Sentenza n. 98/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 92-2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 29.06.2024, nel procedimento avente rg 230-2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza n. 92/2024 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, relativa all'assegnazione delle somme spettanti per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti, oltre a parte delle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata e si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria. L'Amministrazione non aveva eseguito il titolo. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, perché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere, entro i successivi 120 giorni dall'investitura, a ogni adempimento necessario all'esecuzione, anche tramite funzionario delegato e con il coinvolgimento delle strutture organizzative competenti. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce la base del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro, della quale è stata chiesta l'esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione obbligata.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
È richiamato dal giudice, unitamente all'art. 93 c.p.c., ai fini della distrazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'inottemperanza sussiste quando la pubblica amministrazione non abbia dato esecuzione a un titolo giudiziale divenuto definitivo e non abbia dedotto specifiche ragioni idonee a contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza del creditore.
- La persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
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