanti relative, tra l’altro, a metodi di analisi, stabilità all’immagazzinamento e studi di idrolisi che simulano pastorizzazione, bollitura e sterilizzazione. La Commissione terrà conto di tali informazioni nel riesame degli LMR se saranno presentate entro il 2 agosto 2024; in difetto, considererà la loro assenza.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica a decorrere dal 23 febbraio 2023 per tutti gli LMR proposti ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacontrolli ufficiali

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