Ordinanza n. 92/2026 - Perugia, Sezione 1
per la condanna al risarcimento del danno per costi sostenuti per elaborazione e pubblicazione prezzi medi regionali, a seguito di annullamento art. 7 del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 31 marzo 2023, come da sentenza del Consiglio di Stato 23 febbraio 2024 n. 1806.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta normativa e amministrativa concernente l’obbligo di elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi regionali dei carburanti, con domanda di risarcimento dei costi sostenuti
Esito
La controversia
La società ha chiesto la condanna del Ministero al risarcimento dei danni corrispondenti ai costi sostenuti per l’elaborazione e la pubblicazione dei prezzi medi regionali previste dall’art. 7 del d.m. 31 marzo 2023, decreto attuativo dell’art. 1 d.l. n. 5 del 2023, convertito dalla l. n. 23 del 2023. L’art. 7 del decreto ministeriale è stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1806 del 23 febbraio 2024, in parziale riforma della sentenza del TAR Lazio n. 16777 del 2023, resa su ricorso proposto da altre federazioni e società. Il TAR Umbria ha rilevato d’ufficio la possibile incompetenza territoriale, osservando che la domanda risarcitoria autonoma e successiva all’annullamento dell’atto deve essere proposta dinanzi al giudice competente per l’impugnazione dell’atto lesivo. Ha inoltre escluso l’applicabilità del criterio territoriale riferito all’efficacia dell’atto, poiché i distributori cui si riferiscono le fatture erano collocati anche fuori dalla Regione Umbria.
La decisione
Il TAR Umbria ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. Il Collegio ha ritenuto che, per esigenze di concentrazione ed effettività della tutela, il giudice competente a conoscere della domanda risarcitoria derivante dall’illegittimità di un provvedimento sia quello competente per l’impugnazione del medesimo provvedimento, anche quando la domanda risarcitoria sia proposta autonomamente e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Il collegamento tra illegittimità dell’atto e responsabilità dell’amministrazione permane infatti anche quando le due questioni siano esaminate in giudizi separati. Nel caso concreto, essendo l’atto ministeriale stato oggetto del giudizio di annullamento dinanzi al TAR Lazio, la competenza appartiene al TAR Lazio, sede di Roma. La causa dovrà essere riassunta dal ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
La competenza territoriale per la domanda risarcitoria collegata all’illegittimità di un provvedimento è concentrata presso il TAR competente per l’impugnazione dell’atto lesivo; nel caso concreto non risultava applicabile il criterio fondato sull’efficacia dell’atto nella Regione Umbria.
art. 15 c.p.a.
In caso di dichiarazione di incompetenza, la causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro il termine stabilito dal giudice; nel caso concreto il termine è stato fissato in trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
art. 1 d.l. n. 5/2023, convertito dalla l. n. 23/2023
Costituisce la base normativa dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti la vendita al pubblico di carburante, attuato dal decreto ministeriale controverso.
art. 7 d.m. 31 marzo 2023
Prevedeva l’elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi regionali dei carburanti; la disposizione è stata annullata dal Consiglio di Stato e costituisce il presupposto della domanda risarcitoria.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria autonoma proposta dopo l’annullamento di un provvedimento amministrativo deve essere conosciuta dal giudice amministrativo territorialmente competente per l’impugnazione del provvedimento lesivo, anche se l’azione di annullamento è stata proposta in un precedente giudizio da soggetti diversi.
- Il principio di concentrazione delle tutele opera anche quando la domanda di annullamento e quella risarcitoria siano introdotte in giudizi separati e quando la domanda risarcitoria sia successiva al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, poiché il nesso tra illegittimità dell’atto e responsabilità dell’amministrazione permane.
- Quando il provvedimento lesivo ha efficacia non esclusivamente riferibile al territorio del TAR adito, non è applicabile il criterio di competenza territoriale fondato sull’efficacia dell’atto nella circoscrizione di quel tribunale.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale non definisce nel merito la domanda risarcitoria e impone la riassunzione della causa davanti al TAR dichiarato competente entro il termine stabilito ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →