Corte di giustizia, Sentenza C-416/20
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 17 December 2020. — TR v Generalstaatsanwaltschaft Hamburg. — Request for a preliminary ruling from the Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg. — Reference for a preliminary ruling – Urgent preliminary ruling procedure – Police and judicial cooperation in criminal matters – Framework Decision 2002/584/JHA – European arrest warrant – Article 4a(1) – Surrender procedures between Member States – Conditions for execution – Grounds for optional non-execution – Exceptions – Mandatory execution – Sentence handed down in absentia – Absconding of the accused person – Directive (EU) 2016/343 – Articles 8 and 9 – Right to be present at the trial – Requirements in the event of a conviction in absentia – Verification upon surrender of the person sentenced. — Case C-416/20 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, in materia di mandato d’arresto europeo, il rifiuto di consegna per condanna in absentia è regolato in modo esaustivo dall’articolo 4a della decisione quadro 2002/584. Il giudice dell’esecuzione non può subordinare la consegna alla previa garanzia, da parte dello Stato emittente, del nuovo processo previsto dalla direttiva 2016/343. La direttiva resta però vincolante per lo Stato emittente e può essere fatta valere, se del caso, davanti ai suoi giudici.
Mandato d’arresto europeo ed esecuzione di condanna in absentia: irrilevanza, ai fini del diniego di consegna, della mancata garanzia del nuovo processo ex direttiva 2016/343
La questione giuridica
Se, nell’esecuzione in Germania di mandati d’arresto europei emessi dalla Romania per l’esecuzione di pene detentive inflitte in absentia, il giudice dell’esecuzione possa rifiutare la consegna solo perché lo Stato emittente non assicura che, dopo la consegna, l’interessato avrà diritto a un nuovo processo o a un rimedio equivalente ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343, in particolare quando la mancata comparizione dipende dall’aver l’interessato eluso la notificazione fuggendo nello Stato di esecuzione.
Principio di diritto
L’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso per l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà solo perché non ha ricevuto assicurazioni sul rispetto, nello Stato emittente, del diritto a un nuovo processo previsto dagli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343. In presenza di una situazione disciplinata dall’articolo 4a della decisione quadro 2002/584, la disciplina del mandato d’arresto europeo contiene un elenco esaustivo delle ipotesi di rifiuto e la verifica del rispetto dei diritti della difesa non può essere estesa, in via autonoma, alle garanzie della direttiva; resta però impregiudicato l’obbligo dello Stato emittente di conformarsi a tale direttiva nel proprio ordinamento, e l’interessato potrà eventualmente farvi valere i diritti riconosciuti dal diritto UE davanti ai giudici di quello Stato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 4a della decisione quadro 2002/584/GAI
Mandato d’arresto europeo e condanna in absentia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale urgente proposto dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg nell’ambito dell’esecuzione in Germania di due mandati d’arresto europei emessi dalla Romania nei confronti di TR, cittadino rumeno, per l’esecuzione di pene detentive inflitte in sua assenza. Il nodo era se la consegna potesse essere negata in mancanza di garanzie, da parte dello Stato emittente, sul diritto a un nuovo processo ai sensi della direttiva (UE) 2016/343.
Fatti e procedimento principale
TR era stato condannato in Romania in procedimenti nei quali, secondo le informazioni trasmesse, non era comparso personalmente; in almeno una delle fasi, era stato difeso da un avvocato di sua scelta, mentre in appello era assistito da un difensore d’ufficio. Le autorità rumene avevano inoltre indicato che la notifica personale non era stata possibile perché l’interessato si era allontanato in Germania per sottrarsi al procedimento. Il giudice tedesco aveva autorizzato la consegna, ma TR vi si opponeva sostenendo che, senza garanzia di riapertura del processo, la consegna fosse contraria agli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se, nelle consegne tra Stati membri per l’esecuzione di condanne pronunciate in absentia, la legalità dell’estradizione/consegna dipenda dal rispetto, da parte dello Stato richiedente, delle condizioni previste dalla direttiva 2016/343 sul diritto di essere presenti al processo e sul diritto a un nuovo processo.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama innanzitutto la decisione quadro 2002/584, in particolare:
- l’articolo 1, che fonda il mandato d’arresto europeo sul principio di mutuo riconoscimento;
- l’articolo 4a, che disciplina in modo specifico le decisioni rese in assenza dell’imputato e individua le condizioni nelle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare la consegna.
È inoltre richiamata la decisione quadro 2009/299, che ha modificato la 2002/584 proprio per rafforzare i diritti procedurali nelle decisioni in absentia. La direttiva 2016/343 è considerata solo come fonte generale sui diritti alla presenza al processo e al nuovo processo, rispettivamente agli articoli 8 e 9.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il sistema del mandato d’arresto europeo si fonda sul mutuo riconoscimento e su un alto livello di fiducia reciproca tra Stati membri. Per questa ragione, i motivi di rifiuto dell’esecuzione sono tassativi e devono essere interpretati restrittivamente.
Quanto alle condanne pronunciate in absentia, la Corte osserva che l’articolo 4a della decisione quadro 2002/584 costituisce una disciplina specifica e completa: quando ricorre una delle situazioni previste da tale articolo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve eseguire il mandato e non può introdurre ulteriori condizioni non previste dalla decisione quadro.
Ne consegue che l’eventuale inosservanza, nel diritto nazionale dello Stato emittente, della direttiva 2016/343 non può essere invocata come motivo autonomo per rifiutare la consegna. Ammettere il contrario consentirebbe di eludere il sistema esaustivo della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo.
La Corte precisa tuttavia che ciò non priva la direttiva 2016/343 della sua efficacia: lo Stato emittente resta tenuto a rispettarla nel proprio ordinamento, e l’interessato, una volta consegnato, può eventualmente invocare davanti ai giudici di quello Stato le disposizioni della direttiva che siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate, ove la trasposizione sia mancata o sia stata scorretta.
Applicazione al caso concreto
Nel caso di TR, il giudice nazionale deve verificare innanzitutto quale fase processuale costituisca il vero "trial resulting in the decision" ai sensi dell’articolo 4a: se il primo grado oppure l’appello. Deve poi accertare se, rispetto a tale fase, ricorra una delle ipotesi dell’articolo 4a, in particolare quella relativa alla difesa mediante avvocato mandatato o alla consapevolezza del processo con elusione della notifica.
La Corte rileva che, in base agli elementi disponibili, almeno per uno dei procedimenti sembrano sussistere le condizioni dell’articolo 4a(1)(b), poiché TR era a conoscenza del processo di primo grado e aveva conferito mandato a un difensore di sua scelta. In ogni caso, la mancata garanzia di un nuovo processo ai sensi della direttiva 2016/343 non può, da sola, fondare il rifiuto della consegna.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 4a della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso per l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà, quando l’interessato ha impedito la notifica personale e non è comparso al processo perché si è rifugiato nello Stato di esecuzione, solo perché non è stata fornita la garanzia che, una volta consegnato, gli sarà riconosciuto il diritto a un nuovo processo ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343.
Principi affermati
- I motivi di rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo sono tassativi.
- L’articolo 4a della decisione quadro 2002/584 disciplina in modo specifico e completo le condanne pronunciate in absentia.
- La direttiva 2016/343 non può essere utilizzata per aggiungere un ulteriore motivo di non esecuzione del mandato d’arresto europeo.
- Il rispetto della direttiva resta comunque dovuto dallo Stato emittente, davanti ai cui giudici l’interessato potrà eventualmente far valere le tutele previste dal diritto dell’Unione.
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