Cassazione Civile, Ordinanza n. 29299/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società cooperativa in liquidazione per gli anni d’imposta 2006-2009, in relazione a fatture emesse per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti nei confronti di altra cooperativa. La CTR, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, aveva confermato integralmente la pretesa fiscale: raddoppio dei termini per il 2006 e 2007; debenza dell’IVA esposta in fattura anche in caso di operazioni inesistenti; legittimità del recupero dell’IVA al cedente in assenza di prova del recupero presso il cessionario; presunzione di ripartizione equa del vantaggio fiscale illecito tra cedente e cessionario ai fini di IRES e IRAP. Il ricorso per cassazione deduceva tre motivi: (1) violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 per l’illegittimità del raddoppio dei termini, specie con riguardo all’IRAP; (2) violazione dell’art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 e del divieto di doppia imposizione, assumendo che l’Ufficio avesse già recuperato l’IVA al cessionario; (3) violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., contestando la presunzione di divisione in parti uguali del vantaggio fiscale tra le due società in assenza di riscontri esterni.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il primo motivo, limitatamente alla questione dell’IRAP, rilevando che il c.d. raddoppio dei termini non è applicabile all’IRAP perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. Ha invece ritenuto corretto il raddoppio dei termini per le imposte per le quali opera la disciplina penal-tributaria, secondo l’orientamento consolidato richiamato. Il secondo motivo è stato rigettato perché, in caso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, il cedente resta tenuto al versamento dell’IVA esposta in fattura finché non sia provato l’effettivo recupero dell’imposta presso il cessionario e la neutralizzazione del rischio di perdita di gettito; la notifica di un atto di accertamento al cessionario non basta. Il terzo motivo è stato rigettato, ritenendosi legittimo il ricorso a presunzioni semplici e, in particolare, ragionevole la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I termini di accertamento possono essere raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale; la disciplina transitoria conserva gli effetti degli avvisi già notificati. Il raddoppio non opera per l’IRAP perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l’IVA, nella versione ratione temporis, i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che determinano l’obbligo di denuncia penale.
art. 1, commi 130-132, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Le modifiche non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016, per effetto della disciplina transitoria richiamata.
art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
La norma transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati.
art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L’IVA esposta in fattura è dovuta anche se l’operazione sottostante è oggettivamente inesistente, salvo che sia eliminato in tempo utile il rischio di perdita del gettito fiscale.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il divieto di doppia imposizione opera rispetto al medesimo soggetto e non impedisce pretese diverse nei confronti di soggetti differenti.
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato insieme al divieto di doppia imposizione, senza che ne risulti un’autonoma regula iuris decisiva nel caso.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel contesto dell’accertamento fondato su elementi presuntivi.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova contraria grava sul contribuente quando l’Ufficio abbia offerto presunzioni gravi, precise e concordanti.
artt. 2727 ss. c.c.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dal giudice tributario e, una volta ritenute idonee, spostano l’onere probatorio sulla parte contribuente.
Massime di principio
- Nei periodi d’imposta soggetti alla disciplina previgente, il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di seri indizi di reato che comportino obbligo di denuncia penale; tale meccanismo non si estende all’IRAP, in difetto di presidio penale delle violazioni.
- In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, il cedente resta tenuto al pagamento dell’IVA esposta in fattura finché non sia dimostrato che l’imposta indebitamente detratta dal cessionario sia stata effettivamente recuperata dall’Erario, così da escludere qualsiasi rischio di perdita di gettito.
- Il divieto di doppia imposizione non può essere invocato quando la pretesa fiscale riguarda soggetti diversi e presupposti impositivi differenti.
- L’accertamento tributario può essere fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; se l’Amministrazione ha assolto tale onere, il contribuente deve offrire prova contraria.
- In presenza di fatture relative a operazioni inesistenti, è ragionevole presumere una ripartizione equivalente del vantaggio fiscale tra i soggetti coinvolti, salvo prova contraria fornita dal contribuente.
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