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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/112

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/112 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R0112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, che le misure antidumping sulle ruote di alluminio originarie della Cina devono restare in vigore. La Commissione ha ritenuto che il dumping sia proseguito durante il periodo dell’inchiesta e che, in caso di scadenza delle misure, vi sia un forte rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Viene quindi mantenuto un dazio antidumping definitivo del 22,3% e sono previste specifiche prescrizioni di dichiarazione per il monitoraggio doganale.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo del 22,3% sulle importazioni nell’Unione di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci NC da 8701 a 8705, con o senza accessori e pneumatici, classificate attualmente ai codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 e ai corrispondenti codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050, originarie della Repubblica popolare cinese. Le disposizioni operative riguardano anche, ai fini di monitoraggio, le dichiarazioni di immissione in libera pratica per talune ruote di alluminio classificate al codice NC ex 8716 90 90 con i codici TARIC 8716909015 e 8716909050. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Non risultano esclusioni sostanziali di rilievo oltre alla delimitazione del prodotto e dell’origine.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/112: dazio antidumping definitivo sulle ruote di alluminio cinesi

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, ha ritenuto sussistenti sia la persistenza del dumping sia il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, disponendo il mantenimento delle misure antidumping.

1. Contesto procedurale

Le misure iniziali erano state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 e prorogate una prima volta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/109, con un dazio ad valorem del 22,3%. A seguito dell’avviso di imminente scadenza e della domanda presentata dall’EUWA per conto dell’industria dell’Unione, la Commissione ha aperto il riesame il 20 gennaio 2022. Il periodo dell’inchiesta di riesame ha coperto il 1° ottobre 2020 - 30 settembre 2021, mentre l’analisi delle tendenze per il pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2018 fino alla fine del periodo dell’inchiesta.

2. Partecipazione, campionamento e assenza di collaborazione

La Commissione ha informato produttori, esportatori, importatori, utilizzatori e autorità cinesi, invitandoli a partecipare. Non sono pervenute osservazioni né richieste di audizione. È stato confermato il campione di tre produttori dell’Unione; nessun importatore indipendente si è manifestato e solo un produttore esportatore cinese ha fornito informazioni, senza poi rispondere al questionario. Anche il governo della RPC non ha collaborato.

3. Prodotto oggetto del riesame e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da ruote di alluminio per veicoli a motore, con o senza accessori e pneumatici, classificate nei codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50. La Commissione ha confermato che le ruote OEM e aftermarket, pur distribuite in canali diversi, sono un unico prodotto in ragione delle stesse caratteristiche fisiche e tecniche e della loro intercambiabilità. Sono stati considerati prodotti simili il prodotto in esame, quello fabbricato e venduto in Cina e quello fabbricato e venduto nell’Unione.

4. Dumping e metodo di calcolo del valore normale

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le proprie conclusioni sui dati disponibili. Il punto centrale dell’analisi è l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non utilizzabili i prezzi e i costi interni cinesi a causa di distorsioni significative nel settore dell’alluminio.

La Commissione ha richiamato precedenti inchieste sul settore e il documento di lavoro sui significant distortions nell’economia cinese, evidenziando:

  • forte presenza e controllo statale nel settore dell’alluminio;
  • interferenze del PCC nelle decisioni societarie;
  • politiche industriali e piani quinquennali che orientano produzione, capacità, localizzazione e investimenti;
  • distorsioni nei mercati finanziari, del lavoro, dei terreni e delle materie prime.

Ha inoltre rilevato che i produttori di ruote di alluminio beneficiano di sovvenzioni statali e che il sistema di prezzi e costi è permeato da intervento pubblico sostanziale. Per il calcolo del valore normale, la Commissione ha selezionato il Brasile come paese rappresentativo, in quanto paese con livello di sviluppo economico analogo e con produzione del prodotto oggetto del riesame, e ha utilizzato dati pubblici su materie prime, lavoro, energia, acqua, SGAV, profitti e spese generali di produzione.

5. Determinazione del valore normale, del prezzo all’esportazione e del margine di dumping

Per le materie prime, la Commissione ha utilizzato la media ponderata dei prezzi all’importazione in Brasile, esclusi i dati dalla RPC e dai paesi non OMC elencati nel regolamento (UE) 2015/755, aggiungendo i dazi all’importazione. I principali parametri adottati sono stati, tra gli altri:

  • lingotti di alluminio: 14,56 CNY/kg;
  • pittura: 48,69 CNY/kg;
  • lavoro: 28,44 CNY/ora;
  • energia elettrica: 0,432 CNY/kWh;
  • gas naturale: 0,357 CNY/kWh;
  • acqua: 12,87 CNY/m3.

Le SGAV e i profitti sono stati ricavati dai bilanci di IOCHPE MAXION S.A. e NEO RODAS S.A. La Commissione ha poi costruito il valore normale a livello franco fabbrica e lo ha confrontato con il prezzo all’esportazione calcolato sui prezzi cif Eurostat, corretti per nolo, assicurazione e trasporto interno. Ne è risultato un margine di dumping significativo, superiore al 10%, con prosecuzione del dumping nel periodo di riesame.

6. Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha valutato la capacità produttiva cinese e ha stimato una capacità inutilizzata superiore a 36 milioni di ruote, pari a oltre metà del consumo dell’Unione nel periodo di riesame. Ha inoltre osservato che il mercato dell’Unione è tra i più attrattivi al mondo e che altri mercati importanti, come USA e India, applicano misure di difesa commerciale sulle ruote di alluminio cinesi. Poiché i prezzi cinesi verso paesi terzi risultano sensibilmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile un forte aumento delle esportazioni cinesi nell’Unione a prezzi di dumping.

7. Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione comprende circa trenta produttori. Il consumo dell’Unione è diminuito tra il 2018 e il 2020, con una parziale ripresa nel periodo di riesame, risentendo anche della pandemia di COVID-19 e della carenza di semiconduttori.

Gli indicatori economici mostrano un deterioramento complessivo:

  • produzione: -18% nel periodo in esame;
  • capacità produttiva: sostanzialmente stabile;
  • utilizzo degli impianti: -16%;
  • vendite nell’Unione: -21%;
  • quota di mercato: in calo;
  • occupazione: -6%;
  • produttività: -13%;
  • prezzo medio di vendita: -6%;
  • costo medio di produzione: in aumento;
  • redditività: da +7,5% nel 2018 a -1,6% nel periodo di riesame;
  • flusso di cassa: forte diminuzione;
  • utile sul capitale investito: negativo nel periodo di riesame.

La Commissione ha riconosciuto un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia, ha ritenuto che tale pregiudizio, nel periodo di riesame, non fosse causato dalle importazioni cinesi, bensì principalmente dalle importazioni dal Marocco; ciò non impedisce di concludere che, in assenza di misure, le importazioni cinesi potrebbero nuovamente causare o aggravare il pregiudizio.

8. Interesse dell’Unione

La Commissione ha considerato che il mantenimento delle misure consentirebbe all’industria dell’Unione di recuperare margini per coprire i costi di produzione e sostenere investimenti futuri, anche in relazione agli obblighi ambientali e sociali. Non sono emersi elementi idonei a dimostrare un impatto negativo prevalente sulle posizioni di importatori, operatori o utilizzatori, che peraltro non hanno collaborato. Pertanto, la Commissione ha ritenuto il mantenimento delle misure conforme all’interesse dell’Unione.

9. Dispositivo e adempimenti doganali

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo del 22,3% sulle importazioni del prodotto originario della RPC. L’articolo 2 introduce un obbligo di indicazione del codice TARIC per le ruote di alluminio classificate al codice NC ex 8716 90 90 e impone agli Stati membri una comunicazione mensile alla Commissione sul numero e sull’origine dei pezzi importati. L’articolo 3 richiede l’indicazione del numero di pezzi nella dichiarazione di immissione in libera pratica. L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Mantenimento del dazio antidumping definitivo

È istituito e mantenuto un dazio antidumping definitivo del 22,3% sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per le ruote di alluminio originarie della RPC. La misura riguarda il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1, e si applicano, salvo diversa indicazione, le ordinarie disposizioni in materia di dazi doganali.

Oggetto del prodotto e classificazione doganale

Il prodotto oggetto della misura è costituito da ruote di alluminio per veicoli a motore, con o senza accessori, munite o non munite di pneumatici, classificate ai codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 e ai relativi codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050. Il regolamento precisa anche un obbligo di indicazione del codice TARIC per talune ruote classificate al codice NC ex 8716 90 90, ai fini di tracciamento.

Obblighi dichiarativi e monitoraggio doganale

Per le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ai prodotti di cui agli articoli 1 e 2, deve essere indicato il numero di pezzi importati. Inoltre, per le importazioni di ruote di alluminio di cui all’articolo 2, gli Stati membri devono informare mensilmente la Commissione del numero e dell’origine dei pezzi importati con i codici TARIC indicati.

Base giuridica e riesame in previsione della scadenza

La misura è adottata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Il riesame ha preso in considerazione il periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 per la persistenza del dumping e dal 1° gennaio 2018 fino al termine del periodo dell’inchiesta per il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio.

Constatazione di dumping e uso dei dati disponibili

Poiché nessun produttore/esportatore cinese e il governo della RPC hanno collaborato, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le proprie conclusioni sui dati disponibili. Ha riscontrato margini di dumping significativi, superiori al livello minimo, e ha concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

Determinazione del valore normale con metodo del paese rappresentativo

La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo inopportuno usare prezzi e costi interni cinesi per l’esistenza di distorsioni significative nel settore dell’alluminio in RPC. Ha selezionato il Brasile come paese rappresentativo, utilizzando dati pubblici su materie prime, lavoro, energia, acqua, SGAV, profitti e spese generali di produzione, con riferimento a fonti statistiche e ai bilanci di Iochpe Maxion S.A. e Neo Rodas S.A.

Persistenza del dumping e rischio di reiterazione

La Commissione ha rilevato capacità inutilizzata rilevante in Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione, anche alla luce dei prezzi inferiori praticati verso altri mercati terzi. Ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile un incremento delle importazioni dalla RPC a prezzi di dumping, con conseguente persistenza o reiterazione del dumping.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale

La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, sulla base del deterioramento di produzione, utilizzo degli impianti, vendite, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. Tuttavia, nel periodo di riesame il pregiudizio non è stato attribuito alle importazioni cinesi, bensì in larga misura alle importazioni dal Marocco; ciò non esclude il rischio che, cessando le misure, le importazioni cinesi causino una reiterazione del pregiudizio.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’Unione, poiché consentirebbe all’industria dell’Unione di adeguare i prezzi ai costi, recuperare redditività e sostenere investimenti futuri. Non sono emersi elementi contrari rilevanti da parte di importatori, operatori commerciali o utilizzatori, che peraltro non hanno collaborato all’inchiesta.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingcommercio internazionaledogane

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