Regolamento (UE) 2023/130
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione del 18 gennaio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce la struttura e le modalità di trasmissione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC. Si colloca nel quadro del nuovo modello di attuazione della PAC orientato ai risultati e serve a rendere omogenee le informazioni qualitative e quantitative che gli Stati membri devono inviare alla Commissione. L'allegato dettaglia le sezioni obbligatorie della relazione, incluse quelle su avanzamento, indicatori, importi unitari, strumenti finanziari, deroghe BCAA, cotone, aiuto nazionale transitorio e sintesi delle valutazioni. La trasmissione avviene in formato elettronico tramite SFC2021.
Stabilisce le modalità uniformi di presentazione e trasmissione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC da parte degli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che hanno adottato e attuano un piano strategico della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Riguarda il contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista dall'articolo 134 di tale regolamento e la sua trasmissione alla Commissione tramite il sistema elettronico SFC2021. Include specifiche sezioni anche per Stati membri che abbiano applicato deroghe alle norme BCAA nel 2023, concedano il pagamento specifico per il cotone o l'aiuto nazionale transitorio, o utilizzino strumenti finanziari nello sviluppo rurale. Non disciplina direttamente i beneficiari finali, ma gli obblighi di reporting delle amministrazioni nazionali; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130: presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione
Il regolamento attua il quadro previsto dal regolamento (UE) 2021/2115 per la politica agricola comune, che si fonda su un modello di gestione orientato ai risultati. L'obiettivo è assicurare una presentazione uniforme, completa e confrontabile delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC, così da consentire alla Commissione il monitoraggio dei progressi, l'esame annuale e biennale e la valutazione dell'impatto degli interventi.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel sistema di rendicontazione e monitoraggio istituito dagli articoli 128, 129, 134, 135 e 136 del regolamento (UE) 2021/2115. I considerando evidenziano che gli Stati membri assumono una maggiore responsabilità nella realizzazione degli obiettivi della PAC e nel raggiungimento dei target finali, mentre la relazione annuale deve raccogliere informazioni quantitative e qualitative utili per il comitato di monitoraggio, per le riunioni annuali di riesame e per il controllo dell'efficacia dell'attuazione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica agli Stati membri che presentano relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione dei propri piani strategici della PAC. Le informazioni da riportare riguardano l'intero piano strategico, con attenzione sia agli obiettivi specifici e trasversali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115, sia agli aspetti orizzontali che incidono sull'attuazione nel suo complesso. Sono previste sezioni dedicate per gli Stati membri che abbiano utilizzato la deroga alle norme BCAA nel 2023, che concedano il pagamento specifico per il cotone o l'aiuto nazionale transitorio, nonché per l'uso di strumenti finanziari nello sviluppo rurale.
Presentazione e trasmissione della relazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato per la definizione della struttura del contenuto della relazione annuale. L'articolo 2 impone che la trasmissione avvenga in formato elettronico tramite il sistema "SFC2021", già utilizzato per lo scambio sicuro di informazioni in materia di PAC. L'atto entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Struttura della relazione: parte qualitativa
La sezione 1 dell'allegato richiede una sintesi dello stato di attuazione rispetto al precedente esercizio finanziario. Essa comprende:
- una panoramica dei progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC;
- l'indicazione delle principali problematiche che hanno inciso sull'efficacia dell'attuazione, con le misure adottate per farvi fronte;
- per ciascun obiettivo specifico e trasversale, una descrizione delle criticità rilevate e, se pertinente, delle deviazioni degli indicatori di risultato rispetto ai target intermedi;
- una sezione sugli aspetti orizzontali, incluse governance, reti e atti legislativi o non legislativi nazionali rilevanti;
- una sottosezione dedicata alla deroga alle norme BCAA per il 2023, con valutazione degli effetti sulla sicurezza alimentare mondiale, sull'ambiente e sul clima, se la deroga è stata utilizzata.
Parte quantitativa: indicatori, output e importi unitari
La sezione 2 contiene le informazioni quantitative previste dall'articolo 134, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, nonché le giustificazioni qualitative sugli scostamenti dai target intermedi. La relazione deve indicare, per ciascun indicatore di risultato, il valore conseguito nell'esercizio precedente e la distanza dal target intermedio annuale, motivando le deviazioni e descrivendo le eventuali misure correttive.
Per i prodotti/output realizzati e gli importi unitari, la relazione deve distinguere tra:
- interventi sotto forma di pagamenti diretti;
- interventi in determinati settori;
- interventi di sviluppo rurale;
- finanziamenti nazionali integrativi.
In ciascun caso devono essere riportati gli output realizzati, la spesa lorda pertinente, la spesa netta risultante dai conti annuali e gli importi unitari realizzati. Il testo specifica inoltre quali elementi finanziari devono essere inclusi nel calcolo della spesa lorda, come importi non pagati per riduzioni, plafonamenti, disciplina finanziaria, sanzioni e, per lo sviluppo rurale, importi recuperati e spesa pubblica totale escluso il finanziamento nazionale.
Soglie di scostamento e giustificazioni rafforzate
Per la relazione da presentare entro il 15 febbraio 2025, deve essere fornita una giustificazione degli eventuali deficit superiori al 35% rispetto ai target intermedi dell'esercizio finanziario 2024. Per la relazione da presentare entro il 15 febbraio 2027, la soglia di giustificazione è fissata al 25% rispetto ai target intermedi dell'esercizio finanziario 2026. Il regolamento richiede inoltre, in presenza di importi unitari realizzati superiori a quelli di riferimento, una giustificazione, che diventa obbligatoria quando il superamento è superiore al 50%.
Informazioni aggiuntive: strumenti finanziari, semi oleaginosi, cotone e aiuto nazionale transitorio
La relazione deve contenere informazioni supplementari sull'uso degli strumenti finanziari negli interventi di sviluppo rurale. Deve inoltre includere i dati sui semi oleaginosi da comunicare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, nonché le informazioni sul pagamento specifico per il cotone e sull'aiuto nazionale transitorio ai sensi degli articoli 137 e 138 del medesimo regolamento. Per il cotone e l'aiuto nazionale transitorio, il regolamento richiama espressamente l'obbligo di comunicazione entro il 15 febbraio 2025 e in ciascun anno successivo fino al 2030, con alcune esclusioni per la relazione del 15 febbraio 2024.
Sintesi delle valutazioni
Nell'ultima relazione annuale, prevista per il 15 febbraio 2030, deve essere inserita una sintesi delle valutazioni effettuate durante tutto il periodo di attuazione del piano strategico della PAC. La sintesi deve essere accompagnata da un elenco analitico delle valutazioni, indicando titolo, data di completamento, collegamento agli obiettivi specifici o trasversali, principali conclusioni e raccomandazioni, seguito dato alle raccomandazioni e collegamento alla relazione di valutazione.
Profili pratici per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto sotto il profilo della compliance amministrativa e della correttezza dei dati finanziari e prestazionali da inserire in SFC2021. Assumono particolare rilievo la coerenza tra spesa lorda e spesa netta, la tracciabilità delle rettifiche e delle sanzioni, la giustificazione degli scostamenti dagli obiettivi e la tempestiva raccolta delle informazioni settoriali richieste per cotone, semi oleaginosi, strumenti finanziari e aiuto nazionale transitorio.
Disposizioni principali
Formato e contenuto della relazione annuale
L'articolo 1 rinvia all'allegato per la presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115. L'allegato impone una struttura articolata in sezioni tematiche, con informazioni qualitative e quantitative, comprese motivazioni delle deviazioni, misure correttive e dati sugli output e sugli indicatori.
Trasmissione elettronica tramite SFC2021
L'articolo 2 impone agli Stati membri di trasmettere la relazione annuale in formato elettronico mediante il sistema sicuro di scambio di informazioni "SFC2021", ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Struttura della relazione: sintesi dello stato di attuazione
La sezione 1 dell'allegato richiede una sintesi dello stato di attuazione rispetto al precedente esercizio, con progressi, principali criticità e misure adottate. Per ciascun obiettivo specifico e trasversale vanno descritte le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione; sono inoltre previsti una parte sugli aspetti orizzontali (governance, reti e atti nazionali) e una sottosezione specifica sulla deroga alle norme BCAA nel 2023, se utilizzata.
Informazioni quantitative, indicatori e giustificazioni degli scostamenti
La sezione 2 dell'allegato disciplina il nucleo quantitativo della relazione: valori conseguiti degli indicatori di risultato, distanza dai target intermedi, motivazione delle deviazioni, output realizzati, spese lorde e nette, importi unitari realizzati e, se del caso, importi unitari di riferimento aggiuntivi. Per le relazioni da presentare il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio 2027, sono richieste giustificazioni specifiche per deficit superiori rispettivamente al 35% (esercizio 2024) e al 25% (esercizio 2026) rispetto ai target intermedi.
Dettaglio degli importi unitari e delle rettifiche finanziarie
L'allegato distingue tra pagamenti diretti, interventi in determinati settori e interventi di sviluppo rurale. Per ciascuna categoria devono essere indicati output realizzati, spesa lorda pertinente, elementi di calcolo della spesa, importi non pagati per riduzioni, plafonamenti, disciplina finanziaria o sanzioni, e spesa netta dichiarata nei conti annuali. Per lo sviluppo rurale si includono anche importi recuperati, spesa pubblica totale escluso il finanziamento nazionale e, ove applicabile, finanziamenti nazionali integrativi.
Semi oleaginosi, cotone e aiuto nazionale transitorio
La sezione 2.6 richiede informazioni specifiche sui semi oleaginosi, sul pagamento specifico per il cotone e sull'aiuto nazionale transitorio. Per il cotone e l'aiuto nazionale transitorio, gli obblighi informativi decorrono dalle relazioni previste entro il 15 febbraio 2025 e fino al 2030, con esclusione della relazione del 15 febbraio 2024 per alcune parti previste dai regolamenti settoriali richiamati.
Sintesi finale delle valutazioni
L'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, prevista per il 15 febbraio 2030, deve contenere una sintesi delle valutazioni svolte durante l'intero periodo di attuazione del piano strategico della PAC. La sintesi deve essere accompagnata da un elenco delle valutazioni con titolo, data di completamento, collegamento agli obiettivi, conclusioni, raccomandazioni, seguito dato alle raccomandazioni e link alla relazione di valutazione.
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