Regolamento (UE) 2023/129
Regolamento (UE) 2023/129 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, modificando i limiti massimi di residui per azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato in numerosi prodotti alimentari. Le modifiche recepiscono in parte nuovi CXL del Codex Alimentarius e in parte domande presentate dagli operatori, previo esame scientifico dell’EFSA e verifica della sicurezza per i consumatori. Per alcune combinazioni sostanza/prodotto non si modifica il limite vigente, mentre per altre si fissano nuovi valori o si sopprimono note che richiedevano ulteriori dati.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato in determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di specifici antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sugli operatori della filiera agroalimentare, sui controlli ufficiali e sull’immissione sul mercato dei prodotti interessati nell’Unione europea. Riguarda in particolare taluni prodotti vegetali e, per talune sostanze, prodotti di origine animale; sono escluse le categorie e i prodotti per i quali l’allegato non prevede un LMR specifico o mantiene il limite al livello di determinazione analitica. Le nuove disposizioni si applicano dal 26 febbraio 2023 per tutti gli LMR proposti, mentre l’entrata in vigore formale avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Modifica dei livelli massimi di residui per azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato
Il regolamento interviene sul quadro dei livelli massimi di residui (LMR) disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato II per numerose combinazioni sostanza/prodotto. L’intervento si fonda su valutazioni scientifiche dell’EFSA e tiene conto sia di nuovi limiti massimi di residui del Codex Alimentarius sia di istanze presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Contesto normativo e motivazioni
Nelle premesse si ricorda che i LMR per le sostanze interessate erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Il 14 dicembre 2021 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi CXL per l’azossistrobina nelle guaiave e per il valifenalato in cipolle, scalogni, pomodori e melanzane; tali valori sono stati ritenuti compatibili con il livello di tutela dell’Unione dall’EFSA. Il regolamento richiama inoltre i principi dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 13, lettera e), del regolamento (CE) n. 178/2002, sottolineando la coerenza con le norme internazionali e il mantenimento dell’elevato livello di protezione dell’UE.
Ambito di applicazione materiale
Le modifiche riguardano i residui di azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato in prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’allegato II è riscritto per numerosi gruppi di prodotti: frutta, ortaggi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e diversi prodotti di origine animale. Per taluni prodotti vengono fissati nuovi valori; per altri resta applicabile il limite al livello di determinazione analitica indicato con (*).
Recepimento dei CXL e valutazione della sicurezza
Per l’azossistrobina nelle guaiave e per il valifenalato in cipolle, scalogni, pomodori e melanzane, il regolamento recepisce i CXL del Codex. La Commissione dà atto che l’EFSA ha concluso per la sicurezza di tali livelli per i consumatori dell’Unione e che l’Unione non aveva presentato riserve in sede Codex. In base a tali elementi, i CXL sono inseriti nel regolamento (CE) n. 396/2005 come LMR.
Domande di modifica e ruolo dell’EFSA
Sono state presentate domande di modifica degli LMR per azossistrobina nei semi di colza e nei semi di lino, per prosulfocarb nelle erbe fresche e nei fiori commestibili e per sedaxane nelle patate. Le domande sono state esaminate dagli Stati membri interessati, che hanno trasmesso le relazioni di valutazione alla Commissione. L’EFSA ha poi valutato le richieste e ha formulato pareri motivati, valutando i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.
Esito delle valutazioni sostanziali
Per l’azossistrobina nei semi di lino, l’EFSA ha ritenuto non sufficienti i dati presentati, con conseguente mancata modifica dell’LMR vigente. Per tutte le altre richieste, invece, l’EFSA ha concluso che i dati erano completi e che le modifiche richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza alimentare. In particolare, sia l’esposizione cronica sia quella acuta non indicano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento, considerando 27 gruppi di consumatori europei.
Prosulfocarb: superamento del precedente assetto provvisorio
Per il prosulfocarb nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, il testo ricorda il precedente riesame ex articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e il regolamento (UE) n. 777/2013, che avevano evidenziato la mancanza di dati e mantenuto un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg. Alla luce di nuovi impieghi e nuove sperimentazioni sui residui, l’EFSA ha ritenuto sufficiente la documentazione e ha giustificato un nuovo LMR più elevato. Il regolamento sopprime quindi anche la relativa nota a piè di pagina che richiamava la necessità di ulteriori dati.
Struttura dell’allegato e valori introdotti
L’allegato sostituisce la colonna relativa alle quattro sostanze nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. I valori sono articolati per gruppi di prodotti e, in alcuni casi, per singole derrate. Il testo mostra anche limiti specifici per prodotti di origine animale per alcune sostanze, con valori espressi in mg/kg e molte indicazioni al limite inferiore di determinazione analitica (*). Per il valifenalato è precisata la diversa definizione del residuo per il codice 1000000 eccetto 1040000, comprensiva di valifenalato e acido valifenalato (IR5839).
Note tecniche e condizioni speciali
L’allegato contiene note che informano sulla carenza di alcuni dati o sulla disponibilità di standard di riferimento. In particolare:
- per l’azossistrobina, l’EFSA ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sulla tossicità dei metaboliti e la Commissione terrà conto di tali dati, se presentati entro il 5 agosto 2024, nel quadro del riesame dell’LMR;
- per il prosulfocarb, erano state riscontrate in passato carenze relative ai metodi di analisi, al metabolismo delle colture e alle sperimentazioni sui residui, con indicazione di un termine del 17 agosto 2015 nel contesto del riesame;
- per il valifenalato, i laboratori di riferimento dell’UE hanno segnalato che lo standard di riferimento per l’acido valifenalato (IR5839) non è disponibile sul mercato, e la Commissione terrà conto della sua disponibilità entro il 2 agosto 2023.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione dei nuovi LMR decorre dal 26 febbraio 2023 per tutti gli LMR proposti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. La revisione riguarda i LMR di azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato in diversi gruppi di prodotti alimentari e, in taluni casi, prodotti di origine animale.
Recepimento di CXL del Codex e valutazione EFSA
Per l’azossistrobina nelle guaiave e per il valifenalato in cipolle, scalogni, pomodori e melanzane, il regolamento recepisce i nuovi CXL adottati il 14 dicembre 2021, ritenuti sicuri per i consumatori dall’EFSA. L’Unione non aveva presentato riserve in sede Codex.
Domande di modifica degli LMR e valutazione dei rischi
Sono accolte, sulla base delle domande presentate ex articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e delle relazioni di valutazione degli Stati membri ex articolo 8, le richieste di modifica per azossistrobina nei semi di colza, prosulfocarb nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, sedaxane nelle patate e valifenalato in vari prodotti. L’EFSA ha concluso che le modifiche sono accettabili per la sicurezza dei consumatori, tenendo conto dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei.
Esclusione della modifica per l’azossistrobina nei semi di lino
Per l’azossistrobina nei semi di lino l’EFSA ha ritenuto insufficienti i dati presentati; conseguentemente il regolamento non modifica l’LMR vigente per tale prodotto.
Prosulfocarb: nuovo LMR per erbe fresche e fiori commestibili
Il regolamento modifica l’LMR per il prosulfocarb nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, superando il precedente LMR provvisorio di 0,05 mg/kg richiamato nel quadro del riesame ex articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e del regolamento (UE) n. 777/2013. Sono inoltre soppresse le relative note a piè di pagina che indicavano la necessità di ulteriori dati.
Condizioni e note tecniche per le sostanze interessate
L’allegato riporta gli LMR per numerose categorie di prodotti, indicando in alcuni casi valori specifici, in altri il limite di determinazione analitica (*). Sono presenti note sulle definizioni del residuo, in particolare per il valifenalato, per il quale per il codice 1000000 eccetto 1040000 la definizione comprende valifenalato e acido valifenalato (IR5839), nonché una nota sulla disponibilità dello standard di riferimento dell’acido valifenalato.
Termini di applicazione e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 26 febbraio 2023 per tutti gli LMR proposti.
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