Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35673/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini IRES, il valore della produzione ai fini IRAP e la detrazione IVA. La società sosteneva di operare come impresa costruttrice di fabbricati e, quindi, di poter beneficiare del regime IVA invocato; i giudici di merito avevano invece ritenuto che l'attività prevalente fosse la rivendita di immobili e non la costruzione, valorizzando sia la documentazione prodotta sia il comportamento della società, che in fase di acquisto si era presentata come impresa costruttrice ma in fase di cessione aveva chiesto l'esenzione IVA riservata a soggetti diversi dalle imprese costruttrici. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità dell'avviso per firma apposta da soggetto non legittimato; (2) motivazione apparente/contraddittoria della sentenza regionale; (3) violazione delle norme IVA sulla detrazione ed esenzione, assumendo che la disciplina si applicasse comunque anche se la costruzione fosse realizzata tramite appalto a terzi; (4) omesso esame di documenti decisivi (perizia, sopralluogo della Polizia Municipale, precedente sentenza tributaria) che proverebbero lo stato degli immobili e l'attività svolta dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia non era stata correttamente censurata come nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c. e, inoltre, il ricorso era privo di specifica autosufficienza quanto all'eccezione non esaminata; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, era esistente e intelligibile, e si fondava anche su una autonoma ratio non specificamente censurata, cioè il comportamento contraddittorio della società; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto circa la prevalenza dell'attività di costruzione; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla 'doppia conforme', essendo l'appello fondato sulle medesime ragioni di fatto della decisione di primo grado. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di legittimità e degli oneri ulteriori previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'avviso di accertamento; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Invocato dalla ricorrente insieme ad altre norme sulla legittimazione alla firma dell'avviso; la censura è dichiarata inammissibile per errata impostazione processuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema dell'onere della prova; la Corte evidenzia che il motivo non è formulato correttamente rispetto al vizio dedotto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per lamentare motivazione apparente/illogica; la Corte ritiene invece la motivazione della sentenza di merito sufficiente e intelligibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l'uso del concetto di comune esperienza e la valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura in realtà mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché diretta contro valutazioni di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare nullità della motivazione; la Corte esclude il vizio rilevando che la sentenza di merito contiene una ratio decidendi comprensibile.

  • art. 19-bis, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972

    Norma centrale sulla detrazione IVA per imprese di costruzione; la Corte conferma che occorreva la prova dello svolgimento esclusivo o prevalente dell'attività di costruzione, prova non fornita.

  • art. 10, nn. 8-bis e 8-ter, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere l'applicabilità della disciplina IVA anche in caso di costruzione affidata a terzi; la Corte non accoglie la doglianza perché la questione è assorbita dall'accertamento di fatto sulla natura dell'attività svolta.

  • art. 10, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla sentenza di merito per evidenziare la contraddittorietà della società, che in fase di vendita invocava l'esenzione prevista per soggetti diversi dalle imprese costruttrici o di recupero edilizio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non può essere usato per censurare un accertamento di fatto mascherandolo come violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia; la Corte rileva che il primo motivo avrebbe dovuto essere formulato ai sensi di questa norma.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura sul mancato esame di documenti decisivi è inammissibile per la regola della doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte afferma che l'omessa pronuncia integra violazione di questo articolo e va denunciata ex art. 360, n. 4, c.p.c.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La Corte applica la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo ritualmente introdotto integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve essere fatta valere con il vizio di nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; è inammissibile se prospettata come violazione di legge o come vizio motivazionale.
  • Per censurare l'omessa pronuncia il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente l'istanza o l'eccezione trascurata, il suo esatto contenuto e l'atto processuale in cui è stata formulata; la Corte non può ricercare autonomamente gli atti di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando manca del tutto o è tale da non consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente, specie se sorretta da più rationes decidendi.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sull'accertamento dei fatti in una doglianza per violazione di legge: se la censura mira a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, essa è inammissibile.
  • Nel regime IVA invocato per le imprese di costruzione, è necessario provare che l'attività di costruzione sia svolta in via esclusiva o prevalente; la mera produzione documentale su singoli interventi non basta se il quadro complessivo dimostra una diversa attività principale.
  • La condotta complessiva della parte può assumere rilievo nella valutazione della credibilità della tesi difensiva: un comportamento contraddittorio rispetto alla qualificazione dell'attività economica può rafforzare la conclusione del giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso quando ricorre la 'doppia conforme' sulle medesime questioni di fatto, anche se il giudice d'appello aggiunge argomenti ulteriori di conferma.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sul medesimo iter logico-argomentativo in fatto, il ricorrente non può dedurre in cassazione l'omesso esame di documenti decisivi per contestare nuovamente il merito della prova.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.